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Ordinanza — n. 10248/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses deportation appeal as it seeks factual re-examination of renewal eligibility rather than legal error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10248/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the first ground sought a re-examination of facts regarding the renewal of the residence permit, which falls outside the scope of cassation review. The appellant argued that the renewal deadline was not mandatory and that a subsequent law extended validity, but the court noted the underlying lack of work certification meant the right to reside never existed. Consequently, the court rejected the claim as it attempted to challenge the factual basis of the expulsion decision rather than a legal error.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286/98; The cassation court cannot re-examine the facts underlying the assessment of the right to residence, limiting its review to legal errors and procedural defects.

Parole chiave

Generato dall'IA
deportation appeal inadmissibility residence permit renewal deadline factual re-examination prohibition work certification requirement Italian immigration law cassation review limits expulsion decision validity rinnovo del permesso di dimora

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286/98
Invero, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett.
Art. 13, comma 1quater, d.p.r. n.115/02
Invero, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., n. 12713/16
Cass., n. 4635/12
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Testo completo

/2020 ORDINANZA sul ricorso 28577/2020 proposto da: Tea Teophile, elettivamente domiciliato presso l’avv. Pasquale Perticaro che la rappres. e difende, con procura speciale in atti; -ricorrente - -contro- Ministero dell'Interno, Prefettura Perugia, Questura Perugia, in persona dei rispettivi legali rappres. p.t., - intimati - avverso l'ordinanza del GIUDICE DI PACE di PERUGIA, depositata il 14/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/02/2022 dal Cons. rel., dott. CAIAZZO ROSARIO. F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 28577/2020 Numero sezionale 403/2022 Numero di raccolta generale 10248/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 RILEVATO CHE Con ordinanza del 14.10.20, il giudice di pace di Perugia ha respinto il ricorso di Tea Teophile avverso il provvedimento d’espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto il 3.8.2020, osservando che: l’istante, ad un controllo, era risultato privo di regolare autorizzazione al soggiorno, in quanto il relativo permesso per lavoro subordinato era scaduto il 24.9.19; la mancata richiesta di rinnovo non era giustificata, mentre lo straniero si era presentato in Questura solo dopo il suddetto controllo, emergendo altresì che lo stesso non aveva mai ottenuto la certificazione unica per l’attività lavorativa.

Tea Teophile ricorre in cassazione con due motivi. Non si sono costituiti gli intimati. RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 4, c.4, 13, c.2, d.lgs. n. 286/98, per non aver il giudice di pace tenuto conto del fatto che il termine di 60 gg. al fine della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno non era perentorio, sicché avrebbe dovuto considerare i fatti sopravvenuti che avevano impedito il rinnovo. Il secondo motivo denunzia violazione del principio del contraddittorio ed omessa pronuncia sulla sussistenza di un errore scusabile sul mancato rinnovo del permesso di soggiorno, per non aver il giudice di pace, in particolare, tenuto conto del fatto che il d.l. n. 18/20 avesse prorogato la validità dei permessi scaduti fino al 31.8.20, a nulla rilevando che la scadenza del permesso fosse avvenuta anteriormente a tale d.l.; al riguardo, il ricorrente adduce la natura non perentoria del suddetto termine di rinnovo sicché avrebbe potuto richiederlo anche dopo tale scadenza.

Il ricorrente lamenta altresì la motivazione apparente dell’ordinanza impugnata, essendo mancata F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 28577/2020 Numero sezionale 403/2022 Numero di raccolta generale 10248/2022 un’adeguata istruttoria sui rischi di un rientro in Costa D’Avorio, Data pubblicazione 30/03/2022 paese di sua provenienza, rilevando che nel provvedimento impugnato era stata erroneamente evidenziata la sua volontà di rimpatriare.

Il primo motivo è inammissibile perché tende al riesame dei fatti circa i presupposti del rinnovo del permesso di soggiorno. Invero, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 286 del 1998, la spontanea presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno oltre il termine di sessanta giorni dalla sua scadenza non consente l'espulsione automatica dello straniero, la quale può essere disposta unicamente se la domanda sia stata respinta per la mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti dalla legge per il soggiorno dello straniero sul territorio nazionale, mentre il ritardo nella presentazione può costituirne solo indice rivelatore nel quadro di una valutazione complessiva della situazione in cui versa l'interessato (Cass., n. 12713/16; n. 4635/12).

Nel caso concreto, a seguito della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, è stato accertato che il ricorrente non aveva mai conseguito la certificazione unica per l’attività lavorativa, sicché è emersa l’insussistenza ab initio del diritto di ottenere il permesso di soggiorno. Pertanto, la doglianza in esame è diretta ad un mero riesame dei fatti sottesi all’accertamento del diritto fatto valere. Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Al riguardo, va osservato, da un lato, che la questione dell’errore scusabile non ha costituito oggetto del ricorso avverso il provvedimento del giudice di pace, e dall’altro che la doglianza afferente ai rischi del rimpatrio in Costa D’Avorio non è inerente alla ratio decidendi, imperniata solo sui presupposti del rinnovo del permesso di soggiorno, rilasciato per lo F i r m a t o D a :

D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 28577/2020 Numero sezionale 403/2022 Numero di raccolta generale 10248/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 svolgimento di attività lavorativa (poi rivelatasi inesistente, come detto).

Nulla per le spese, considerata la mancata costituzione delle parti intimate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ove dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 2 febbraio 2022. Il Presidente F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P