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Ordinanza — n. 11806/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal arguing that a debtor's failure to execute an arbitral award during bankruptcy constitutes a waiver of rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11806/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal by La Fornace S.r.l. against a lower court ruling that dismissed Eurocostruzioni S.r.l.'s bankruptcy plan objections. While the debtor had initially stated it would not execute the arbitral award regarding property transfer during the bankruptcy procedure, the court found this was a temporary strategic choice limited to the procedure's timeline. The court held that this temporary non-execution did not constitute a legal waiver of the award's enforceability once the bankruptcy concluded.

Regesto Legislator

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Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.; Art. 306 c.p.c.: A debtor's temporary decision not to execute an arbitral award during bankruptcy proceedings, motivated by economic considerations and creditor approval, does not constitute a waiver of the right to enforce the award after the procedure concludes.

Parole chiave

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arbitral award enforcement bankruptcy procedure waiver of rights concordato preventivo cessazione materia contendere aggiudicazione d'appalto edile contratto d'architetto rinuncia alla concessione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.
Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 360 comma 1° n.
Art. 306 c.p.c.
4 in relazione all'art. 306 cod.
Art. 2932 c.c.
In proposito, ad avviso della ricorrente, qualora il lodo diventasse definitivo, si attuerebbe (in applicazione del disposto dell'art. 2932 cod.
Art. 824 bis c.p.c.
art. 306 cod. proc. civ
4 in relazione all'art. 306 cod. proc. civ.
art. 2932 cod. civ
In proposito, ad avviso della ricorrente, qualora il lodo diventasse definitivo, si attuerebbe (in applicazione del disposto dell'art. 2932 cod. civ.
art. 824 bis cod. proc. civ
e dell'art. 824 bis cod. proc. civ.), a far data dall'ultima sottoscrizione del medesimo, il trasferimento della proprietà degli immobili in favore di Eurocostruzioni s.r.l.
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Testo completo

. ORDINANZA sul ricorso 6246/2018 proposto da: La Fornace S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cicerone n.60, presso lo studio dell'avvocato Previti Stefano, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Ometto Michele, giusta procura un calce al ricorso; -ricorrente - Contro Eurocostruzioni S.r.l. in Concordato Preventivo, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cicerone n.44, presso lo studio dell'avvocato Corbyons Giovanni, rappresentata e difesa dall'avvocato Minnei Enrico, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1502/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, pubblicata il 13/07/2017;

FATTI DI CAUSA La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza n. 1502/2017 del 13.7.2017, ha rigettato l'impugnazione proposta dalla Fornace s.r.l. avverso il lodo emesso in data 22 aprile 2013 nella controversia sorta tra la stessa appellante e la Eurocostruzioni s.r.l. in relazione al contratto d'appalto del 2 maggio 2006 con cui la Fornace s.r.l. aveva affidato ad Eurocostruzioni s.r.l. l'esecuzione di un complesso edilizio relativo ad edifici (già adibiti a fornace) siti in Conselve, intervento comprendente la ristrutturazione/costruzione di vari fabbricati e la sistemazione delle loro aree esterne, con la formula "chiavi in mano" verso il corrispettivo di C 3.580.000,00.

Il Giudice d'Appello, per quello che rileva nel presente giudizio, ha disatteso la prospettazione de La Fornace secondo cui vi era stata una rinuncia di Eurocostruzioni ad avvalersi del lodo. In particolare, se è pur che quest'ultima società, nel piano concordatario, aveva affermato di non avere l'intenzione di dare esecuzione al lodo per quanto riguarda l'acquisto coattivo delle unità immobiliari (in modo tale che alla mancata ricomprensione delle unità identificate nel lodo tra le attività concordatarie corrispondesse in modo speculare il mancato inserimento tra le passività concordatarie del debito ipotecario, essendo quegli immobili gravati da due ipoteche), tuttavia, tale opzione era limitata al periodo di tempo previsto per dare esecuzione al concordato per mere ragioni di opportunità e speditezza della procedura e non impediva affatto che, una volta conclusa tale procedura, la Eurocostruzioni s.r.l. potesse e volesse porre in esecuzione il lodo arbitrale anche in relazione al trasferimento coattivo degli immobili.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Fornace s.r.l. affidandolo a due motivi. La Eurocostruzioni s.r.l. in concordato preventivo ha resistito in giudizio con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 360 comma 1° n. 4 in relazione all'art. 306 cod. proc. civ. Espone la ricorrente che la Corte d'Appello avrebbe dovuto dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione alla rinuncia contenuta nel piano concordatario della Eurocstruzioni s.r.I., accettata dai creditori, a dare esecuzione al lodo.

