Court partially allows Trenitalia's appeal on lawyer fees, reducing award and ordering joint liability for appellate costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially allowed Trenitalia S.p.A.'s appeal against a lower court ruling awarding legal fees to an arbitrator. While the court rejected most grounds, it accepted an argument regarding the calculation of the fee, reducing the awarded amount and adjusting the indemnity for the third party. Consequently, the original judgment was set aside in part, and a new ruling was issued to correct the financial distribution between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7, comma 6, legge n. 300/1970; Art. 97, ultimo periodo, cod. proc. civ.: The court may reduce an arbitrator's fee award if the lower court's calculation lacks sufficient justification, and third parties must indemnify the principal party for the reduced amount while jointly bearing appellate litigation costs.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 35266/2018 r.g. proposto da: TRENITALIA S.P.A., con sede legale in Roma, alla Piazza della Croce Rossa n. 1, in persona dell'institore Avv. Antonio Russo, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avvocato Prof. Nicola Corbo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, al viale Umberto Tupini n. 131. - ricorrente - contro FERRI FABIO, difensore di sé stesso, con studio in Roma, alla via Poggio Verde n. 50. - controricorrente - e DE ANGELIS FABIO, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'Avvocato Fabio Ferri, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via Poggio Verde n. 50. - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza, n. 8977/2018, del TRIBUNALE DI ROMA depositata il giorno 04/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 10/11/2021 dal Consigliere dott.
Eduardo Campese. FATTI DI CAUSA 1. L'Avv. Fabio Ferri chiese al Giudice di Pace di Roma la quantificazione del proprio compenso in relazione alla svolta attività di arbitro, designato da Paolo De Angelis, nel collegio arbitrale costituito su istanza di quest'ultimo, ex art. 7, comma 6, della legge n. 300 del 1970, a seguito di sanzione disciplinare irrogatagli da Trenitalia s.p.a., sua datrice di lavoro. 1.1. Nel giudizio così instaurato, costituitasi la menzionata società, che contestò in fatto ed in diritto l'avversa pretesa, altresì ottenendo di chiamare in causa il De Angelis per rivalersi sullo stesso ove condannata, l'adito giudice, previo rigetto dell'eccezione di inammissibilità della domanda di controparte sollevata dalla convenuta, dichiarò infondata la pretesa dell'attore, condannandolo al pagamento delle spese di giudizio in favore di Trenitalia s.p.a. e compensando quelle tra la stessa ed il De Angelis.
2. Il Tribunale di Roma, decidendo sui gravami, principale ed incidentale, promossi contro tale decisione, rispettivamente, dall'Avv. Ferri e da Trenitalia s.p.a., e previa integrazione del contraddittorio anche nei confronti del De Angelis, ha pronunciato la sentenza del 4 maggio 2018, n. 8977, con cui così ha disposto: «1. accoglie l'appello principale [..] e, per l'effetto, in riforma del dispositivo della sentenza impugnata, condanna l'appellata Trenitalia s.p.a. a pagare all'appellante Avv. Ferri la somma di euro 1.512,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, ed oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo sulla sola sorte;
2) rigetta l'appello incidentale dell'appellata;
3) condanna il terzo chiamato a tenere indenne l'appellata dalla condanna di cui al capo 1), nella misura di euro 756,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, ed oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo su tale sorte;
4) condanna la parte appellata a rifondere a parte appellante le spese di lite del giudizio di primo grado, che liquida in euro 93,00 per spese borsuali ed euro 1.205,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
5) condanna il terzo chiamato a rifondere all'appellata le spese di lite del giudizio di primo grado, che liquida in euro 46,50 per spese borsuali ed euro 330,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
6) condanna parte appellata a rifondere a parte appellante le spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro 174,00 per spese borsuali ed euro 2.430,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
7) condanna il terzo chiamato a rifondere all'appellata le spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro 87,00 per spese borsualí ed euro 630,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge». 2.1. Per quanto qui ancora di interesse, quel tribunale ha opinato che:
i) gli arbitri, per la liquidazione dei loro onorari, non sono tenuti ad esperire necessariamente la speciale procedura prevista dall'art. 814, comma 2, cod. proc. civ., potendo intraprendere un ordinario giudizio di cognizione; ii) l'Avv. Ferri ha dimostrato di aver diritto a ricevere il compenso richiesto depositando il lodo ex art. 7 della legge n. 300/1970 del 16 maggio 2011, dal quale risultava la sua partecipazione al Collegio di Conciliazione ed Arbitrato tenutosi presso la Direzione Provinciale del lavoro di Roma, quale arbitro di parte attrice seppure in sostituzione di Vincenzo Scafaro che, a sua volta, sostituiva l'Avv.
