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Ordinanza Interlocutoria — n. 9826/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to public hearing to examine excessive hardship and bankruptcy admission of claims.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9826/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to a public hearing to address complex legal issues regarding excessive hardship and bankruptcy claim admission. The appellants argued that the lower court violated civil code provisions on contract rescission and bankruptcy laws by rejecting their claims for property and debt recognition. The court found these questions required deeper examination and ordered a public trial rather than a summary decision.

Regesto Legislator

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Art. 1467 c.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 72 l.fall.: When a lower court's application of civil code provisions on excessive hardship or bankruptcy admission laws appears erroneous, the case must be remanded for public hearing to allow full examination of the legal arguments.

Parole chiave

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excessive hardship bankruptcy proceedings passive admission contract rescission remand to public hearing property dispute civil code violation proprietà privata

Disposizioni normative citate

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Art. 1467 c.c.
V) «Violazione e falsa applicazione, al caso di specie, dell’art. 1467 c.c..
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
295 c.p.c., nonché, con riferimento alla medesima norma, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n.
Art. 72 l.fall.
Si ascrive al tribunale, quanto alla posizione dei Citernesi, di avere omesso l’esame della questione, decisiva e controversa ai fini del decidere, dell’applicabilità, nella specie, dell’art. 72 l.fall..
Art. 209 l.fall.
Art. 98 l.fall.
Contestualmente, avverso il medesimo stato passivo furono instaurati altri procedimenti ex art. 98 l.fall., aventi ad oggetto:
art. 2932 c.c
e quelli promossi nei confronti della cooperativa, dai soci prenotatari degli immobili del comparto "La Pace", per l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere gli atti definitivi di assegnazione ex art. 2932 c.c.
art. 2775-bis cod. civ
Chiesero, infine, per l’ipotesi di mancato riconoscimento della proprietà, l'ammissione al passivo di € 124.073,60, a titolo di restituzione corrispettivo, e di € 85.763,37, per lavori direttamente eseguiti sull'immobile, con riconoscimento, su tutti gli importi, del privilegio ex art. 2775-bis cod. civ..
art. 295 cod. proc. civ
La citata cooperativa si costituì chiedendo, in via pregiudiziale, la sospensione dei procedimenti di opposizione allo stato passivo ex art. 295 cod. proc. civ.
art. 295 c.p
i) innanzitutto, ritenne «insussistenti i presupposti per la sospensione ex art. 295 c.p.c., non ricorrendo, a ben vedere, un F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
art. 2932 cod. civ
civ., in attesa della definizione di quelli promossi, nei confronti della cooperativa, dai soci prenotatari del comparto “La Pace”, per l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere gli atti definitivi di assegnazione ex art. 2932 cod. civ..

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 41981 el 2021
Cass. n. 41981 el 2021; Cass.
Cass. n. 24018 del 2021
41981 el 2021; Cass. n. 24018 del 2021; Cass.
Cass. n. 19164 del 2021
24018 del 2021; Cass. n. 19164 del 2021; Cass.
Cass. n. 23911 del 2020
19164 del 2021; Cass. n. 23911 del 2020; Cass.
Cass. n. 15796 del 2020
23911 del 2020; Cass. n. 15796 del 2020; Cass.
Cass. n. 5082 del 2020
15796 del 2020; Cass. n. 5082 del 2020; Cass.n.
Cass. n. 3098 del 2020
Cass. n. 17371 del 2019
3098 del 2020; Cass. n. 17371 del 2019; Cass., SU, n.
Cass., SU, n. 14437 del 2018
17371 del 2019; Cass., SU, n. 14437 del 2018;
Cass. n. 19115 del 2017
Cass. n. 19115 del 2017; Cass.
Cass. n. 5533 del 2017
19115 del 2017; Cass. n. 5533 del 2017), PER QUESTI MOTIVI La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 21391/2015 r.g. proposto da: SOCIETA’ COOPERATIVA EDILIZIA PERLA - SOCIETA’ COOPERATIVA S.C. A R.L., in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Arezzo, alla via Vittorio Veneto n. 180/3, in persona dei commissari liquidatori dott. Giovanni Lisi, Avv. Alfredo Mantovano e dott. Stefano Parati, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avvocati Pietro Mazzanti ed Antonella Cosentino, con cui elettivamente domicilia presso lo studio del primo in Roma, alla via Sicilia n. 50. - ricorrente - contro CITERNESI UGO, CITERNESI ANTONIETTA e TANI LIVIANA, tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avvocato Gianni Bertuccini, con cui elettivamente domiciliano in Roma, alla via Anastasio II, n. 416, presso lo studio dell’Avvocato Stefano Radicioni. - controricorrenti - avverso il decreto del TRIBUNALE DI AREZZO depositato il 30/06/2015;F i r m a t o D a :

