Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 10540/2022 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 10540/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 10540/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20976/2015 R.G. proposto da : PETRA 19- 26 REAL ESTATE SRL IN LIQUIDAZIONE , rappresentata e difesa dagli avv. Nicola RONDINONE e Emanuele CAIMI, con domicilio eletto in Roma, Via Cola di Rienzo, 297, nello studio dell’avv. Bruno TASSONE -ricorrente- contro FALLIMENTO PETRA 19 -26 REAL ESTATE SRL IN LIQUIDAZIONE, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo FABIANI e Tommaso MANFEROCE, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Piazza Vescovio, 21 -controricorrente- nonché contro PROJECT SERVICE SRL IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO-intimata- letta la rinuncia al ricorso e l’accettazione del controricorrente ; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Decreto — n. 10540/2022 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : PETRA 19- 26 REAL ESTATE SRL IN LIQUIDAZIONE , rappresentata e difesa dagli avv. Nicola RONDINONE e Emanuele CAIMI, con domicilio eletto in Roma, Via Cola di Rienzo, 297, nello studio dell’avv. Bruno TASSONE -ricorrente- contro FALLIMENTO PETRA 19 -26 REAL ESTATE SRL IN LIQUIDAZIONE, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo FABIANI e Tommaso MANFEROCE, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Piazza Vescovio, 21 -controricorrente- nonché contro PROJECT SERVICE SRL IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO-intimata- letta la rinuncia al ricorso e l’accettazione del controricorrente ; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente

Parole chiave

Generato dall'IA
ripetibili dell'avvocato dispensa dal versamento delle spese revoca del gratuito patrocinio compensazione nel fallimento diritto a un difensore recupero dei costi
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20976/2015 R.G. proposto da : PETRA 19- 26 REAL ESTATE SRL IN LIQUIDAZIONE , rappresentata e difesa dagli avv. Nicola RONDINONE e Emanuele CAIMI, con domicilio eletto in Roma, Via Cola di Rienzo, 297, nello studio dell’avv. Bruno TASSONE -ricorrente- contro FALLIMENTO PETRA 19 -26 REAL ESTATE SRL IN LIQUIDAZIONE, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo FABIANI e Tommaso MANFEROCE, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Piazza Vescovio, 21 -controricorrente- nonché contro PROJECT SERVICE SRL IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO-intimata- letta la rinuncia al ricorso e l’accettazione del controricorrente ; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 30/03/202