Giovanni Fante; sebbene l'Avv. Ferri non abbia prodotto in atti un documento attestante la sua nomina di arbitro da parte del De Angelis, il quale, peraltro, ha confermato detta nomina nei propri atti, la titolarità dell'attore a partecipare al consesso che ha emesso il lodo de quo è stata necessariamente accertata in quella sede al momento della costituzione del collegio arbitrale; iv) non risulta che Trenitalia s.p.a. abbia impugnato il suddetto lodo per violazione della convenzione di arbitrato oppure per inosservanza delle norme sulla nomina e/o sostituzione degli arbitri (valutazioni che non competerebbero al giudice);
v) l'invocato compenso, in difetto di una sua preventiva determinazione ad opera delle parti, deve essere quantificato sulla base della tariffa forense stragiudiziale di cui al d.m. n. 127/2004, vigente al momento della deliberazione del lodo; vi) una domanda di annullamento di un provvedimento disciplinare, quale quella oggetto del suddetto arbitrato, è insuscettibile di valutazione economica, non potendo ritenersi equivalente alla retribuzione non corrisposta per effetto della sanzione comminata, posto che i provvedimenti 3 \/\ disciplinari coinvolgono interessi di natura morale oltre che economica, comportando, in caso di recidiva, conseguenze negative sul prosieguo del rapporto di lavoro non valutabili in termini meramente monetari, rilevando ai fini della graduazione di eventuali successive sanzioni e della progressione della carriera.
Pertanto, lo scaglione utilizzabile deve essere quello relativo alle cause di valore indeterminabile; vii) l'art. 5 della tabella "D" della citata tariffa stragiudiziale prevede, per l'assistenza in procedure arbitrali irrituali, l'applicazione degli stessi diritti ed onorari dovuti nel procedimento arbitrale rituale; vili) in base ai criteri stabiliti in detta tabella (punti 2a; 2c;
9) e dal momento che la controversia non ha comportato l'esame di questioni giuridiche di una qualche complessità o novità, la liquidazione deve essere eseguita in base ai minimi tariffari, sicché all'appellante principale spettano complessivi € 1.512,00 (di cui € 13,00 per "Posizione ed archivio"; € 530,00 per "esame e studio della pratica"; € 969,00 quale "componente di collegio arbitrale"), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo; ix) ai sensi dell'art. 814 cod. proc. civ., Trenitalia s.p.a. deve essere condannata a pagare per intero il compenso liquidato all'attore ma, in accoglimento della sua domanda di manleva, il terzo chiamato deve rimborsarle metà del compenso corrisposto poiché, in assenza di accordo tra le parti o di una diversa disciplina vigente in materia, ciascuno dei due obbligati in solido, nel rapporto interno, è chiamato a sostenere la metà della somma dovuta all'arbitro;
x) nonostante le allegazioni del terzo chiamato, il tribunale è competente a regolare i diritti di Trenitalia s.p.a. nei confronti del De Angelis poiché la causa petendi non è il rapporto di lavoro intercorrente tra le parti bensì il distinto rapporto di mandato affidato all'arbitro che ha rappresentato il lavoratore nell'arbitrato ex art. 7 della legge n. 300 del 1970.
3. Contro la descritta statuizione ricorre per cassazione Trenitalia s.p.a., affidandosi a sei motivi. Resistono, con distinti controricorsi, l'Avv. Ferri ed il De Angelis, quest'ultimo proponendo pure ricorso incidentale recante tre motivi. Risultano depositate memorie ex art. 380-bis,1 cod. proc. civ. di tutte le parti. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. I motivi del ricorso principale di Trenitalia s.p.a. denunciano, in sintesi, rispettivamente:I) «Violazione e falsa applicazione dell'art. 814 c.p.c. e di ogni altra norma e principio in materia di procedimento per la liquidazione dei compensi a membri di collegi arbitrali, anche irrituali, ed in specie di quelli costituiti ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300/1970 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)».
Si contesta al tribunale di aver considerato inapplicabile, al caso di specie, il procedimento di volontaria giurisdizione previsto dall'art. 814 cod. proc. civ., così riconoscendo agli arbitri di poter intraprendere anche un ordinario giudizio di cognizione per la liquidazione dei loro onorari; II) «Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c. c. e di ogni altra norma e principio in materia di onere della prova (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)», per avere il tribunale ritenuto che l'attore avesse dimostrato di aver diritto a ricevere il compenso richiesto depositando il lodo, ex art. 7 della legge n. 300/1970, del 16 maggio 2011, mentre, invece, dall'analisi di quest'ultimo non vi era possibilità alcuna di comprendere se l'Avv.
Ferri fosse stato designato dallo Scafaro a sostituire sé stesso, oppure se, avendo quest'ultimo (o l'Avv. Fante) rinunciato formalmente all'incarico, egli fosse stato designato dal De Angelis; III) «Violazione e falsa applicazione del d. m. n. 127/2004 e di ogni altra norma e principio in materia di parametri relativi al calcolo dei compensi forensi (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)», per avere la sentenza impugnata opinato che, per la liquidazione del quantum del preteso compenso, dovesse utilizzarsi lo scaglione relativo alle controversie di valore indeterminabile rinvenibile nel d.m. n. 127 del 2004;
IV) «Violazione e falsa applicazione del d.m. n. 127/2004 e di ogni altra norma e principio in materia di parametri relativi al calcolo dei compensi forensi, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.)», ulteriormente contestandosi l'avvenuta quantificazione del compenso riconosciuto all'Avv. Ferri per essergli stati attribuiti pure gli importi di cui al punto 2, lett.
a) e c), della Tabella "D" (per attività stragiudiziale) del d.m. n. 127 del 2004, invece, non dovutigli perché afferenti prestazioni di assistenza certamente estranee alle attività proprie degli arbitri; AAL V) «Violazione e falsa applicazione dell'art. 814 c.p.c. e di ogni altra norma e principio in materia di ripartizione delle spese nei procedimenti arbitrali e di obbligazioni solidali (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)», perché il tribunale, pur richiamando l'art. 814, comma 1, cod. proc. civ., ha inteso condannare Trenitalia s.p.a. al pagamento dell'intero compenso liquidato all'Avv.