C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 21391/2015 Numero sezionale 805/2022 Numero di raccolta generale 9826/2022 Data pubblicazione 25/03/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2022 dal Consigliere dott.

Eduardo Campese. RILEVATO CHE 1. Con ricorso ex artt. 209 e 98 l.fall., Ugo Citernesi, Antonietta Citernesi e Liviana Tani domandarono - in riforma dello stato passivo della Soc. Coop. Edilizia Perla in l.c.a., nel quale era stato ammesso al passivo della procedura esclusivamente il loro credito per l'importo di € 124.073,60 a titolo di “restituzione del prezzo pagato con riserva di privilegio all'esito della causa art. 2932 c.c.” - la rivendica, in favore di Ugo Citernesi, della proprietà dell'immobile, identificato catastalmente nella titolarità della cooperativa, sito Arezzo, alla via B.

Catastini n. 43, sulla base del dedotto perfezionamento, mediante scritture risalenti al marzo 1997, di un accordo di permuta tra bene presente (terreno edificabile da essi ceduto alla cooperativa) e bene futuro (villetta da realizzarsi a cura della società). Ribadirono, inoltre, la richiesta di ammissione al passivo di una serie di altri crediti (€ 20.000, a titolo di risarcimento danni per il mancato rilascio del certificato di abitabilità; € 66.698.45, quale penale contrattualmente stabilita per il ritardo nell'ultimazione, consegna e fruibilità dell'immobile;

€ 280.000,00 come risarcimento danni derivanti dall'iscrizione di ipoteca pregiudizievole sullo stesso). Chiesero, infine, per l’ipotesi di mancato riconoscimento della proprietà, l'ammissione al passivo di € 124.073,60, a titolo di restituzione corrispettivo, e di € 85.763,37, per lavori direttamente eseguiti sull'immobile, con riconoscimento, su tutti gli importi, del privilegio ex art. 2775-bis cod. civ.. 1.1. Contestualmente, avverso il medesimo stato passivo furono instaurati altri procedimenti ex art. 98 l.fall., aventi ad oggetto:

i) le opposizioni promosse da alcuni soci prenotatari/assegnatari degli immobili edificati dalla menzionata cooperativa in bonis nel comparto denominato "LA PACE"; ii) le impugnazioni di altri creditori nonché di alcuni ex soci, proprietari a seguito di stipula dei contratti definitivi di compravendita, degli immobili edificati dalla stessa cooperativa in località Santa Firmina (Arezzo). 1.2. La citata cooperativa si costituì chiedendo, in via pregiudiziale, la sospensione dei procedimenti di opposizione allo stato passivo ex art. 295 cod. proc. civ. e contestando nel merito le domande avanzate dagli opponenti in quanto infondate. Circa la specifica posizione dei Citernesi e della Tani, poi:

i) eccepì l'inammissibilità dell'istanza di rivendica dell'immobile, perché basata su di una F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 21391/2015 Numero sezionale 805/2022 Numero di raccolta generale 9826/2022 Data pubblicazione 25/03/2022 scrittura privata, dell’11 marzo 1997, inopponibile alla procedura in quanto priva di data certa anteriore alla intervenuta liquidazione coatta amministrativa e non sottoscritta da alcuno degli opponenti - odierni controricorrenti - nonché in quanto veniva richiesto il trasferimento del cespite in favore di uno solo dei soggetti indicati nella scrittura; ii) dedusse che l'immobile non risultava conforme alle caratteristiche originarie di progettazione e realizzazione, realizzando, conseguentemente, una diversità oggettiva del bene rivendicato.

