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Sentenza — n. 10986/2022 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 10986/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10986/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso n. 16145/2017 proposto da Giacoponello Maria Gabriella, elettivamente domiciliata in Roma, Via Vodice n. 27, presso lo studio dell'avvocato Antonia Fornaro, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Aloisi per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro Comunità Terapeutica Assistita Villa Nives s.r.l. in liquidazione; Bonanno Francesca Maria Stella; Bonanno Sabina Maria Rita intimati avverso la sentenza n. 359/2017 della Corte di appello di Messina, depositata il 4 aprile 2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 settembre 2020 dal consigliere Marco Vannucci; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Lucio Capasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 2392 cod. civ, art. 2392 c.c, art. 1226 cod. civ; Sentenza — n. 10986/2022 — snciv · Corte di Cassazione: dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

Parole chiave

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accollo delle spese responsabilità degli amministratori spese di manutenzione spese inutili obbligo di versamento supplementare del socio contributo alle spese d'amministrazione

Disposizioni normative citate

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art. 2392 cod. civ
La ricorrente censura la sentenza impugnata affermando che essa è caratterizzata da violazione ovvero falsa applicazione dell'art. 2392 cod. civ.
art. 2392 c.c
La ricorrente censura la sentenza impugnata affermando che essa è caratterizzata da violazione ovvero falsa applicazione dell'art. 2392 cod.
art. 1226 cod. civ
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso n. 16145/2017 proposto da Giacoponello Maria Gabriella, elettivamente domiciliata in Roma, Via Vodice n. 27, presso lo studio dell'avvocato Antonia Fornaro, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Aloisi per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro Comunità Terapeutica Assistita Villa Nives s.r.l. in liquidazione; Bonanno Francesca Maria Stella; Bonanno Sabina Maria Rita intimati avverso la sentenza n. 359/2017 della Corte di appello di Messina, depositata il 4 aprile 2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 settembre 2020 dal consigliere Marco Vannucci; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Lucio Capasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza emessa il 30 gennaio 2009 nel contraddittorio fra la Comunità Terapeutica Assistita Villa Nives s.r.l. in liquidazione (attrice, di seguito indicata come "Villa Nives"), Maria Gabriella Giacoponello (convenuta), Francesca Maria Stella Bonanno e Sabina Maria Rita Bonanno (intervenute in adesione all'attrice) il Tribunale di Patti: accertò che la convenuta aveva cagionato alla società attrice 252(( danni pari a complessivi C. 110.734,36, oltre interessi e rivalutazione, conseguenti agli atti di cattiva gestione della società dalla prima compiuti quale amministratrice unica nel corso dell'anno 1998; accertò che Giacoponello era titolare verso Villa Nives di credito da compensi per l'attività gestoria da essa svolta in favore della società pari a complessivi C. 14.719,20, oltre interessi; compensò parzialmente tali crediti reciproci e condannò Giacoponello a pagare a Villa Nives la differenza.

2. Adita dalla parte soccombente, la Corte di appello di Messina, con sentenza emessa il 4 febbraio 2017, confermò la sentenza di primo grado. 2.1 La motivazione della decisione sul merito può così sintetizzarsi: alla luce del contenuto dei documenti depositati e della relazione di consulenza tecnica d'ufficio la sentenza di primo grado ha accertato che nel corso dell'anno 1998 l'amministratrice unica di Villa Nives ebbe ad effettuare, per conto della società, le spese, affatto ingiustificate, evidenziate dalla relazione dell'ausiliario giudiziale; ove tali spese non fossero state sostenute il risultato economico dell'esercizio sarebbe stato positivo per £. 15.833.660 anziché negativo per £. 30.526.340, con la conseguenza che non si sarebbe verificata la causa di scioglimento della società per la perdita del relativo capitale sociale; l'appellante contesta specificamente le risultanze della relazione del consulente tecnico d'ufficio; tali contestazioni sono infondate per le ragioni specificamente indicate dalla sentenza; nel corso dell'anno 1998 vennero dall'amministratrice unica contabilizzati "costi non giustificati in modo da far apparire la società in perdita" e nel corso dell'anno 1999 l'amministratrice risolse tutti i rapporti commerciali in corso e chiese al Tribunale l'accertamento di causa legale di avvenuto scioglimento della società e la nomina di un liquidatore; in effetti l'appellante si autodeterminò a chiedere lo scioglimento della società da lei amministrata al fine di far subentrare la Villa Gaia s.a.s. nelle prestazioni oggetto della pregressa convenzione fra Villa Nives e la AUSL n. 5 di Messina, in quanto poco dopo il recesso da tali contratti da parte di Villa Nives la menzionata società di persone, di cui la madre di Giacoponello era socia accomandataria, manifestò la propria disponibilità a svolgere, in convenzione, le stesse attività prima svolte da Villa Nives e, meno di due mesi dopo, stipulò la convenzione ("nelle more subentravano...

Giacoponello Maria Gabriella e Giacoponello Carlo, socio accomandante e socio accomandatario").