Ferri, statuendo, invece, con riferimento alla domanda di manleva della prima nei confronti del De Angelis, che quest'ultimo dovesse rimborsarle solo la metà del corrispondente importo; VI) «Violazione e falsa applicazione dell'art. 814 c.p.c. e di ogni altra norma e principio in materia di ripartizione delle spese nei procedimenti arbitrali, di obbligazioni solidali e ripartizione delle spese di lite (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)», laddove la sentenza impugnata ha accolto parzialmente la domanda di manleva di Trenitalia s.p.a. nei confronti del terzo da lei chiamato in causa anche sotto il profilo della ripartizione delle spese di lite.
2. Le doglianze di cui al ricorso incidentale del De Angelis recano, rispettivamente: I) «Ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., violazione degli artt.1292 c.c., 409 e 814 c.p.c., per avere il tribunale concesso alla Trenitalia s.p.a. di essere manlevata dal terzo lavoratore per il 50% del compenso dovuto all'Avv. Ferri, arbitro di parte attrice nel collegio di conciliazione ed arbitrato ex art. 7 della legge n. 300/1970, adito dal lavoratore avverso la sanzione disciplinare comminatagli da Trenitalia s.p.a.. Per incompetenza per materia del tribunale ordinario a favore del tribunale del lavoro a giudicare in materia di ripartizione del compenso dovuto agli arbitri nei collegi di cui all'art. 7 della legge n. 300/1970 tra datore di lavoro e lavoratore, in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.». Si sostiene che:
i) la causa intentata dall'Avv. Ferri, arbitro designato dal De Angelis, nei confronti della Trenitalia s.p.a., oggetto dell'odierno giudizio ed in cui il primo chiede l'accertamento del compenso dovutogli alla sola menzionata società, ha una causa petendi diversa da quella afferente la ripartizione delle spese e dell'onorario spettante all'arbitro tra Trenitalia s.p.a. (datrice di lavoro) ed il De Angelis (lavoratore), «che è prettamente materia lavorativa riguardante il solo rapporto interno e la cui competenza appartiene al Tribunale del Lavoro poiché inerente la specifica materia contrattuale»; ii) la sentenza impugnata «ha statuito in violazione del principio generale dell'ordinamento processuale civile, applicabile anche agli arbitrati, secondo cui la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa le spese processuali (ex art. 91 c.p.c.) in applicazione del principio di causalità per cui non è esente dal sopportare l'onere delle spese di lite la parte che col suo comportamento abbia provocato la necessità del processo»;
II) «Ai sensi dell'ad. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione dell'art. 112 c.p.c., principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato», perché il tribunale non aveva rilevato «l'eccezione formulata dall'appellante e dal terzo nel giudizio di appello circa il fatto che il Giudice di Pace, in prime cure, poneva alla base della decisione la circostanza che parte attrice non avesse allegato in atti la convenzione di arbitrato pur senza che nessuna delle parti in giudizio ne avesse eccepito la mancanza e che la stessa mancanza non fosse rilevabile d'ufficio.
Difatti, la Trenitalia s.p.a. eccepiva solo che l'attore non avesse depositato "un atto di nomina di arbitro" ma non una "convenzione d'arbitrato" come ex adverso ritenuto nella sentenza di 10 grado impugnata»; III) «Ai sensi dell'ad. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza per la violazione dell'art. 24, comma 3, Cost. e dell'ad. 101 c.p.c., principio del contraddittorio», nella parte in cui «il Giudice di Pace, in prime cure, statuiva in violazione del principio del contraddittorio avendo posto alla base della decisione la carenza della convenzione di arbitrato, sulla quale non vi era stato tra le parti alcun contraddittorio nell'arco dell'intero giudizio.
Il Tribunale, al riguardo, nulla argomentava sulla eccepita violazione dall'appellante e dall'odierno terzo e comunque rilevabile d'ufficio».
3. Il primo motivo del ricorso principale di Trenitalia s.p.a. si rivela infondato, avendo questa Corte già chiarito (cfr., amplius, Cass. n. 8827 del 2006, richiamata pure dal tribunale capitolino nella sentenza oggi impugnata), affatto condivisibilmente, che, dal corretto rilievo che ciascun componente del collegio arbitrale ha il diritto soggettivo a conseguire il compenso per l'opera prestata, indipendentemente dalla condotta degli altri, non deriva necessariamente che questo suo diritto debba essere accertato dal presidente del tribunale mediante il procedimento di cui all'art. 814 cod. proc. civ., piuttosto che - secondo la regola generale - nelle forme dell'ordinario processo di cognizione.
Si è ivi puntualizzato, invero, che «quello speciale procedimento o è introdotto dall'intero collegio, o non è: ai singoli arbitri è riservato soltanto il procedimento ordinario per far valere individualmente il loro diritto al compenso». 3.1. Né la menzionata società - che, peraltro, dichiara di ben conoscere l'appena riportata statuizione, ritenendola, però, «errata» e sollecitandone «la rimeditazione» (cfr. pag. 5 del ricorso) - ha offerto argomentazioni effettivamente persuasive al fine di indurre il Collegio a rivedere quell'orientamento, posto che nessuna delle altre pronunce di legittimità dalla medesima invocate si rivela concretamente idonea a smentirlo, né le stesse risultano con esso incompatibili e/o in contrasto. 3.2.