Gli opponenti, peraltro, nemmeno avevano corrisposto alla cooperativa il costo dalla medesima sopportato per la realizzazione del fabbricato di cui veniva chiesto il trasferimento; iii) rilevò la corretta collocazione chirografaria del credito insinuato ed ammesso allo stato passivo nonché la legittimità dell'apposta riserva di privilegio condizionale ex art. 96 l.f.; iv) contestò nuovamente le somme richieste ex adverso a titolo di penale per il ritardo nella consegna dell'immobile, di indennizzo e risarcimento per la indebita iscrizione di ipoteca pregiudizievole, nonché di indennizzo e risarcimento del danno per mancato ottenimento dei provvedimenti relativi all'abitabilità del bene, in quanto nessuna di esse era stata documentalmente supportata;

v) in via subordinata, affermò che, volendo ritenere il rapporto fondato sulla scrittura privata dell'11 marzo 1997, avrebbe dovuto dichiararsi l'eccessiva onerosità della prestazione posta a carico della cooperativa, in quanto la spesa per l'edificazione del fabbricato era lievitata negli anni (fino ad € 442.149,23) a causa di avvenimenti straordinari ed imprevedibili, avendo parte opponente corrisposto solo la minor somma di € 124.073,60 come insinuata ed ammessa allo stato passivo.

2. L’adito Tribunale di Arezzo, riunite tutte le opposizioni ed impugnazioni, le decise con decreto del 26/30 giugno 2015, in cui, con riguardo alle istanze di Ugo Citernesi, Antonietta Citernesi e Liviana Tani, così statuì: «5) in accoglimento della domanda di rivendica, dichiara di piena ed esclusiva proprietà di Citernesi Ugo l'immobile, attualmente in titolarità formale della Cooperativa Edilizia Perla […], ordinando il compimento delle formalità occorrenti alla formale intestazione del bene in capo a Citernesi Ugo, con esonero del Conservatore dei registri Immobiliari da qualsiasi responsabilità;

6) ammesso al passivo, in via chirografaria, il credito di € 20.000,00 di Citernesi Ugo per la causale indicata in motivazione, rigettando ogni altra domanda di ammissione al passivo avanzata dal suddetto nonché da Citernesi Antonietta e Tani Liviana; […]». 2.1. In estrema sintesi, quel tribunale:

i) innanzitutto, ritenne «insussistenti i presupposti per la sospensione ex art. 295 c.p.c., non ricorrendo, a ben vedere, un F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 21391/2015 Numero sezionale 805/2022 Numero di raccolta generale 9826/2022 autentico rapporto di pregiudizialità tra i presenti giudizi di Data pubblicazione 25/03/2022 opposizione/impugnazione ex art. 98 L.F. e quelli promossi nei confronti della cooperativa, dai soci prenotatari degli immobili del comparto "La Pace", per l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere gli atti definitivi di assegnazione ex art. 2932 c.c. […]»; ii) rimarcato, poi, che la riserva era stata apposta dai commissari non (come sarebbe stato formalmente più corretto) sul credito restitutorio configurabile in ipotesi di mancato trasferimento (con o senza provvedimento del giudice ex art. 2932 cod. civ.) dell'immobile promesso in vendita, ma sul privilegio speciale previsto dall'art. 2775-bis cod. civ., descrisse la disciplina desumibile dal combinato disposto di quest’ultimo con gli artt. 2645-bis cod. civ. e 72, comma 7, l.fall., ed evidenziò che «nessuno dei soci prenotatari degli immobili del comparto "La Pace" […] risulta avere trascritto nei registri immobiliari un contratto preliminare o di prenotazione relativo al bene "pre-assegnato".

