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Decreto — n. 11530/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal under Civil Procedure Code articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 11530/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The plaintiff, represented by an attorney, submitted a waiver that met the statutory requirements for termination, while the defendant did not file a counter-appeal. Consequently, the court issued a decree dismissing the case without ruling on the merits or allocating costs.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's valid withdrawal of an appeal results in the immediate extinction of the proceedings, terminating the litigation without further judicial intervention.

Parole chiave

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Civil Procedure Code withdrawal of appeal extinction of proceedings Italian Court of Cassation formal waiver termination of litigation no counter-appeal revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1451/2021 R.G. proposto da : CESSAY EBRIMA, rappresentato e difeso dall’Avv. Massimo RIZZATO, presso il cui studio in Vicenza, Via Napoli 4, è domiciliato; -ricorrente- MINISTERO dell’INTERNO, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE dello STATO; -resistente- letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e considerato che il Ministero non ha depositato controricorso, ma atto di costituzione per l’eventuale partecipazione all’udienza di discussione; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 d el 20 16; che nulla va statuito sulle spese;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 07/04/2022 Il Pre