Esigenze di completezza impongono di rimarcare, infine, che, sul punto, anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito, più di recente, che «non appare [...] contestabile che le parti e gli arbitri possano direttamente ricorrere per la determinazione del compenso degli arbitri ad un ordinario processo di cognizione o ad un procedimento monitorio» (cfr., in motivazione, Cass., SU, n. 25045 del 2016).
4. Il secondo motivo del ricorso principale è insuscettibile di accoglimento nel suo complesso. 4.1. In proposito, infatti, è sufficiente osservare che il diritto dell'arbitro di ricevere il pagamento dell'onorario sorge per il solo fatto di avere effettivamente espletato l'incarico (cfr. Cass. n. 21058 del 2019; Cass. n. 15420 del 2018): circostanza, quest'ultima, innegabile in relazione all'Avv. Ferri, risultando pacificamente il suo nominativo, quale arbitro di parte attrice, tra i componenti del Collegio di Conciliazione ed Arbitrato - costituito, presso la Direzione Provinciale del lavoro di Roma, su istanza del De Angelis, ex art. 7 della legge n. 300 del 1970 - che ha reso il lodo del 16 maggio 2011.
L'assunto, poi, che quell'incarico possa essere stato svolto, eventualmente, in sostituzione di altro soggetto precedentemente designato, nulla toglie all'avvenuta maturazione del diritto al proprio compenso da parte di chi quell'incarico abbia effettivamente svolto. A tanto deve solo aggiungersi che, trattandosi di diritto che è collegato «all'opera prestata», deve desumersi che si tratta, in caso di collegio arbitrale, di autonomo diritto in capo a ciascun arbitro (cfr. Cass. n. 10676 del 2008; Cass. n. 4722 del 1987). 4.2. Per il resto, poi, la censura è inammissibile. 4.2.1.
Invero, giova premettere che questa Corte ha chiarito, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 25343 del 2021; Cass. n. 4226 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 27909 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27686 del 2018), che:
a) il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto, intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente (perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro), ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua (pur corretta) interpretazione (cfr. Cass. n. 8782 del 2005);
b) non integra invece violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge;
c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass., Sez. U., n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010);
d) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass.n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015). 4.2.2. La doglianza in esame si risolve, invece, sostanzialmente, in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui il ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di violazione di legge, 32-) una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, che il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., - come si è appena detto - non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie, ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr., tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 25343 del 2021 e Cass. n. 16700 del 2020.
Si veda pure Cass., SU, n. 23745 del 2020, a tenore della quale, «in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa»). 4.2.3.
In applicazione dei suesposti principi, allora, va rimarcato che il tribunale capitolino - con una motivazione scevra da violazioni dei principi dettati in tema di onere della prova e di prova presuntiva, oltre che priva di vizi logici, nonché coerente con i principi giurisprudenziali tutti finora riportati - è arrivato alla conclusione che, nella specie, il quadro istruttorio desumibile dalla documentazione prodotta in atti, valutato in ciascun elemento e nel suo complesso, fosse idoneo a far ritenere raggiunta la prova della titolarità dell'Avv.
Ferri a comporre il Collegio di Conciliazione ed Arbitrato predetto.4.2.3.1. Quel tribunale, infatti, ha osservato che «sebbene l'Avv. Ferri non abbia prodotto in atti un documento attestante la sua nomina di arbitro da parte del De Angelis, - il quale, peraltro, ha confermato la circostanza nei propri atti - la titolarità dell'attore a partecipare al consesso che ha emesso il lodo de quo è stata necessariamente accertata in quella sede al momento della costituzione del collegio arbitrale. Non risulta che Trenitalia s.p.a. abbia impugnato il suddetto lodo per violazione della convenzione di arbitrato oppure per inosservanza delle norme sulla nomina e/o sostituzione degli arbitri (valutazioni che comunque non competono a questo Giudice)».
Né potrebbe sostenersi, fondatamente, che l'argomentare del giudice di appello abbia trascurato alcuni dati dedotti dall'odierno ricorrente per la semplice ragione di averli ritenuti, esplicitamente o implicitamente, irrilevanti. 4.2.4. Il tribunale, quindi, ha esaustivamente descritto gli elementi che l'hanno indotto alla conclusione suddetta, rimarcando, peraltro, che il De Angelis ha confermato la circostanza della nomina del Ferri nei propri atti di causa, ed il corrispondente accertamento integra una valutazione fattuale, a fronte della quale Trenitalia s.p.a., con la censura in esame, tenta, sostanzialmente, di opporvi una propria alternativa interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge, mirando ad ottenerne una rivisitazione (e differente ricostruzione), in contrasto con il granitico orientamento di questa Corte per cui il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex multis, Cass., SU, n. 34476 del 2019;
Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014). 4.2.5. Un'autonoma questione di malgoverno del precetto di cui all'art.2697 cod. civ., invece, può porsi solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una eventualmente incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr.
Cass. n. 17313 del 2020), peraltro nei ristretti limiti in cui tuttora lo consente la novellata formulazione di quest'ultimo di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 (che qui sarebbe applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 4 maggio 2018).