3. Maria Gabriella Giacoponello chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente un unico, articolato, motivo. 4: Le intimate società Villa Nives, Francesca Maria Stella Bonanno e Sabina Maria Rita Bonanno non hanno svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La ricorrente censura la sentenza impugnata affermando che essa è caratterizzata da violazione ovvero falsa applicazione dell'art. 2392 cod. civ. In particolare, dopo avere illustrato i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di interpretazione della disciplina contenuta nell'art. 2392 cod. civ. (nel testo anteriore alla riforma recata dal d.lgs. n. 6 del 2003) applicabile ratione temporis al caso di specie, la ricorrente deduce:

a) in primo luogo che la sentenza impugnata si è limitata ad esprimere valutazioni sul merito delle scelte gestorie al tempo compiute da essa ricorrente, "reputandole inopportune dal punto di vista economico e sancendo, da ciò, una pretesa negligenza ex art. 2392 c.c." ad essa imputabile; la causa legale di scioglimento di Villa Nives per riduzione del .relativo capitale al disotto del minimo previsto dalla legge era effettiva, sì che la scelta di richiedere la nomina giudiziale di liquidatore poteva essere valutata "solo ed esclusivamente sotto il profilo della discrezionalità imprenditoriale dell'amministratrice nell'adempimento del proprio mandato, ed in quanto tale, non poteva essere assunto come forma di responsabilità contrattuale nei confronti della società"; peraltro la convenzione fra Villa Nives e l'AUSL n. 5 di Messina aveva durata annuale e il rapporto si sarebbe sciolto alla scadenza prevista dalla convenzione (16 luglio 1999), con la conseguenza che la prosecuzione dell'attività da parte di Villa Nives "avrebbe richiesto un nuovo accordo fra le parti" e non vi è certezza che ciò sarebbe avvenuto; l'avvenuta disdetta dei contratti di locazione non privò Villa Nives della possibilità di svolgere la propria attività convenzionata in altri locali e la Villa Gaia s.a.s. si limitò a stipulare con l'ente pubblico una "nuova e diversa convenzione sperimentale, sempre per un anno";

b) la motivazione sentenza è poi censurabile nella parte in cui conferma il criterio di determinazione del danno da lucro cessante adottato dal giudice di primo grado (pari a cinque annualità dell'utile annuale dell'anno 1999), in quanto, senza che sia stata data alcuna logica spiegazione di tale convincimento e senza menzionare i fattori da prendere in considerazione, tale danno è stato calcolato sul presupposto che Villa Gaia avrebbe fornito, sino al 2005, all'AUSL di Messina il servizio prima prestato da Villa Nives; al ristoro di tale danno non poteva che giungersi che in base a valutazione equitativa (art. 1226 cod. civ.), "vale a dire con un giudizio di mediazione tra le probabilità positive e negative del danno effettivo", in assenza, come evidenziato nella relazione integrativa depositata dal consulente tecnico d'ufficio "di qualsiasi riscontro contabile successivo al 30/06/1999 e del bilancio di esercizio del 1999".

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto:

a) non si confronta specificamente con le ragioni della decisione caratterizzanti la sentenza impugnata, in cui si afferma con chiarezza che la violazione da parte della ricorrente dello speciale dovere di diligenza nella gestione degli affari di società a responsabilità limitata a essa imposto dagli artt. 2392, primo comma, 2487, secondo comma, cod. civ. (nel testo anteriore alla riforma della disciplina del codice civile relativa alle società di capitali recata dal d.lgs. n. 6 del 2003, applicabile nel caso di specie, essendo stati commessi i fatti accertati nel corso dell'anno 1998) quale amministratore unico di Villa Nives, si sostanziò nell'effettuazione, in nome e per conto della società, nel corso dell'anno 1998, di spese affatto ingiustificate rispetto alle esigenze della società (id est, un sostanziale sperpero di danaro sociale) la cui consistenza quantitativa determinò la formazione di perdite superiori alla terza parte del capitale sociale e la sua riduzione al disotto di quello minimo previsto dalla legge (artt. 2447, 2448, primo comma, n. 3), cod. civ.); con la conseguenza che l'affermazione della ricorrente secondo cui il giudice di appello avrebbe sindacato l'opportunità di scelte economiche risulta affatto eccentrica rispetto a tale ragione del decidere; nell'atto si citano espressamente estratti della relazione di consulenza tecnica d'ufficio (comprensiva di chiarimenti) acquisita al processo di primo grado, nonché della sentenza di primo grado, al ricorso non allegati, con conseguente non autosufficienza del motivo;

b) a fronte del contenuto della sentenza di appello, con cui è data specifica risposta (pagg. 5-7) alle critiche dalla ricorrente rivolte al contenuto della relazione di consulenza tecnica d'ufficio acquisita agli atti del giudizio di primo grado, la ricorrente si limita a sollecitare un diverso giudizio sul merito di tale atto in questa sede di legittimità non consentito;

c) quanto alla censura relativa alla determinazione del danno, si osserva che nella sentenza impugnata non si rinviene illustrazione di motivo di appello sul punto e la ricorrente non trascrive nel ricorso il testo di motivo di appello sul punto specifico, in tal guisa rendendo non autosufficiente tale parte del ricorso. Non vi è obbligo di pronuncia sulla ripartizione delle spese relative al presente giudizio: le intimate parti vittoriose non hanno infatti svolto difese.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il z 10 settembre 2020. Il Consigliere estensore Mar