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Ordinanza — n. 11797/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows expulsion appeal by foreigner, ruling postal mailing date counts for timeliness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11797/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the lower court's dismissal of Kasimi Abderrahim's appeal against an expulsion decree. While the court rejected the argument that notification by the Questura rendered the appeal void, it accepted that the appeal was timely because it was mailed on November 8, 2019, rather than the November 18, 2019, date of filing. Consequently, the lower court's decision was overturned and the case remanded for a new ruling on the timeliness of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 18, comma 3, D. Lgs. 150/2011; Cass. 278/2008: For the timeliness of an appeal against an expulsion decree, the date of mailing via postal service determines validity, not the date of filing, ensuring constitutional rights to postal communication are respected.

Parole chiave

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expulsion appeal timeliness postal mailing date foreigner expulsion decree notification by Questura Cassation quashing order termine di partenza permesso di dimora scaduto ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 18, comma 3, D. Lgs. 150/2011
Art. 13, comma 8, D.Lgs. 286/1998
278 del 2008 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 13, comma 8, del d.lgs.
Art. 12, comma 1, Law 189/2002
286 del 1998, come sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge n.
Art. 1, comma 2, D.L. 241/2004
Lgs. 150/2011, del perentorio termine di gg.
Law 271/2004

Giurisprudenza citata

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Cass. 278/2008
Cass. 31928/2019
Cass. 31928/2019); 2 F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
Cass. 15981/2019
271 del 2004, nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale per la proposizione diretta, da parte dello straniero, del ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione, quando sia stata accertata l'identità del ricorrente in applicazione della normativa vigente» (Cass. 15981/2019, 21683/2010).
Cass. 21683/2010
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 26256/2020 proposto da: Kasimi Abderrahim, elettivamente domiciliato in Roma, Via Taranto 90, presso lo studio dell'avvocato Vinci Luciano Natale, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariani Giuseppe giusta procura speciale allegata al ricorso; - ricorrente - contro Ministero dell'interno; Prefetto della Provincia di Catania; Questura di Catania; - intimati - avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di CATANIA, depositato il 27/07/2020; F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 26256/2020 Numero sezionale 409/2022 Numero di raccolta generale 11797/2022 Data pubblicazione 12/04/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/02/2022 dal Cons. Paola Vella.

Rilevato che:

1. con il decreto impugnato, il Giudice di pace di Catania ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso proposto dal cittadino marocchino Kasimi Abderrahim avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Catania in data 16/10/2019, notificato in data 17/10/2019, in quanto «depositato il dì 18.11.2019 indi nell’inosservanza, ex art. 18, comma 3, D. Lgs. 150/2011, del perentorio termine di gg. 30 decorrenti dalla data di notifica dell’atto d’espulsione»;

2. avverso detto decreto il Kasimi ha proposto due motivi di ricorso per cassazione; gli intimati non hanno svolto difese. Considerato che: 2.1. con il primo motivo – rubricato violazione degli artt. 10, co. 1, l. 265/1999; 3, l. 241/1990; 18, co. 3, D. Lgs. 150/2011; 13, co. 8, TUI – il ricorrente deduce, sostanzialmente, la nullità della notifica del provvedimento prefettizio di espulsione in quanto effettuata non già dall’Ufficio emittente, bensì dalla Questura territorialmente competente; 2.2. il secondo motivo denunzia la violazione degli artt. 20, 51 e 53 del D. Lgs. 546/1992, per avere il Giudice di pace erroneamente affermato che il ricorso fosse stato presentato in data 18/11/2019, in realtà data di iscrizione a ruolo dell’atto di impugnazione spedito a mezzo posta e tempestivamente consegnato all’ufficio postale di Potenza in data 08/11/2019;

3. il primo motivo è infondato, in quanto la notifica effettuata a cura della competente Questura non integra il vizio denunciato (cfr. Cass. 31928/2019); 2 F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 26256/2020 Numero sezionale 409/2022 Numero di raccolta generale 11797/2022 Data pubblicazione 12/04/2022 4.

è invece fondato il secondo motivo, poiché «ai fini della tempestività dell'impugnazione del provvedimento di espulsione dello straniero si deve avere riguardo alla data di spedizione del ricorso tramite presentazione all'ufficio postale, non già alla data di ricezione, posto che la sentenza della Corte cost. n. 278 del 2008 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998, come sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge n. 189 del 2002 e poi modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 241 del 2004, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 271 del 2004, nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale per la proposizione diretta, da parte dello straniero, del ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione, quando sia stata accertata l'identità del ricorrente in applicazione della normativa vigente» (Cass. 15981/2019, 21683/2010).

5. il decreto impugnato va quindi cassato con rinvio ad altro Giudice di Pace di Catania, per l’esame del ricorso, oltre che per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia ad altro Giudice di Pace di Catania, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 02/02/2022 Il Presidente 3 F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .