Ordinanza Interlocutoria — n. 10246/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAINTERLOCUTORIA sul ricorso 38088/2019 proposto da: Nite s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, in via Monte Zebio n.28, presso lo studio dell'avvocato Alessi Gaetano, rappresentata e difesa dagli avv.ti Esposito Alessandro Saverio e Esposito Luigi, con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - -contro- Fallimento della Pulak s.r.l., in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, in viale Carso n. 57, presso lo studio dell'avvocato Monaco Federico, rappresentato e difeso dall'avvocato Burroni Diana, con procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente – -nonché- F i r m a t o D a :
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 2043 c.c, art. 665 c.p; Ordinanza Interlocutoria — n. 10246/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Nella pendenza del suddetto giudizio di accertamento di nullità, la Nite s.r.l. aveva richiesto ed ottenuto il F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 38088/2019 Numero sezionale 400/2022 Numero di raccolta generale 10246/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 sequestro liberatorio delle somme già versate a titolo di canoni di locazione sino all’esito delle cause pendenti.
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INTERLOCUTORIA sul ricorso 38088/2019 proposto da: Nite s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, in via Monte Zebio n.28, presso lo studio dell'avvocato Alessi Gaetano, rappresentata e difesa dagli avv.ti Esposito Alessandro Saverio e Esposito Luigi, con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - -contro- Fallimento della Pulak s.r.l., in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, in viale Carso n. 57, presso lo studio dell'avvocato Monaco Federico, rappresentato e difeso dall'avvocato Burroni Diana, con procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente – -nonché- F i r m a t o D a :
C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 38088/2019 Numero sezionale 400/2022 Numero di raccolta generale 10246/2022 Vanity Gest Unipessoal Ltd., in persona del legale rappres. p.t.;Data pubblicazione 30/03/2022 - intimata – avverso la sentenza n. 1616/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 21/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/02/2022 dal Cons. rel., dott.
CAIAZZO ROSARIO. RILEVATO CHE Con sentenza del 2018 il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento delle domande proposte dalla Pulak s.r.l.- poi fallimento Pulak- condannò la conduttrice Nite s.r.l. a pagare alla ricorrente i canoni dal mese di dicembre 2013 al 27.1.15, in relazione al rapporto di locazione stipulato l’1.4.13 tra Nite e la Vanity s.r.l., dante causa della Pulak s.r.l., ordinando la liberazione del fallimento dai relativi importi, depositati su libretto postale a seguito di sequestro liberatorio autorizzato in corso di causa.
Con la medesima pronuncia il Tribunale dichiarò l’improcedibilità delle domande riconvenzionali della Nite s.r.l. nei confronti del fallimento, ex art. 52 l.f., rigettando altresì le domande di accertamento della violazione del diritto di prelazione e di risarcimento dei danni proposte dalla stessa Nite s.r.l. nei confronti della Vanity s.r.l. per l’inosservanza del principio di buona fede. Tale giudizio aveva tratto origine da un’intimazione di sfratto notificata dalla Pulak s.r.l. in bonis alla Nite s.r.l. riguardo ad un immobile adibito a discoteca, poi ceduto alla stessa Pulak con atto dell’8.8.13, oggetto di un giudizio di accertamento di nullità promosso da una socia della Vanity s.r.l., e conclusosi con sentenza di rigetto emessa nel 2016.
Nella pendenza del suddetto giudizio di accertamento di nullità, la Nite s.r.l. aveva richiesto ed ottenuto il F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 38088/2019 Numero sezionale 400/2022 Numero di raccolta generale 10246/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 sequestro liberatorio delle somme già versate a titolo di canoni di locazione sino all’esito delle cause pendenti.
