Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for lack of specific grounds and merit discussion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible for failing to provide specific grounds for the first ground and for discussing the merits when the lower court had already ruled on procedural inadmissibility. The appellants argued against the lower court's decision, but the court found the first ground merely repeated prior issues without new arguments, while the second ground improperly targeted the merits. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellants to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 368 c.p.c.; Art. 369 c.p.c.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it lacks specific grounds for the first ground or discusses the merits when the lower court's decision was based on procedural inadmissibility.
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19181/2017 R.G. proposto da: Di Pietro Sergio e Gianesini Maria Teresa, domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Suprema Corte di cassazione e all’indirizzo pec avv.giulioklain@pec.it, rappresentati e difesi dall’avv. Giulio Klain, giusta procura in calce al ricorso; – ricorrenti – contro Fino 1 Securitisation s.r.l., in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via A. Pollaiolo n. 5, presso lo studio dell’avv. Domitilla Nicolò, rappresentata e difesa dall’avv.
Antonella Merola, giusta procura in calce al controricorso; – controricorrente – F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 19181/2017 Numero sezionale 996/2022 Numero di raccolta generale 10513/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 nonché contro BPER Banca S.p.A., in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via XX Settembre n. 3, presso lo studio Sandulli & Associati, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Nardone e Federica Sandulli, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente – e con l’intervento di Spring SPV s.r.l., in persona del l.r.p.t., e per essa Prelios Credit Servicing S.p.A., in persona del l.r.p.t., qui rappresentata da Prelios Credit Solutions S.p.A., in persona del l.r.p.t., in forza di procura speciale del 1/7/2020 con atto a firma autenticata dal Notaio Pasquale Matarrese in Milano, repertorio n. 143010, raccolta n. 36651, registrato in data 1/7/2020 in Milano, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avvocati Fabrizio Cesare e Maria Gabriella Cesare, domiciliata presso la Cancelleria della Corte di cassazione e agli indirizzi pec fabrizio.cesare@pec.it e gabriella.cesare@pec.it, giusta procura in calce alla comparsa di intervento adesivo depositata in data 13 gennaio 2022;
– interveniente adesivo – avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, prima sezione civile bis, n. 300/2017, del 25 gennaio 2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24 marzo 2022 dal Consigliere Paolo Fraulini. RILEVATO CHE 1. Sergio Di Pietro e Maria Teresa Gianesini hanno proposto ricorso in cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli, dichiarando inammissibile l’appello r.g. n. 19181/2017 Cons. est. Paolo Fraulini F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 19181/2017 Numero sezionale 996/2022 Numero di raccolta generale 10513/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 proposto dagli odierni ricorrenti, ha confermato la sentenza del locale Tribunale che aveva dichiarato inefficace, nei confronti di Unicredit S.p.A.
– oggi Fino 1 Securitisation s.r.l. per effetto di successive cessioni del credito – e BPER Banca S.p.A., la costituzione di immobili in fondo patrimoniale, giusta atto rogato dal notaio Giuseppe Di Transo in data 12 ottobre 2010.
2. Fino 1 Securitisation s.r.l. e BPER Banca S.p.A. hanno resistito con controricorso.
3. Con comparsa depositata via pec in data 13 gennaio 2022, Prelios Credit Solutions S.p.A., quale cessionaria di Spring SPV s.r.l., ha svolto intervento in cassazione adesivo rispetto alle ragioni di BPER Banca s.p.a.
4. La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l’appello proposto ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., nel testo novellato ad opera dell’art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012, applicabile ratione temporis alla fattispecie, siccome strutturato secondo la previgente formulazione del citato articolo e, pertanto, contenente solo la critica alla sentenza di primo grado, senza alcuna indicazione delle parti del provvedimento che si intendevano appellare, delle norme di legge violate e della corretta ricostruzione della fattispecie che si intendeva proporre al giudice del gravame, senza peraltro nemmeno una specifica sottoposizione a critica della motivazione adottata dal Tribunale. La Corte territoriale ha, peraltro, valutato che il gravame sarebbe stato anche infondato nel merito, argomentando:
a) la sussistenza della legittimazione passiva della Gianesini;
b) l’ammissibilità dell’intervento della Banca della Campania – oggi BPER Banca S.p.A.;
c) l’inammissibilità del generico disconoscimento di tutta la documentazione avversa, effettuato dagli odierni ricorrenti in primo grado;
d) la natura gratuita dell’atto oggetto di revocatoria;
e) r.g. n. 19181/2017 Cons. est. Paolo Fraulini F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 19181/2017 Numero sezionale 996/2022 Numero di raccolta generale 10513/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda revocatoria;
f) l’irrilevanza della deduzione in ordine all’impignorabilità del fondo patrimoniale da parte dei creditori;
g) l’inammissibilità e comunque l’irrilevanza delle prove per interrogatorio formale e per testimoni chieste dagli odierni ricorrenti.
5. BPER Banca S.p.A. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 cod. proc. civ. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso lamenta: a. Primo motivo: «1) Violazione e falsa applicazione dell’art.342 c.p.c., ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 c.p.c. n. 3)», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per avere applicato l’art. 342 cod. proc. civ. in maniera «del tutto esasperata, finendo per svilire giuridicamente il procedimento stesso, mortificando conseguentemente l’intero gravame», atteso che, sebbene effettivamente l’atto di appello sia stato redatto secondo la vecchia formulazione dell’art. 342 cod. proc. civ., tuttavia conteneva la chiara indicazione di quali parti della sentenza di primo grado si intendeva sottoporre a critica e del contenuto delle censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata. b.
