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Decreto — n. 10481/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal under Civil Procedure Code articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 10481/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Guebre Zakaria against the Ministry of the Interior extinguished. The plaintiff formally withdrew the lawsuit, and the Ministry did not file a counter-claim. The court ruled that the withdrawal met the statutory requirements for termination under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's formal withdrawal of an appeal results in the immediate extinction of the proceedings without further judicial intervention.

Parole chiave

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Civil Procedure Code formal withdrawal extinction of proceedings appeal dismissal party autonomy deducibilità delle spese contenzioso tributario condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19149/2021 R.G. proposto da : GUEBRE ZAKARIA, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Attilio DE MARTIN ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Padova, Via Altinate 29; -ricorrente- MINISTERO dell’INTERNO, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE dello STATO; -resistente- letta la rinuncia al ricorso e considerato che il Ministero non ha depositato controricorso, ma atto di costituzione in vista dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c. , come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 30/03/2022 Il Preside