5. Il terzo motivo del ricorso principale è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., posto che costituisce orientamento pressoché costante di questa Corte - rispetto al quale Trenitalia s.p.a. non ha offerto argomentazioni effettivamente persuasive al fine di una sua rimeditazione - quello per cui la controversia che ha ad oggetto la legittimità di una sanzione disciplinare è di valore indeterminabile, giacché l'applicazione di quest'ultima può esplicare un'incidenza sullo status del lavoratore, implicando un giudizio negativo che va oltre il valore economico della sanzione stessa ed involge, invece, la correttezza, la diligenza e la capacità del lavoratore medesimo (cfr. Cass. n. 24979 del 2018; Cass. n. 5443 del 1988; Cass. n. 3385 del 1986; Cass. n. 4246 del 1985; Cass. n. 1320 del 1983; Cass. n. 6696 del 1981).
6. Il quarto motivo del ricorso principale è fondato. 6.1. Deve premettersi che, per effetto della inammissibilità dichiarata in relazione al precedente motivo, il valore della controversia sul quale determinare il compenso spettante all'Avv. Ferri, quale componente del suddetto Collegio di Conciliazione ed Arbitrato, resta definitivamente individuato in quello delle controversie di valore indeterminabile. 6.2. È rimasto non impugnato, poi, l'assunto del tribunale romano secondo cui, ratione temporis, quel compenso deve essere quantificato sulla base della tabella per le prestazioni professionali in materia stragiudiziale allegata alla tariffa forense approvata con d.m. 28 aprile 2004, n. 127. 12 )g} 6.2.1.
Orbene, il paragrafo 9 di tale tabella, riguardante i compensi spettanti ai componenti del Collegio arbitrale, stabilisce che, per le cause di valore indeterminabile, si applica un onorario fisso pari al 30% di un importo ricompreso tra un minimo di € 3.230,00 ed un massimo di € 25.820,00. Nella specie, il menzionato tribunale, ritenendo congrua una liquidazione prossima ai minimi tariffari, ha attribuito all'Avv. Ferri, per questa voce, € 969,00 (pari al 30% dell'importo minimo predetto). Su questa statuizione, nessuna delle odierne parti ha oggi formulato doglianze. 6.3.
Fatte tali premesse, Trenitalia s.p.a. contesta il riconoscimento, in favore del suddetto professionista, anche degli importi di cui al punto 2, lett.
a) e c), della Tabella "D" (per attività stragiudiziale) del d.m. n. 127 del 2004, a suo dire, invece, non dovutigli perché afferenti prestazioni di assistenza certamente estranee alle attività proprie degli arbitri. La stessa assume, inoltre, che il giudicante nemmeno aveva tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del capitolo III, del medesimo d.m., l'onorario riconosciuto al Ferri avrebbe dovuto essere ridotto della metà. 6.3.1. Questa doglianza merita di essere condivisa nei soli limiti di cui appresso. 6.3.2. Occorre considerare che gli arbitri non sono equiparabili in via assoluta, ai fini del compenso loro spettante, agli esercenti la professione legale.
Che i primi talvolta, come nella specie, siano anche avvocati è irrilevante perché diversa è, nelle due ipotesi, l'attività rispettivamente svolta e l'abilitazione all'esercizio della professione forense non opera come criterio di unificazione dei compensi e di automatica trasposizione agli arbitri dei compensi spettanti ai menzionati professionisti. E' intuitiva, infatti, la diversità di ruoli (e delle corrispondenti attività svolte) tra l'avvocato che "assiste" la parte in una procedura arbitrale (rituale o irrituale) e l'esercente la professione forense che, invece, come arbitro unico, oppure come presidente o anche solo componente di un collegio arbitrale, "decida" la controversia oggetto di quella procedura.
Non è possibile, dunque, con riguardo a questa seconda fattispecie, una totale e meccanica applicazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense proprio per la non assoluta equiparazione della funzione arbitrale a quella dell'esercente la professione legale in relazione alla peculiarità dell'opera svolta, nei due casi, dai due soggetti in questione. Del resto, è pure la struttura della Tabella "D" suddetta a confermare l'appena enunciata conclusione, atteso che ivi è stabilita (cfr. il suo punto 9) una specifica modalità di calcolo del compenso spettante all'avvocato che abbia ricoperto la carica di Presidente o di componente di un collegio arbitrale, così essendosi inteso differenziarla da quella stabilita (cfr. i suoi punti 1 e 2) per le differenti attività che il legale svolge allorquando presta consulenza e/o assistenza in favore del proprio cliente. 6.3.2.
Ne consegue, pertanto, che erroneamente il tribunale ha riconosciuto all'Avv. Ferri anche gli importi, rispettivamente di € 13,00 e di € 530,00, sanciti da quelle previsioni, sicché gli stessi vanno detratti dalla complessiva quantificazione del compenso determinato in suo favore. 6.4. Per le medesime sostanziali ragioni, invece, e diversamente da quanto auspicato dalla ricorrente principale, non può trovare applicazione, per la quantificazione del compenso spettante all'avvocato che abbia ricoperto il ruolo di componente di collegio arbitrale, la dimidiazione di cui all'art. 1, comma 4, del capitolo III, del citato d.m., da intendersi riferita alla diversa attività di assistenza e/o consulenza prestata dall'esercente la professione forense. 6.5.