Secondo motivo: «2) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c. n. 5», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per avere omesso di valutare il contenuto della documentazione esibita dagli appellanti unitamente al deposito della memoria conclusionale in secondo grado e avente a oggetto l’esito delle indagini penali condotte a carico della fallita Di Pietro S.p.A., di cui Sergio Di Pietro era socio al 40%. r.g. n. 19181/2017 Cons. est. Paolo Fraulini F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 19181/2017 Numero sezionale 996/2022 Numero di raccolta generale 10513/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 2. Le controricorrenti Fino 1 Securitisation s.r.l. e BPER Banca S.p.A. hanno svolto argomenti a suffragio della richiesta di declaratoria di inammissibilità e comunque di infondatezza dell’avversa impugnazione, cui si è associata Prelios Credit Solutions S.p.A., quale rappresentante della cessionaria del credito oggetto di causa.
3. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità della costituzione in giudizio in questa fase di legittimità di Prelios Credit Solutions S.p.A., dovendosi dare continuità all’orientamento di questa Corte (Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021), secondo cui, mancando una specifica norma che disciplini il relativo procedimento, è inammissibile l’intervento di terzi nel giudizio di cassazione, con la sola eccezione del successore particolare nel diritto controverso, ma nella sola ipotesi – da escludersi nel caso di specie essendovi stata costituzione di BPER Banca - in cui non vi sia stata precedente costituzione del dante causa (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25423 del 10/10/2019; Sez. 1, Sentenza n. 6774 del 01/03/2022).
4. Il ricorso non può trovare accoglimento.
5. Il primo motivo è infondato. È pacifico, per ammissione degli stessi ricorrenti, che l’atto di appello da essi proposto è stato redatto sulla base della formulazione dell’art. 342 cod. proc. civ. previgente alla novellazione del 2012 del citato articolo, ed è altrettanto pacifico che alla fattispecie trovi applicazione ratione temporis il testo dell’art. 342 cod. proc. civ. come novellato nel 2012. Dalla lettura degli stralci dell’atto di appello trascritti nel motivo in esame ai sensi dell’art. 366, primo comma, n.
6) cod. proc. civ. e dalla lettura integrale del medesimo atto, depositato in uno con il ricorso ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n.
4) r.g. n. 19181/2017 Cons. est. Paolo Fraulini F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 19181/2017 Numero sezionale 996/2022 Numero di raccolta generale 10513/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 cod.. proc. civ., che questa Corte è legittimata a compiere quale giudice del fatto processuale, posto che il motivo deduce sostanzialmente – a dispetto della rubrica - un error in procedendo, si evince che la declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Corte territoriale è del tutto corretta.
Invero, l’atto di appello proposto dagli attuali ricorrenti è assolutamente generico, limitandosi a evidenziare al giudice del gravame la sostanziale iniquità della sentenza di primo grado, senza tuttavia sottoporre a critica specifica i singoli punti della motivazione. È ben vero, come evidenzia il motivo di ricorso in esame, che le questioni esaminate dal giudice di primo grado – legittimazione passiva della Gianesini, efficacia del disconoscimento della documentazione prodotta dalle banche, validità dell’intervento di Banca della Campania, rilevanza in causa dell’attività della Di Pietro S.p.A. - sono state indicate al giudice del gravame.
Ma tale indicazione è avvenuta in maniera del tutto generica, con l’obiettivo esclusivo di ottenere l’effetto di contestazione della decisione impugnata, esattamente come accadeva nel regime previgente alla novellazione dell’art. 342 cod. proc. civ., allorquando l’appello era un giudizio a critica libera e l’effetto devolutivo era pieno e automatico, quale semplice effetto della proposizione del gravame. Dopo la novellazione, invece, l’appello è a critica vincolata, nel senso che è richiesto che siano indicati, seppure in forma succinta e senza formule sacramentali, i punti e i capi della sentenza impugnata sottoposti a gravame, e le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure.
Nella specie, al contrario, emerge che l’atto di appello, senza minimamente r.g. n. 19181/2017 Cons. est. Paolo Fraulini F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 19181/2017 Numero sezionale 996/2022 Numero di raccolta generale 10513/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 menzionare per sintesi il contenuto della prima decisione, risulta totalmente avulso dalla censura di quanto affermato dal primo giudice, limitandosi a illustrare e riproporre le questioni esposte in primo grado e già disattese dalla sentenza sottoposta a impugnazione.
Ciò che determina l’inammissibilità dell’impugnazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017).
6. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto ha per oggetto il merito della vicenda dedotta in lite, sul quale la Corte territoriale non era legittimata a disquisire, stante l’effetto preclusivo che la decisione in rito assunta esplica rispetto a ogni questione attinente al merito della controversia (Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 30393 del 19/12/2017; Sez. 1, Ordinanza n. 11675 del 16/06/2020; Sez. U, Sentenza n. 2155 del 01/02/2021).
7. La soccombenza regola le spese, liquidate come in dispositivo in favore delle sole parti Fino 1 Securitisation s.r.l. e BPER Banca S.p.A., ritualmente costituite.
8. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l’intervento di Spring SPV s.r.l. e per essa Prelios Credit Servicing S.p.A., rappresentata da Prelios Credit Solutions S.p.A.; rigetta il ricorso e condanna Di Pietro Sergio e Gianesini Maria Teresa a rifondere le spese della presente fase di r.g. n. 19181/2017 Cons. est. Paolo Fraulini F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 19181/2017 Numero sezionale 996/2022 Numero di raccolta generale 10513/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 legittimità, che liquida, in favore di Fino 1 Securitisation s.r.l., in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge e in favore di BPER Banca S.p.A., in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 marzo 2022. Il Presidente Maria Acierno r.g. n. 19181/2017 Cons. est. Paolo Fraulini F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3