Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 11361/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming consumer law violations regarding trademark display versus social name on website.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11361/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation rejected the appellants' appeal challenging a lower court's decision on consumer protection and trademark issues. The appellants argued that displaying only the trademark instead of the full social name violated consumer information rights and that indirect website access to the social name failed statutory requirements. The court dismissed these claims, ruling that the lower court's interpretation of the conciliation agreement and the specific display requirements was legally sound and did not contravene consumer protection laws.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6, 104 Codice del Consumo; Art. 7 D.Lgs. n. 70/2003; The court holds that consumer protection provisions do not mandate the exclusive display of the social name over a trademark on a website when a conciliation agreement restricts such usage, and indirect accessibility may suffice depending on the specific contractual context.

Parole chiave

Generato dall'IA
Consumer Protection Law Trademark Display Requirements Social Name Accessibility Conciliation Agreement Interpretation Website Information Obligations Civil Procedure Admissibility Italian Consumer Code

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 Codice del Consumo
Art. 104 Codice del Consumo
Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
6 e 104 del codice del consumo e nullità della sentenza impugnata, per violazione dell’art. 132, comma 2, n.
Art. 7 D.Lgs. n. 70 del 2003
Con il nono motivo i ricorrenti lamentano che la Corte territoriale abbia ritenuto che la denominazione sociale per esteso sia inserita nel sito web dell’appellante nella voce «contatti», cioè resa disponibile indirettamente, mentre l’art. 7 del d.lgs.
Art. 140 Codice del Consumo
Art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

etativa adottata e argomentata dai giudici di merito. L’ottavo motivo denuncia violazione degli artt. 6 e 104 del codice del consumo e nullità della sentenza impugnata, per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per avere ritenuto che la sola apposizione del marchio «19V69», in luogo della denominazione sociale, sia sufficiente a realizzare le esigenze di informazione del consumatore circa l’identità del produttore. Il motivo è inammissibile, risolvendosi anche in tal caso nel tentativo di ottenere una diversa interpretazione dell’accordo conciliativo rispetto a quella compiuta dai giudici di merito, il cui esito non contrasta con le richiamate disposizioni normative, le quali non vietano F i r m a t o D a :

B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : L A M O R G E S E A N T O N I O P I E T R O M A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 7 0 1 b 7 1 3 d c 7 a 4 8 a c d d 7 d 8 6 b 2 8 4 c d 3 b F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 9408/2018 Numero sezionale 739/2022 Numero di raccolta generale 11361/2022 la possibilità di inserire nei prodotti solo il marchio e non la Data pubblicazione 07/04/2022 denominazione sociale.

Con il nono motivo i ricorrenti lamentano che la Corte territoriale abbia ritenuto che la denominazione sociale per esteso sia inserita nel sito web dell’appellante nella voce «contatti», cioè resa disponibile indirettamente, mentre l’art. 7 del d.lgs. n. 70 del 2003 prevede che la denominazione sociale sia resa accessibile in modo diretto, facile e permanente, cioè nell’home page del sito web. Il motivo è inammissibile per quanto già detto in relazione al quinto motivo e perché non considera quanto affermato dalla Corte territoriale a proposito della necessità di limitare l’uso della denominazione sociale dei ricorrenti nel web, alla luce di una interpretazione restrittiva dell’accordo conciliativo, tanto più che le citate disposizioni a tutela dei consumatori (artt. 7 d.lgs. n. 70 del 2003 e 140 del codice consumo) non autorizzano impropri agganciamenti al marchio altrui da parte di società concorrenti.

In conclusione, il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in € 8200,00, di cui € 200,00 per esborsi. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13. Roma, 8 marzo 2022 Il cons. rel. Il Presidente F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : L A M O R G E S E A N T O N I O P I E T R O M A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 7 0 1 b 7 1 3 d c 7 a 4 8 a c d d 7 d 8 6 b 2