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Ordinanza — n. 11001/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses bankruptcy trustee fee award due to absolute lack of specific motivation regarding distribution criteria.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11001/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court accepted the appeal filed by a revoked bankruptcy trustee against a liquidation decree awarding him a fee. The court found the lower tribunal's decision null because it failed to explicitly state the criteria used to distribute the fee between the two successive trustees. Consequently, the decree was quashed and the case remanded for a new, properly motivated liquidation.

Regesto Legislator

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Art. 39 I. fall.; The liquidation of a bankruptcy trustee's fee must be specifically motivated by indicating the criteria followed for distribution among successive trustees, otherwise the decree is null.

Parole chiave

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bankruptcy trustee fees absolute lack of motivation distribution criteria successive trustees nullity of decree remand for retrial procedural fairness retribuzione del curatore

Disposizioni normative citate

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Art. 39 I. fall.
Questa Corte ha chiarito che la liquidazione del compenso del curatore fallimentare deve essere specificamente motivata mediante la indicazione dei criteri seguiti, ai sensi dell'art. 39 I. fall., in relazione alla disciplina regolamentare, risultando altrimenti nullo il decreto di liquidazione (Cass.
Art. 111 Cost.
Propone ricorso per cassazione ex art. 111 cost. il dr.
Art. 135 c.p.c.
Art. 737 ss. c.p.c.
D.M. n. 30 del 2012
d.m. n. 30 del 2012, non avendo il tribunale in nessun modo spiegato la distribuzione del compenso tra i due curatori con riguardo alla proporzionalità con il lavoro svolto;
art. 111 cost
Propone ricorso per cassazione ex art. 111 cost.
artt. 111 cost
violazione degli artt. 111 cost., 101 e 737 ss.

Giurisprudenza citata

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Cass. 31 luglio 2017, n. 19053
fall., in relazione alla disciplina regolamentare, risultando altrimenti nullo il decreto di liquidazione (Cass. 31 luglio 2017, n. 19053).
Cass. 15 marzo 2010, n. 6202
(Cass. 15 marzo 2010, n. 6202).
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Testo completo

6 ORDINANZA sul ricorso 11645/2016 proposto da: Dalle Mule Alberto, elettivamente domiciliato in Roma, Via Filippo Eredia n. 12, presso lo studio dell'avvocato Testa Carlo, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Viel Monica, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro Fallimento Gelmar S.r.l.; - intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di BELLUNO, depositato il 23/02/2016; 7t-) udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2022 dal cons. NAZZICONE LOREDANA. FATTI DI CAUSA Il decreto del Tribunale di Belluno del 23 febbraio 2016 ha liquidato in favore del curatore revocato la somma di C 3.294,62, oltre spese generali ed i.v.a.

Il collegio ha infatti rilevato che, in data 26 novembre 2013, il curatore è stato revocato dall'in,-carico, avendo svolto con ritardo l'attività di recupero dei crediti, solo dopo i ripetuti solleciti del g.d., ed avendo avendo in definitiva solo provveduto ad f--iparto parziale, tanto che è stato sostituito; ha aggiunto che il compenso è stato liquidato in C 13.294,62, in un precedente decreto in data 12 gennaio 2016 del Tribunale, comprensivo anche di quello a favore del nuovo curatore, onde l'importo predetto è quanto residua dopo la detrazione della somma di C 10.000,00 all'altro liquidata.

Propone ricorso per cassazione ex art. 111 cost. il dr. Dalle Mule, sulla base di quattro motivi. Non svolge difese la curatela. Il ricorrente ha depositato la memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - I motivi di ricorso vanno come di seguito riassunti:

1) violazione degli artt. 737 ss. c.p.c. e 39 I. fall., non avendo il tribunale liquidato i compensi ai curatori in un unico procedimento;

2) violazione degli artt. 111 cost., 101 e 737 ss. c.p.c., per non essere state le parti convocate nel procedimento di liquidazione del CO mpenso;

3) assenza assoluta di motivazione, in violazione degli artt. 111 cost., 135 c.p.c., 39 I. fall. e 1 ss. d.m. n. 30 del 2012, non avendo il tribunale in nessun modo spiegato la distribuzione del compenso tra i due curatori con riguardo alla proporzionalità con il lavoro svolto;

4) violazione degli artt. 39 I. fall. e 1 ss. d.m. n. 30 del 2012, non avendo il tribunale applicato il criterio della proporzionalità della rispettiva distribuzione del compenso liquidato. 2. - Il terzo motivo è fondato, con assorbimento di tutti gli altri. È invero fondata la censura di difetto assoluto di motivazione, in quanto il decreto impugnato ha omesso del tutto di motivare sulla misura del contributo di ciascuno dei due curatori all'acquisizione dell'attivo ed alla gestione del passivo, limitandosi, dopo avere individuato la somma complessiva, a liquidare al ricorrente quanto residuava dall'importo già destinato all'altro curatore.

Questa Corte ha chiarito che la liquidazione del compenso del curatore fallimentare deve essere specificamente motivata mediante la indicazione dei criteri seguiti, ai sensi dell'art. 39 I. fall., in relazione alla disciplina regolamentare, risultando altrimenti nullo il decreto di liquidazione (Cass. 31 luglio 2017, n. 19053). Invero, al fine di individuare la frazione spettante a ciascuno, il giudice deve enunciare una specifica motivazione con riferimento ai criteri di riparto seguiti ai sensi dell'art. 39 I. fall. (Cass. 15 marzo 2010, n. 6202).

È, dunque, affetto da carenza assoluta di motivazione il decreto con cui il tribunale liquidi il compenso a due curatori succedutisi nel corso della procedura, senza dar conto dell'attivo realizzato, né ancor meno precisare l'ammontare dell'attivo realizzato da ciascuno di essi. 3. - Il ricorso va dunque accolto, con rinvio innanzi al Tribunale di Belluno, in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo, assorbiti gli altri, cassa e rinvia la causa innanzi al Tribunale di Belluno, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. //i Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 febbraio 2022. \ Il Presidente EI Funi.:r in jet (An