Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper notification of the Prefect to the State Attorney's Office.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the notification of the cassation appeal against the Prefect of Syracuse null and void because it was addressed to the State Attorney's Office rather than the Prefect personally. The appellant argued for the admissibility of the appeal, but the Court found that the Prefect had not been constituted in the lower court and thus required direct notification. Consequently, the Court ordered the notification to be renewed personally at the Prefect's office within sixty days.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 134, comma 1, c.p.c.; Art. 291 cod. proc. civ.: A cassation appeal directed against a Prefect must be notified personally to the Prefect at their office; notification to the State Attorney's Office is null if the Prefect was not constituted in the lower instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 11260/2021 r.g. proposto da: EL IDRISSI OMAR, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’Avvocato Filippo Finocchiaro, presso il cui studio elettivamente domicilia in Catania, alla Via Grotte Bianche n. 3o. - ricorrente - contro PREFETTURA DI SIRACUSA, in persona del Prefetto pro tempore; MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore. - intimati - avverso l’ordinanza, n. cron. 522/2020 del GIUDICE DI PACE di SIRACUSAdepositato il giorno 08/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2022 dal Consigliere dott.
Eduardo Campese. RILEVATO CHEF i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 11260/2021 Numero sezionale 810/2022 Numero di raccolta generale 9824/2022 1. Con ordinanza del 7/8 ottobre 2020, il Giudice di pace di Siracusa ha Data pubblicazione 25/03/2022 rigettato il ricorso proposto dal cittadino marocchino El Idrissi Omar avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di quella stessa città il 17 agosto 2020 e notificato in pari data.
Ha opinato, in particolare, che:
i) El Idrissi Omar era stato attinto da un precedente provvedimento di espulsione, emesso dal Prefetto di Catania il 27 ottobre 2018; ii) il combinato disposto dei commi 10 e 17 del d.l. n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, sancisce che, in pendenza della procedura di emersione, lo straniero è inespellibile, tranne il caso in cui gli sia stato comminato un decreto di espulsione ai sensi dell’art. 13, commi 1 e 2, lett. c), del T.U.I., relativo alle ipotesi di pericolosità sociale. «Pertanto, l’odierno ricorrente non può essere ammesso alla procedura di emersione essendo stato già destinatario di un precedente decreto di espulsione».
2. Avverso la predetta ordinanza El Idrissi Omar ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, rivolto contro la «Prefettura - UTG della Provincia di Siracusa ed il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato» e notificato presso quest’ultima l’8 aprile 2021. Entrambi sono rimasti solo intimati. CONSIDERATO CHE 1. L’unico formulato motivo è rubricato «Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.. Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto in relazione all’art.111 comma 6, Cost. e dell’art. 134, comma 1, c.p.c., nonché in relazione all’art. 103, commi 17 e 10, lett. a), del d.l. n. 34 del 2020».
Esso assume che, dalla motivazione dell’ordinanza impugnata, «non è dato evincere se la precedente espulsione emessa dal Prefetto di Catania sia stata resa ai sensi dell’art. 13, commi 1 e 2, lett. c), del decreto legislativo n. 286 del 1998, unica ipotesi che, secondo la previsione legislativa, deroga alla regola generale di inespellibilità dello straniero il quale abbia inoltrato l’istanza di emersione in sanatoria». Ciò «rende del tutto inintelligibile il percorso logico e giuridico attraverso il quale il Giudice di Pace sia pervenuto alla conclusione che l’impugnato decreto di espulsione sia stato legittimamente emesso, in presenza dei requisiti previsti dalla legge».
RITENUTO CHE 1. In via pregiudiziale rispetto all’esame della descritta doglianza, rileva il Collegio che costituisce giurisprudenza assolutamente granitica di questa Corte, che, nei giudizi di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero, la legittimazione passiva appartiene in via esclusiva, personale e F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a :
C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 11260/2021 Numero sezionale 810/2022 Numero di raccolta generale 9824/2022 permanente al Prefetto, quale autorità che ha emesso il provvedimento, ed è Data pubblicazione 25/03/2022 inammissibile il ricorso per cassazione notificato al Ministero dell'Interno presso l'Avvocatura generale dello Stato invece che al Prefetto in proprio (cfr. Cass. n. 9078 del 2000;
Cass. n. 5537 del 2001; Cass., SU, n. 15141 del 2001; Cass. n. 1395 del 2004; Cass. n. 10991 del 2004; Cass. n. 28869 del 2005; Cass. n. 14293 del 2006; Cass. n. 825 del 2010; Cass. n. 16178 del 2015; Cass. n. 9815 del 2020; Cass. n. 13642 del 2021; Cass. n. 22694 del 2021). 1.1. Non diverge da questo orientamento la decisione di rinotificazione in sanatoria, ex art. 291 cod. proc. civ. disposta dall’ordinanza interlocutoria resa da Cass. n. 12665 del 2019 in un caso in cui il ricorso era stato rivolto contro il Prefetto ma notificato a costui presso l'Avvocatura generale dello Stato e, pertanto, in una ipotesi nella quale non si erano registrati vizi intrinseci del ricorso quanto alla editio actionis ed alla sua vocatio in ius, ma solo della sua notificazione. 1.2.
Nella specie, il ricorso, rivolto contro il Prefetto di Siracusa ed il Ministero dell’Interno, è stato notificato ad entrambi presso l'Avvocatura Generale dello Stato, non anche al menzionato Prefetto personalmente presso il suo ufficio. Ne consegue che, non essendosi quest’ultimo costituito ed avvalso del patrocinio dell’Avvocatura distrettuale nel precedente grado innanzi al Giudice di Pace, una siffatta notificazione deve considerarsi nulla (cfr. Cass. n. 12665 del 2019). Della stessa, dunque, va ordinata la rinnovazione, ex art. 291 cod proc. civ., al Prefetto di Siracusa personalmente e presso il suo ufficio, assegnandosi all’odierno ricorrente il termine perentorio di sessanta giorni, dalla comunicazione della presente ordinanza, per il corrispondente adempimento.
PER QUESTI MOTIVI La Corte dichiara nulla la notificazione del ricorso come avvenuta nei confronti del Prefetto di Siracusa e ne ordina la rinnovazione, ex art. 291 cod proc. civ., a quest’ultimo personalmente e presso il suo ufficio, assegnando all’odierno ricorrente il termine perentorio di sessanta giorni dalla, comunicazione della presente ordinanza, per il corrispondente adempimento e rinviando il procedimento a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 16 marzo 2022.
La Presidente Dott.ssa Magda Cristiano F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P