Fin da ora, infine, va puntualizzato che l'accoglimento, nei limiti suddetti, della doglianza in esame, determinando una riduzione del compenso complessivamente riconosciuto all'Avv. Ferri, produce i suoi effetti, ex art. 336, comma 1, cod. proc. civ. anche sulla parte della sentenza impugnata, da essa chiaramente dipendente, concernente la mera entità della quota del 50% della rivalsa per cui è stata disposta la condanna del De Angelis, in favore di Trenitalia s.p.a. (ferma restandone, perché corretta alla stregua di quanto appresso si dirà, l'an di tale pronuncia e la ripartizione in quote uguali tra i condebitori solidali).
7. Il quinto motivo del ricorso di Trenitalia s.p.a. è infondato. 7.1. L'obbligazione di pagamento del compenso (e delle spese) in favore degli arbitri è posta in capo alle parti in via solidale (cfr. art. 814, comma 1, cod. proc. civ.): ciò significa che i primi - se non rinunciano alla solidarietà nei confronti di tutti i coobbligati - possono richiedere ed agire per il pagamento dell'intero anche solamente nei confronti di un condebitore, fermo il diritto della parte che ha pagato di agire in regresso (la suddetta disposizione codicística utilizza la locuzione "rivalsa") nei confronti del coobbligato solidale. 7.2.
È ragionevole sostenere, poi, che, nella specie, le parti obbligate solidalmente al pagamento verso gli arbitri sono effettivamente quelle dello svolto procedimento arbitrale, essendo mancata la concreta dimostrazione dell'assenza di coincidenza tra queste ed i soggetti conferenti al collegio arbitrale il potere di decidere la controversia tra essi insorta. 7.3. Inoltre, le modalità attraverso le quali, nei rapporti interni, vanno ripartite le quote dipende dal fatto che le parti obbligate abbiano, o non, regolamentato il relativo profilo. Se le quote sono predeterminate, nulla quaestio: tale previsione regolerà i limiti entro cui il regresso può essere esercitato. 7.3.1.
Nella specie, però, non risulta l'esistenza di una siffatta determinazione consensuale, né è stato documentato se gli arbitri abbiano, o meno, con il lodo, statuito sulle spese di lite e ripartito le quote suddette fra le parti (sicché neppure rileva, oggi, il controverso tema circa l'utilizzabilità, o non, della regola victus victori, codificata all'art. 91 cod. proc. civ., nonché dei temperamenti ad esso previsti al successivo art. 92 cod. proc. civ., in ambito arbitrale). Da ciò non può che conseguirne che il coobbligato che abbia pagato gli arbitri può rivalersi sugli altri coobbligati in via di regresso ex art. 1299 cod. civ. e che le quote devono presumersi uguali, in applicazione del disposto dell'art. 1298, comma 2, cod. civ., dettato, appunto, in tema di responsabilità solidale.
Merita solo di essere precisato che, «il giudice investito da una domanda dì condanna del creditore verso un obbligato solidale e da una domanda di regresso proposta da quest'ultimo verso altro coobbligato ben può emettere due distinte pronunce di condanna, l'una subordinata all'altra, nel senso che la pronuncia in via di regresso può essere posta in esecuzione soltanto ove venga dimostrato, da parte del primo condebitore, l'adempimento nei confronti del creditore, atteso che l'ordinamento ammette la sentenza condizionata quando l'avvenimento futuro ed incerto cui viene subordinata l'efficacia della condanna si configuri come elemento accidentale della decisione, così formulata in omaggio al principio di economia processuale» (cfr.
Cass. n. 12300 del 2003).7.4. La decisione del tribunale capitolino, in parte qua, è assolutamente coerente con quanto si è detto finora, sicché la censura di violazione di legge ad essa ascritta da Trenitalia s.p.a. è insussistente, senza che, in contrario, possa invocarsi il regime della solidarietà previsto dall'art. 68 del r.d.l. n. 1578 del 1933, stante la già descritta diversità dei ruoli (e delle corrispondenti attività svolte) tra l'avvocato che assiste la parte in una procedura arbitrale (rituale o irrituale) e l'esercente la professione forense che, invece, come arbitro unico, oppure come presidente o anche solo componente di un collegio arbitrale, decida la controversia oggetto di quella procedura.
8. Il sesto motivo del ricorso principale è parimenti infondato. 8.1. Il tribunale romano, infatti, ha accolto la domanda di rivalsa di Trenitalia s.p.a. esclusivamente con riguardo a quanto dalla stessa ripetibile dall'altro condebitore solidale (il De Angelis), in via di regresso, per il compenso dovuto all'Avv. Ferri per l'attività da lui svolta in qualità di componente del Collegio di Conciliazione ed Arbitrato, non, invece, con riferimento a qualsiasi somma (pure a titolo di spese processuali complessivamente liquidate in favore del menzionato professionista per il riconoscimento giudiziale del proprio diritto) dalla prima corrisposta all'originario attore. 8.1.1.
E' evidente, dunque, che il tribunale, dopo avere accolto, - affatto correttamente per quanto si è argomentato disattendendosi la doglianza precedente - nei termini suddetti, la domanda di rivalsa di Trenitalia s.p.a. nei confronti del De Angelis, ha fatto poi applicazione, con riguardo alla statuizione sulle spese processuali complessive afferenti il rapporto intercorso, in primo e secondo grado, tra tali soggetti, del principio di soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ., in forza del quale ha provveduto alla liquidazione di quelle spese, così prescindendo dall'entità della condanna inflitta alla menzionata società, in favore dell'Avv.
