Italian Supreme Court dismisses ASL appeal as inadmissible for citing non-cited contract terms and failing to contest performance existence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Azienda Sanitaria Locale (ASL) inadmissible and ordered the payment of litigation costs. The ASL argued that the lower court erred in interpreting a specific contract clause regarding inspection rights and relied on unilateral invoices to prove debt. The court rejected the first ground because the ASL failed to cite the exact text of the disputed contract article in its appeal, and rejected the second ground because the ASL did not contest the actual performance of services or the evidentiary value of the bank statement it submitted.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 10, comma 5, ultimo c.c.: An appeal is inadmissible if it fails to cite the specific legal text of a contract provision relied upon for interpretation, and a party cannot raise new substantive objections regarding the existence of performance or the probative value of evidence previously unchallenged in the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
sul ricorso 22945/2016 proposto da: Azienda Sanitaria Locale n.1 Avezzano, Sulmona, L'Aquila, in persona del direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Renato Fucini n.288, presso lo studio dell'avvocato Renzi Roberto, rappresentata e difesa dall'avvocato Marinelli Fabrizio, giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - CO ntro Villa Letizia S.r.l. in Liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Barnaba Tortolini n. 30, presso lo studio del dott. Placidi Alfredo, rappresentata e difesa dall'avvocato Rulli Alessandra, giusta procura in calce alla memoria di costituzione in sostituzione; -controricorrente - avverso la sentenza n. 257/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 02/03/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/02/2022 dal cons. SOLAINI LUCA.
R.G. 22945/16 Rilevato che: Il tribunale di Pescara respingeva l'opposizione proposta dalla ASL di Avezzano, Sulmona, L'Aquila avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, su ricorso di Villa Letizia srl per la somma di € 365.983,31, a titolo di corrispettivo di prestazioni sanitarie di ricovero e degenza in regime di R.S.A. per il 2006 ed esecuzione di lavori di assistenza tecnica sui macchinari informatici. A supporto dei propri assunti, il tribunale premessa la legittimazione passiva dell'ASL, riteneva che le verifiche di conformità da parte dell'amministrazione sanitaria non potevano svolgersi che entro termini contrattualmente fissati che erano decorsi, mentre in riferimento alla richiesta di riduzione del corrispettivo dovuto, il tribunale rilevava che i dedotti acconti corrisposti dall'ASL non risultavano da documentazione a cui poteva attribuirsi efficacia probatoria.
L'ASL proponeva appello che veniva rigettato.In particolare, la Corte territoriale, ribadita la legittimazione sostanziale e processuale dell'ASL, riteneva che se non fosse stato previsto alcun termine per l'esperimento delle verifiche di conformità del credito da parte degli uffici ispettivi della medesima ASL, la condizione di esigibilità dello stesso sarebbe stata assimilabile a una condizione meramente potestativa, in quanto subordinata alla mera volontà del debitore, ex art. 1355 c.c., di effettuare siffatte verifiche. La Corte d'appello ribadiva, infine, che non era stato contestato l'effettivo svolgimento delle prestazioni oggetto di controversia, mentre non avevano alcuna efficacia probatoria gli estratti conto prodotti dall'ASL per dimostrare il pagamento di acconti, in quanto atti di provenienza unilaterale.
L'ASL n. 1 di Avezzano, Sulmona, L'Aquila ricorre per cassazione affidando l'impugnazione a due motivi, nei cui confronti Villa Letizia srl in liquidazione resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: Con il primo motivo, l'ASL deduce la violazione degli artt. 1176, 1355, 1366 e 1375 c.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d'appello aveva ritenuto che la possibilità di disporre controlli ad nutum da parte del servizio ispettivo della ASL, si risolvesse in una condizione meramente potestativa, come tale nulla, con ciò, secondo l'ASL dovendosi ritenere sempre dovuto il compenso per le prestazioni sanitarie effettuate, in violazione del principio di buona fede.
Con il secondo motivo, l'ASL deduce la violazione degli artt.2697 e 2710 c.c. e conseguentemente dell'art. 633 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte di appello si era basata per la quantificazione del credito sulle fatture prodotte dal Centro privato, idonee per permettere l'emissione del decreto ingiuntivo ma non sufficienti per dimostrare la fondatezza della domanda, in un giudizio a cognizione ordinaria; infatti, le fatture sono atti unilaterali, così come l'estratto conto che aveva prodotto l'ASL per dimostrare il pagamento di acconti.
Il primo motivo è inammissibile, perché non riporta in ricorso il testo dell'art. 10 quinto ed ultimo comma del contratto sottoscritto disciplinante i rapporti per l'effettuazione delle prestazioni in regime di accreditamento, che sarebbe stato erroneamente interpretato dalla Corte territoriale in danno dell'amministrazione sanitaria, cosicché questa Corte non è in grado di verificare la fondatezza della censura e in quanto solleva censure sull'attività qualificatoria ed interpretativa della medesima Corte d'appello, in riferimento alle medesime previsioni, incensurabile in cassazione, se congruamente motivata, trattandosi di competenza esclusiva del giudice del merito.
Thkvi•om-3(, Nel merito, il motivo e infondato, dovendosi confermare che la possibilità di disporre ad nutum le verifiche ispettive sulla effettività delle prestazioni, esporrebbe il centro privato a restare in attesa della soddisfazione del proprio credito senza alcun termine per l'adempimento. Il secondo motivo è inammissibile, perché l'ASL non si confronta con l'ulteriore ratio decidendi che l'ASL nell'atto di opposizione non aveva contestato l'effettiva sussistenza delle prestazioni delle quali era stato invocato il pagamento, né l'estratto conto prodotto dall'ASL era idoneo a provare il pagamento parziale (l'ASL non si confronta neppure con quest'ultima statuizione, avendo solo dedotto che pure le fatture presentate dalla struttura privata erano atti di formazione unilaterale).
Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEDichiara il ricorso inammissibile. Condanna l'ASL n. 1 di Avezzano, Sulmona e L'Aquila, in persona del legale rappresentante in carica a pagare a Villa Letizia srl in liquidazione le spese di lite che liquida nell'importo di € 10.000.00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15°h per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.2.2022. lo I Presidente 11 Funzionario Øiu4ziarfo Dottssa FaLrik BJRONE Dott. i t Ca panile r DEPOSITA