Né, stante l'inequivoco tenore della legge (art. 72 L.F.), può ritenersi equivalente alla trascrizione del contratto preliminare la trascrizione della domanda giudiziale ex art.2932 c.c.». Negò, pertanto, la fondatezza della pretesa degli opponenti di riconoscimento senza riserve del privilegio ex art. 2775-bis cod. civ. ai rispettivi crediti; iii) quanto, più specificamente, all'opposizione proposta da Ugo Citernesi, Antonietta Citernesi e Liviana Tani, affermò, in primis, che «la domanda di rivendicazione di un bene mobile o immobile in possesso del fallito (o dell'impresa in L.C.A.) può essere proposta esclusivamente nella sede concorsuale (cfr. art. 52, 93, 103 e 201, 208 L.F.) dove vanno necessariamente trasferite anche le pretese in precedenza azionate nelle forme del giudizio ordinario».

Descrisse, poi, il contenuto della scrittura privata dell’11 marzo 1997, che valutò come munita di data certa opponibile alla procedura concorsuale, ed affermò che, quanto ai suoi effetti negoziali, «sia che si voglia riconoscere alla stessa, in collegamento con il contratto di cessione a parti invertite del terreno, significato di permuta di cosa presente (il terreno) con cosa futura (la villetta da edificare), così come sostenuto dagli opponenti, sia che ci si voglia fermare al significato letterale dell'atto isolatamente considerato, appare evidente che le parti abbiano voluto esaurire la vicenda negoziale ponendo in essere un atto immediatamente idoneo a determinare il trasferimento della proprietà del fabbricato.[…]».

Ritenne, inoltre, «convincente», la tesi della permuta, richiamando, tra l’altro, i principi di Cass. n. 24172 del 2013. Nemmeno era in discussione che l'immobile fosse stato effettivamente realizzato e consegnato nel 2007, sicché, pure risultando trascritta, in data anteriore F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 21391/2015 Numero sezionale 805/2022 Numero di raccolta generale 9826/2022 Data pubblicazione 25/03/2022 all'apertura della l.c.a., la domanda giudiziale di Ugo Citernesi per l'accertamento della proprietà dell'immobile, sussistevano tutte le condizioni per l'accoglimento della domanda di rivendica, infondate rivelandosi le ulteriori eccezioni sollevate dalla procedura «di "diversità soggettiva" tra le parti della scrittura (Citernesi Ugo Citernesi Antonietta e Tani Liviana) e quella a favore della quale, con l'istanza di insinuazione, si è rivendicato l'acquisto (il solo Citernesi Ugo)» e «di "diversità oggettiva"» perché «il fabbricato sarebbe stato realizzato con alcune parziali modifiche rispetto a quanto originariamente previsto».

Non era condivisibile, poi, la tesi dei commissari liquidatori secondo cui «l'acquisto dovrebbe inquadrarsi esclusivamente nell'ambito del rapporto sociale di Citernesi Ugo e che quindi costui, come socio sarebbe titolare di un mero diritto all'assegnazione di un alloggio prenotato, previa corresponsione dei maggiori costi sostenuti nel corso del tempo dalla cooperativa. […]». Era parimenti infondata l'eccezione di eccessiva onerosità sopravvenuta sollevata dai medesimi commissari; iv) circa, infine, le richieste di ammissione al passivo di crediti di Ugo Citernesi (o di Antonietta Citernesi O di Laviana Tani), quello da ritardata consegna dell'unità abitativa, fondato sulla clausola penale contenuta nella scrittura privata dell’11 marzo 1997, andava riconosciuto ma liquidato equitativamente (in € 20.000), non conoscendosi lo stato di consistenza dell'immobile nel corso dei vari anni; quello risarcitorio per la presenza di un'ipoteca sull'immobile consegnato, iscritta a garanzia di un finanziamento acceso dalla cooperativa con la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, era priva di adeguata prova dell'attualità di un danno; quello risarcitorio per "mancato rilascio dell'abitabilità di legge", era rimasto parimenti sfornito di idonea dimostrazione; infine, le ulteriori pretese (credito per migliorie, opere di completamento e rifinitura; credito per restituzione del corrispettivo) erano state avanzate solo per l'ipotesi di mancato trasferimento della proprietà, per cui non si poneva la necessità di una decisione sulle stesse.