Ferri, per la medesima causale (né una siffatta quantificazione è stata specificamente impugnata da Trenitalia s.p.a. con riguardo ad eventuali violazioni di quanto sancito dal d.m. n. 55 del 2014, applicabile ratione temporis). 8.1.2. La censura, in ogni caso, difetta di autosufficienza, perché non riproduce la domanda di manleva, onde consentire di accertare se essa sì estendeva, oppure non, anche alle spese legali. 16 ,)t)AAL- 9. Il primo motivo del ricorso incidentale del De Angelis è infondato nel suo complesso. 9.1. Invero, ribadite interamente le argomentazioni che già hanno condotto al rigetto del quinto motivo del ricorso principale di Trenitalia s.p.a., è qui sufficiente osservare, ulteriormente, che:
i) dalla sentenza impugnata non emerge se il De Angelis abbia formulato (ed eventualmente in quali termini) analoga eccezione fin dalla sua costituzione in primo grado, né tanto emerge dalla lettura del suo controricorso. Una siffatta carenza impedisce a questa Corte di verificare se le "allegazioni del terzo chiamato" (così a pag. 15 della sentenza impugnata) disattese, sul punto, dal tribunale, fossero la (consentita) mera riproposizione in appello di una eccezione già proposta oppure la formulazione ivi, per la prima volta (ed inammissibilmente, giusta l'art. 345, comma 2, cod. proc. civ., che può e deve essere rilevata nella presente sede, traducendosi il divieto di cui alla menzionata disposizione in un limite alla potestas iudicandi del giudice d'appello) di una nuova, peraltro nemmeno rilevabile di ufficio tenuto conto dei limiti temporali posti dall'art. 38 cod. proc. civ. in relazione a qualsivoglia eccezione di incompetenza del giudice adito; ii) come puntualizzato, affatto condivisíbilmente, dal giudice del gravame, l'obbligo solidale delle parti di corrispondere al componente del collegio arbitrale il compenso richiesto per l'opera da lui svolta ha radice e titolo nel rapporto di mandato intercorrente fra le parti medesime e l'arbitro, e non nel rapporto di lavoro tra Trenitalia s.p.a. ed il De Angelis. 9.2.
Per il resto, la doglianza, nella misura in cui sembra lamentare un'asserita illegittimità della condanna alle spese inflitta al De Angelis, in favore di Trenitalia s.p.a., oblitera completamente che detta condanna, in realtà, trova la sua giustificazione nella soccombenza del primo (terzo chiamato in causa) rispetto alla domanda di rivalsa svolta, nei suoi confronti, dalla seconda (convenuta/chiamante in causa), ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ.. Norma, quest'ultima, alla cui stregua il «carico finale» delle spese processuali grava sulla parte soccombente, tenuta a sopportare in via definitiva quelle da lei anticipate ed a rimborsare le spese sostenute dalla controparte vittoriosa. 9.2.1.
Si tratta, all'evidenza, di una regola che concorre a realizzare la pienezza ed effettività del diritto di azione e di difesa costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.): la condanna alle spese del soccombente risponde, infatti, all'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per veder riconosciuto un proprio diritto. Viene, dunque, data attuazione al principio per cui la necessità di agire o resistere in giudizio non deve andare a danno della parte che ha ragione. 9.3. Nessun rilievo, inoltre, può assumere, nella concreta fattispecie in esame, la cd. teoria della causalità (soccombente è la parte che, lasciando insoddisfatta un'altrui fondata pretesa o azionando una pretesa accertata infondata o, più in generale, con la sua condotta anteriore al giudizio, ha «dato causa», ha provocato l'insorgere della controversia), sebbene di frequente applicazione proprio nella disciplina delle spese relative alla chiamata in causa del terzo. 9.3.1.
Infatti, le pur ricorrenti affermazioni della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in ipotesi di chiamata in garanzia ad opera della parte convenuta, il rimborso delle spese sostenute dal terzo va posto a carico dell'attore, ove questi risulti soccombente nei confronti del convenuto in ordine alla pretesa che ha provocato e reso necessaria la chiamata del terzo, in ragione del principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, a nulla rilevando il fatto che l'attore non abbia proposto alcuna domanda nei riguardi del terzo e quindi manchi tra loro un diretto rapporto processuale (cfr.
Cass. n. 4195 del 2018; Cass. n. 23552 del 2011; Cass. n. 7674 del 2008; Cass. n. 5027 del 2008; Cass. n. 4958 del 2007), riguardano fattispecie con esiti processuali assolutamente differenti da quelli della vicenda oggi all'attenzione di questa Corte, e, in ogni caso, fanno espressamente salva l'ipotesi di una soccombenza nel rapporto chiamante-chiamato (ad esempio, per l'infondatezza della chiamata in garanzia. Cfr. Cass. n. 18205 del 2007; Cass.n. 12301 del 2005).
10. Il secondo ed il terzo motivo del ricorso incidentale del De Angelis, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connessi, non meritano accoglimento per la decisiva considerazione che, come si è detto respingendosi il secondo motivo del ricorso principale di Trenitalia s.p.a., il diritto dell'arbitro dì ricevere il pagamento dell'onorario sorge per il solo fatto di avere effettivamente espletato l'incarico (cfr. Cass. n. 21058 del 2019; Cass. n.15420 del 2018): circostanza, quest'ultima, innegabile in relazione all'Avv. Ferri, risultando pacificamente il suo nominativo, quale arbitro di parte attrice, tra i componenti del Collegio di Conciliazione ed Arbitrato - costituito, presso la Direzione Provinciale del lavoro di Roma, su istanza del De Angelis, ex art. 7 della legge n. 300 del 1970 - che ha reso il lodo del 16 maggio 2011.