A seguito dell’interruzione del giudizio per il fallimento della Pulak s.r.l., riassunto dalla curatela, fu emessa sentenza nel 2018 che respinse la domanda di risoluzione del contratto di locazione per la non rilevanza dell’inadempimento. La Nite s.r.l. propose appello nei confronti del fallimento e della Vanity s.r.l. che fu respinto con sentenza del 21.6.2019 dalla Corte territoriale, osservando che: non era sta provata la lamentata violazione del diritto di prelazione, ex art. 38 l. n. 392/78- con conseguente diritto al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. da parte della Vanity s.r.l. in concorso con la Pulak s.r.l.- e il relativo diritto di riscatto, non avendo l’appellante fornito la prova di aver ritualmente comunicato alla Pulak s.r.l., nelle forme di legge, la propria volontà di riscattare l’immobile entro sei mesi dalla trascrizione dell’atto di compravendita, posto che la prima manifestazione di volontà al riguardo fu espressa nella memoria difensiva ex art. 665 c.p.c., depositata all’udienza del 20.11.13, e poi reiterata nella memoria depositata il 10.4.14 nell’ambito del procedimento di convalida di sfratto, memoria non notificata alla Pulak s.r.l. nel suddetto termine (atti processuali peraltro sottoscritti dal solo difensore della conduttrice e non notificati alla controparte personalmente e non contenenti la procura ad litem); tale dichiarazione di riscatto era stata notificata tardivamente al fallimento il 17.3.17; erano invece inammissibili, ex art. 72 l.f., le domande di risarcimento dei danni e di ristoro delle spese processuali; in ogni caso, la Nite s.r.l. non aveva dimostrato i danni ulteriori, relativi all’inosservanza del principio di buona fede, neppure allegati.F i r m a t o D a :
C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 38088/2019 Numero sezionale 400/2022 Numero di raccolta generale 10246/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 La Nite s.r.l. ricorre in cassazione con due motivi, illustrati con memoria.
Resiste il fallimento con controricorso, con memoria. RITENUTO CHE Il primo motivo deduce l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in ordine al giudizio di risarcimento dei danni conseguenti alla violazione del diritto di prelazione in forza di un contratto di locazione la cui validità è stata accertata dal Tribunale con sentenza definitiva, per non aver la Corte territoriale tenuto conto della condotta illecita della Pulak s.r.l. e della Vanity s.r.l. le quali, attraverso artifizi e raggiri, avevano ad essa impedito l’esercizio del diritto di prelazione, usufruendo del provento del reato di truffa il cui oggetto materiale si è concretizzato nei canoni di locazione versati dapprima alla procedura esecutiva e dopo al fallimento della Pulak s.r.l. che, costituitosi nel giudizio di primo grado, ha richiesto che la stessa Nite s.r.l. fosse condannata a pagare i canoni versati sul libretto bancario aperto a seguito del sequestro liberatorio.
La ricorrente assume altresì che, essendo stato dimostrato che la Pulak non ha mai versato il prezzo dell’immobile alla Vanity, appariva evidente come le suddette somme sarebbero da corrispondere ai soci della Pulak s.r.l. una volta tornata in bonis. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 39 l. n. 392/78, e 115 c.p.c., per non aver la Corte d’appello considerato le prove relative all’esercizio del suddetto diritto di prelazione, atteso che tale volontà era stata formulata nella memoria difensiva ex art. 665 c.p.c., depositata prima del decorso del termine di sei mesi dalla vendita dell’immobile dalla Vanity s.r.l. alla Pulak s.r.l., e ciò anche alla luce della notifica effettuata il 13.3.14 personalmente alla stessa Pulak s.r.l. presso il domicilio eletto dell’avv.
Paganuzzi.F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 38088/2019 Numero sezionale 400/2022 Numero di raccolta generale 10246/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 La Nite s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa il 18.12.19 dal Tribunale di Milano con cui fu rigettata l’opposizione allo stato passivo del fallimento della Pulak s.r.l.
Invero, con ordinanza interlocutoria emessa il 28.10.21, questa Corte, rilevato che la Nite s.r.l. aveva chiesto l’ammissione al passivo dei canoni di locazione versati alla Pulak s.r.l., divenuta proprietaria dell’immobile locato, originariamente appartenente alla Vanity s.r.l., deducendo la violazione del diritto di prelazione spettantele, ha rinviato la causa a nuovo ruolo per consentire la trattazione della causa con quella in esame, data la connessione tra i due giudizi. Pertanto, la causa va rimessa a nuovo ruolo al fine di trattare congiuntamente le due cause.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta della causa in esame con quella iscritta al n. 3679/20, decisa con ordinanza interlocutoria emessa all’udienza del 28.10.2021. Così deciso nella camera di consiglio il 2 febbraio 2022, Il Presidente F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O