3. Per la cassazione del descritto decreto, limitatamente alle sole statuizioni ivi afferenti l'opposizione proposta dai Citernesi e dalla Tani (quindi con esclusivo riferimento al rigetto della pregiudiziale di richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 cod. proc. civ. ed ai soli punti 5) e 6) del dispositivo dello stesso), ha proposto ricorso la Soc. Coop. Edilizia Perla in l.c.a., affidandosi a sei motivi. Hanno resistito, con unico controricorso, illustrato anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., Ugo Citernesi, Antonietta Citernesi e Liviana Tani.

CONSIDERATO CHEF i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 21391/2015 Numero sezionale 805/2022 Numero di raccolta generale 9826/2022 Data pubblicazione 25/03/2022 1. I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente:

I) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., nonché, con riferimento alla medesima norma, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.». Si contesta la ritenuta insussistenza, da parte del tribunale, dei presupposti per sospendere il giudizio, ex art. 295 cod. proc. civ., in attesa della definizione di quelli promossi, nei confronti della cooperativa, dai soci prenotatari del comparto “La Pace”, per l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere gli atti definitivi di assegnazione ex art. 2932 cod. civ..

Si assume che la corrispondente pronuncia «è censurabile, nonché contraddittoria, e viene quivi pertanto impugnata nella parte motiva in cui ha omesso l’esame della richiesta di sospensione formulata dalla scrivente difesa con riferimento alla posizione dei Sig.ri Citernesi»; II) «Violazione e falsa applicazione della qualifica del rapporto inter partes quale permuta in forza della inesistente, inefficace ed inopponibile scrittura provata dell’11.3.1997 e conseguente violazione dell’art. 45 l.f. ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Si censura la qualificazione come permuta data dal tribunale al rapporto inter partes, ritenendola errata ed illogica alla luce del tenore dei documenti ivi richiamati;

III) «Violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia in ordine alla violazione e/o errata applicazione degli artt. 200 e dell’art. 45 l.fall., essendo inefficace la trascrizione della domanda giudiziale introduttiva del giudizio iscritto al r.g.n. 2781/2010 del Tribunale di Arezzo ed avente ad oggetto l’accertamento dei diritti reali; parimenti conseguente inefficacia della trascrizione della domanda introduttiva del giudizio iscritto al r.g.n. 1674/2009 del medesimo Tribunale di Arezzo ed avente ad oggetto esecuzione in forma specifica; inopponibilità della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 45 l.f., ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; violazione per omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.».

Si contesta il decreto impugnato, asseritamente erroneo ed illogico, laddove, tra, i presupposti per l’accoglimento della domanda di rivendica dell’immobile formulata dai Citernesi, ha ritenuto validamente trascritta, in data anteriore all’apertura della l.c.a., la domanda giudiziale di Ugo Citernesi per l’accertamento della proprietà dell’immobile. La ricorrente muove dal riconoscimento dell’avvenuta trascrizione, in data anteriore all’apertura della procedura concorsuale di l.c.a., delle domande giudiziali di entrambi i giudizi promossi dai Citernesi e dalla Tani a seguito della F i r m a t o D a :

C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 21391/2015 Numero sezionale 805/2022 Numero di raccolta generale 9826/2022 Data pubblicazione 25/03/2022 scrittura privata dell’11 marzo 1997: quello n. 1674/2009 r.g. (intrapreso da Ugo Citernesi, Antonietta Citernesi e Liviana Tani anche ai sensi dell’art. 2932 cod. civ.) e quello n. 2781/2010 r.g. (promosso dal solo Ugo Citernesi per rivendicare la proprietà del bene immobile per la intervenuta permuta).