L'assunto, poi, che quell'incarico possa essere stato svolto, eventualmente, in sostituzione di altro soggetto precedentemente designato, nulla toglie all'avvenuta maturazione del diritto al proprio compenso da parte di chi quell'incarico abbia effettivamente svolto. A tanto deve solo aggiungersi che, trattandosi di diritto che è collegato «all'opera prestata», deve desumersi che si tratta, in caso di collegio arbitrale, di autonomo diritto in capo a ciascun arbitro (cfr. Cass. n. 10676 del 2008; Cass. n. 4722 del 1987). 10.1. Alteris verbis, il diritto dell'arbitro di ricevere il pagamento dell'onorario sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l'incarico conferito, nell'ambito del rapporto di mandato intercorrente con le parti, e prescinde dalla validità ed efficacia del lodo, salva restando l'ammissibilità di un'eventuale azione risarcitoria nei suoi confronti, esperibile nella diversa sede competente, allorquando il lodo sia annullato per causa a lui imputabile.
Ciò perché le questioni attinenti alla validità del lodo pronunziato da un arbitro irrituale e quelle relative all'obbligo delle parti di corrispondere a costui il compenso richiesto per l'opera svolta hanno soggetti, contenuto e titolo diverso, in quanto detto obbligo ha radice e titolo nel rapporto di mandato intercorrente fra le parti e l'arbitro ed involge vicende assolutamente indipendenti dall'intrinseca validità del lodo, considerato come determinazione negoziale imputabile alla volontà delle stesse parti contraenti (cfr. Cass. n. 16594 del 2016;
Cass. n. 24072 del 2013; Cass. n. 2764 del 1973). 10.2. In ogni caso, i suddetti motivi sono anche inammissibili per genericità e difetto di autosufficienza, non riportando il contenuto delle eccezioni circa la mancata produzione, da parte dell'attore, della convenzione di arbitrato, quanto alla presunta violazione del principio del contraddittorio.
11. In definitiva:
i) il ricorso principale di Trenitalia s.p.a. deve essere accolto limitatamente al suo quarto motivo, dichiarato inammissibile il terzo e respinti gli altri; il) il ricorso incidentale del De Angelis deve essere rigettato. 19 k'ÀfIL 11.1. Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al solo motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, disponendosi, in parziale riforma della sentenza di primo grado:
i) la condanna di Trenitalia s.p.a. al pagamento, in favore dell'Avv. Ferri, della minor somma di C 969,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, nonché interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo sulla sola sorte capitale; ii) la condanna del terzo chiamato De Angelis a tenere indenne l'appellata Trenitalia s.p.a. nella misura di C 484,50 (pari al 50% di C 969,00), oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, nonché interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo sulla sola sorte capitale.
12. Le spese processuali di entrambi i gradi di merito, nei rispettivi rapporti tra l'Avv. Ferri e Trenitalia s.p.a., nonché tra quest'ultima ed il De Angelis, restano regolate dal principio di definitiva soccombenza in ciascuno di tali rapporti e liquidate negli stessi importi sanciti, per ognuno di questi ed in relazione a ciascun grado, dalla decisione oggi impugnata, mentre quelle riguardanti l'odierno giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, restano definitivamente a carico dell'Avv. Ferri e del De Angelis, in solido tra loro ex art. 97, ultimo periodo, cod. proc. civ., attesa la parziale identità delle questioni sollevate e dibattute nonché la convergenza dei loro atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa di Trenitalia s.p.a. (cfr., ex aliis, Cass.n. 9063 del 2019;
Cass. n. 27476 del 2018; Cass. n. 9876 del 2018; Cass. n. 20916 del 2016). 12.1. Deve darsi atto, infine, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., S.U., n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del De Angelis, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il suo ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento».
PER QUESTI MOTIVILa Corte accoglie il ricorso principale di Trenítalia s.p.a. limitatamente al suo quarto motivo, dichiarandone inammissibile il terzo e respingendone gli altri. Rigetta il ricorso incidentale del De Angelis. Cassa la sentenza impugnata in relazione al solo motivo accolto e, decidendo nel merito, in parziale riforma della sentenza di primo grado:
i) condanna Trenítalia s.p.a. al pagamento, in favore dell'Avv. Ferri, della minor somma di C 969,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, nonché interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo sulla sola sorte capitale; il) condanna il terzo chiamato De Angelis a tenere indenne l'appellata Trenitalia s.p.a. nella misura di C 484,50, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, nonché interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo sulla sola sorte capitale. Condanna Trenitalia s.p.a. a rifondere al('Avv. Ferri le spese di entrambi i gradi di merito come quantificate ai punti 4) e 6) del dispositivo della sentenza oggi impugnata.
Condanna il De Angelis al pagamento delle spese di entrambi i gradi di merito in favore di Trenitalia s.p.a., come quantificate ai punti 5) e 7) del dispositivo della sentenza oggi impugnata. Condanna l'Avv. Ferri ed il De Angelis, in solido tra loro, ex art. 97, ultimo periodo, cod. proc. civ., al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute da Trenitalia s.p.a., che si liquidano in C 200,00 per esborsi ed in C 600,00 per compenso di avvocato, oltre alle spese forfetarie pari al 15% del compenso, I.