Tale manifestazione di volontà, avendo natura di rinunzia abdicativa, va qualificata come rinunzia all'azione che non richiede l'accettazione della controparte, cui segue la cessazione della materia del contendere. In ogni caso, ove si qualificasse la rinuncia contenuta nel piano concordatario come una proposta di rinuncia, finalizzata alla conclusione di un accordo modificativo della situazione sostanziale definita dal lodo, con l'accettazione dei creditori e l'omologa del concordato si era perfezionato il negozio che impediva al lodo di diventare definitivo e di dar luogo all'efficacia costitutiva di cui all'art.2932 cod. civ..

In proposito, ad avviso della ricorrente, qualora il lodo diventasse definitivo, si attuerebbe (in applicazione del disposto dell'art. 2932 cod. civ. e dell'art. 824 bis cod. proc. civ.), a far data dall'ultima sottoscrizione del medesimo, il trasferimento della proprietà degli immobili in favore di Eurocostruzioni s.r.l. Peraltro, e ciò integrerebbe un inadempimento delle obbligazioni assunte con il piano concordatario.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 167 legge fa.., 824 bis , 825 cod. proc. civ., 2932 cod. civ.. Ritiene la ricorrente che non è giuridicamente ammissibile l'affermazione della Corte d'Appello secondo cui l'effetto costitutivo della sentenza ex art. 2932 cod. civ. potrebbe essere procastinato al periodo successivo alla conclusione della procedura concordataria. La manifestazione di volontà contenuta nel piano concordatario ha, infatti, la valenza di una rinuncia all'azione, con effetto immediato sul processo in corso, situazione giuridica che avrebbe dovuto legittimamente portare ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere.

3. Entrambi i motivi, da esaminare unitariamente, essendo strettamente correlati, presentano profili di infondatezza ed inammissibilità. Secondo la prospettazione della ricorrente, la manifestazione di volontà della Eurocostruzioni s.r.I., contenuta nel piano concordatario, di non acquistare (allo stato) i beni immobili di cui il lodo impugnato ha previsto il trasferimento coattivo non può essere interpretata se non come una rinuncia all'azione, che ha dato luogo alla cessazione della materia del contendere. Ove, infatti, non si accedesse ad un tale interpretazione, nel momento in cui lodo dovesse diventare definitivo, si attuerebbe, a far data dall'ultima sottoscrizione del medesimo, in applicazione del disposto dell'art. 2932 cod. civ. e dell'art. 824 bis cod. proc. civ.., il trasferimento della proprietà degli immobili in favore di Eurocostruzioni s.r.I., situazione che si porrebbe in palese contrasto con le obbligazioni assunte dal debitore concordatario nel piano.

Ritiene questo Collegio erronea l'impostazione giuridica della ricorrente. In particolare, è priva di pregio l'affermazione della ricorrente secondo cui non sarebbe giuridicamente ammissibile un acquisto, da parte della Eurocostruzioni s.r.I., degli immobili identificati nel lodo in un periodo successivo alla conclusione della procedura concordataria e, anche ove tale acquisto avvenisse, si porrebbe in contrasto con gli obblighi concordatari assunti dal debitore proponente. Nel caso di specie, il debitore concordatario, nel piano e nella proposta che ha formulato ai suoi creditori, non ha inteso inserire i beni identificati nel lodo (di cui era previsto il trasferimento coattivo) nell'attivo concordatario, ritenendo il loro acquisto, nella prospettiva di soddisfazione dei creditori, antieconomico e svantaggioso per effetto delle gravose ipoteche che insistevano sui medesimi, che avrebbero determinato un notevole aumento del passivo concordatario non compensato dal valore di mercato degli stessi immobili.

I creditori hanno accettato la proposta e il concordato è stato omologato. Ne consegue che una eventuale futura sopravvenienza degli immobili identificati nel lodo nel patrimonio del debitore concordatario (per effetto della definitività del lodo) costituirebbe una circostanza del tutto estranea alla procedura in corso, avendo i creditori consapevolmente accettato il loro mancato inserimento nell'attivo concordatario. Non si verificherebbe quindi alcun inadempimento delle obbligazioni derivanti dal concordato omologato. La scelta di Eurocostruzioni s.r.l. - condivisa dai suoi creditori - di non acquisire, in costanza di procedura concordataria i beni di cui il lodo ha previsto il trasferimento coattivo non 'equivale certo alla rinuncia all'azione.

Tale scelta - come ricostruito dalla Corte d'appello - è stata limitata da Eurocostruzioni al periodo di tempo previsto per dare esecuzione al concordato e non impedisce a quest'ultima società di acquisire tali beni in un momento successivo. Ne consegue che il richiamo da parte della ricorrente alla fattispecie della rinunzia all'azione è del tutto inconferente nel caso in esame, così come lo è il riferimento all'istituto della cessazione della materia del contendere. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in C 7.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma il 10.11.2021 11 Funzio ari Giud