Decreto — n. 10540/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20976/2015 R.G. proposto da : PETRA 19- 26 REAL ESTATE SRL IN LIQUIDAZIONE , rappresentata e difesa dagli avv. Nicola RONDINONE e Emanuele CAIMI, con domicilio eletto in Roma, Via Cola di Rienzo, 297, nello studio dell’avv. Bruno TASSONE -ricorrente- contro FALLIMENTO PETRA 19 -26 REAL ESTATE SRL IN LIQUIDAZIONE, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo FABIANI e Tommaso MANFEROCE, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Piazza Vescovio, 21 -controricorrente- nonché contro PROJECT SERVICE SRL IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO-intimata- letta la rinuncia al ricorso e l’accettazione del controricorrente ; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 10540/2022 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : PETRA 19- 26 REAL ESTATE SRL IN LIQUIDAZIONE , rappresentata e difesa dagli avv. Nicola RONDINONE e Emanuele CAIMI, con domicilio eletto in Roma, Via Cola di Rienzo, 297, nello studio dell’avv. Bruno TASSONE -ricorrente- contro FALLIMENTO PETRA 19 -26 REAL ESTATE SRL IN LIQUIDAZIONE, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo FABIANI e Tommaso MANFEROCE, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Piazza Vescovio, 21 -controricorrente- nonché contro PROJECT SERVICE SRL IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO-intimata- letta la rinuncia al ricorso e l’accettazione del controricorrente ; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20976/2015 R.G. proposto da : PETRA 19- 26 REAL ESTATE SRL IN LIQUIDAZIONE , rappresentata e difesa dagli avv. Nicola RONDINONE e Emanuele CAIMI, con domicilio eletto in Roma, Via Cola di Rienzo, 297, nello studio dell’avv. Bruno TASSONE -ricorrente- contro FALLIMENTO PETRA 19 -26 REAL ESTATE SRL IN LIQUIDAZIONE, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo FABIANI e Tommaso MANFEROCE, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Piazza Vescovio, 21 -controricorrente- nonché contro PROJECT SERVICE SRL IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO-intimata- letta la rinuncia al ricorso e l’accettazione del controricorrente ; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 30/03/202