Cassation appeal dismissed by joint withdrawal; court declares proceedings extinguished with mutual expense compensation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation proceedings extinguished following the joint withdrawal of appeals by both parties. Clorinda Ferrara and Rosario Manzi had previously challenged a second-instance judgment regarding a debt assignment dispute but subsequently renounced their recourses. Consequently, the court issued a decree stating the process is terminated and ordered the mutual compensation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391, primo comma; ultimo comma c.p.c.: When both parties in a cassation appeal jointly renounce their recourses before a decision is rendered, the proceedings are extinguished by decree without the need to rule on litigation expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
te DECRETO Rilevato che con ricorso NRG 12083/2020, Clorinda Ferrara, rappresentata e difesa dall'Avv. Biagio Riccio e domiciliata in Roma, Viale Parioli 63, nello studio dell'Avv. Massimiliano Terrigno, ha impugnato la sentenza n. 4781/2019, depositata in data 8/10/2019 dalla Corte di appello di Napoli; che la predetta sentenza è stata impugnata con successivo ricorso anche dall'Avv. Rosario Manzi, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Lauro, presso il cui studio in Casoria, Via S. Rosa 6, è domiciliato; che la spa Italfondiario, in sostituzione della quale si è poi costituita la spa Compagnia Fiduciaria Lombarda, cessionaria dei crediti, ha resistito con separati controricorsi; che i ricorrenti hanno rinunciato ai ricorsi ed assieme alla controparte hanno congiuntamente richiesto alla Corte di voler dichiarare l'estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese di lite; che sussistono le condizioni per la dichiarazione di estinzione del giudizio, che non essendo stata ancora fissata la data della decisione, — va fatta con decreto ai sensi dell'art. 391, primo comma, cpc;
W/-2 che non occorre provvedere sulle spese di lite ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, cpc;
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia; dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori, con l'avvertenza che nei dieci giorni successivi può essere chiesta la fissazione dell'udienza. Roma, il 5/