Si assume che, se la domanda trascritta di cui il giudice ha tenuto conto è quella relativa al giudizio n. 2781/2010 r.g. (rivendicazione per permuta), poiché tale è la conclusione sposata dal tribunale, essa sarebbe intrascrivibile poiché la scrittura privata su cui si fonda (11 marzo 1997) - in quanto sottoscritta da una sola parte (cioè la cooperativa) - sarebbe da considerarsi mera “proposta” e la domanda introduttiva del giudizio conseguente sarebbe insuscettibile di trascrizione; IV) «Violazione e falsa applicazione, al caso di specie, dell’art. 72 l.fall. e legittimo scioglimento del rapporto inter partes.

Ancora inefficacia e/o inopponibilità delle trascrizioni delle domande giudiziali ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Si ascrive al tribunale, quanto alla posizione dei Citernesi, di avere omesso l’esame della questione, decisiva e controversa ai fini del decidere, dell’applicabilità, nella specie, dell’art. 72 l.fall.. In ragione dell’esercizio di tale facoltà, la procedura di l.c.a., costituendosi nei giudizi ex art. 2932 c.c. e di accertamento della proprietà dell’immobile incardinati innanzi al tribunale, aveva chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere in ordine ad entrambi i procedimenti pendenti innanzi al Tribunale di Arezzo incardinati ai nn.rr.gg. 1674/2009 e 2781/2010.

Ferma restando, poi, l’inefficacia della trascrizione delle domande introduttive di questi ultimi giudizi, riuniti e definiti in primo grado con la sentenza n. 593/2014 oggetto del procedimento di gravame pendente innanzi alla Corte di appello di Firenze (n.r.g. 1986/2014), e pur ritenendo valido ed efficace lo scioglimento del rapporto inter partes operato ex art. 72 l.fall., si insiste nell’affermazione di operatività dell’appena menzionata normativa fallimentare anche nell’ipotesi di domanda giudiziale di esecuzione del contratto in forma specifica, non ostativa ai fini della validità ed efficacia dell’esercizio della facoltà di scioglimento predetto;

V) «Violazione e falsa applicazione, al caso di specie, dell’art. 1467 c.c.. Eccessiva onerosità sopravvenuta. Violazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», contestandosi le argomentazioni utilizzate dal tribunale per respingere l’eccezione di eccessiva onerosità sopravvenuta sollevata dalla procedura in relazione alla permuta in esame;F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a :

C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 21391/2015 Numero sezionale 805/2022 Numero di raccolta generale 9826/2022 VI) «Violazione e falsa applicazione, al caso di specie, della disciplina Data pubblicazione 25/03/2022 fallimentare in materia di ammissione al passivo dell’importo riconosciuto ed ammesso al passivo per ritardata consegna dell’immobile. Violazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», censurandosi le argomentazioni utilizzate dal tribunale per l’avvenuta ammissione, e conseguente quantificazione, del credito da ritardata consegna dell’immobile.

RITENUTO CHE 1. Le questioni giuridiche complessivamente poste dal terzo motivo di ricorso meritano maggiore approfondimento, sicché appare opportuno disporre la trattazione in pubblica udienza dell'odierno procedimento, a ciò non ostando l'originaria sua fissazione in sede camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 41981 el 2021; Cass. n. 24018 del 2021; Cass. n. 19164 del 2021; Cass. n. 23911 del 2020; Cass. n. 15796 del 2020; Cass. n. 5082 del 2020; Cass.n. 3098 del 2020; Cass. n. 17371 del 2019; Cass., SU, n. 14437 del 2018;

Cass. n. 19115 del 2017; Cass. n. 5533 del 2017), PER QUESTI MOTIVI La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 16 marzo 2022. La Presidente Dott.ssa Magda Cristiano F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S