Cassation court remands case to new hearing due to complex administrative and procedural issues requiring public session clarification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected the cassation appeals filed by private plaintiffs against a lower court ruling that adjusted interest calculation dates in a land development dispute. The plaintiffs argued for specific damages regarding a zoning convention breach and alleged violations of res judicata, while the municipality contested the timing of the illegal act and the nature of the urban planning constraints. The court deemed the multitude of intricate questions, combined with the case's long duration and related administrative litigation, necessitated a remand to a new hearing for public session to allow for necessary clarifications.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: When a cassation appeal raises multiple complex and delicate issues intertwined with prolonged administrative history and concurrent administrative litigation, the court may order remand to a new hearing for public session to facilitate contradictory clarification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 27085/2019 R.G. proposto da PROMWICHAI DAONOI, CHELLI ALESSANDRO, CHELLI MARIA SILVIA, CHELLI MALISA, PAVANELLO MARIA GRAZIA, PAVANELLO GIANLUCA, PAVANELLO LIA, MATILDI CARLO VITTORIO, VENTURA ALESSANDRO, DAVALLI CARO- LINA, DAVALLI ALESSANDRA, DAVALLI UMBERTO, DAVALLI PIERO, PAVA- NELLO FRANCESCA, in proprio e nella qualità di procuratrice generale di PA- VANELLO MATTEO, e VENTURA CAMILLA e CUCCHI LORELLA, in qualità di eredi di Ventura Stefano, rappresentati e difesi dall'Avv. Simone Conti, con domicilio eletto in Roma, via G.B.
Martini, n. 13; - ricorrenti e con troricorrenti - contro COMUNE DI BOLOGNA, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Giuseppe Caia, con domicilio eletto in Roma, viale Parioli, n. 180, presso lo studio dell'Avv. Prof. Mario Sanino; - controricorrente e ricorrente incidentale - e CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA, in persona del Sindaco p.t. di Bologna, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Barone e dal Prof. Avv. Mario Zop- pellari, con domicilio eletto in Roma, largo di Torre Argentina, n. 11; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 1863/18, depositata il 9 luglio 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021 dal Consigliere Guido Mercolino. Ritenuto che con sentenza del 12 giugno 2013 il Tribunale di Bologna condannò il Comune e la Provincia di Bologna al pagamento della somma di Euro 1.089.852,60, oltre interessi legali sulla somma di Euro 2.623.601,05 rivalutata di anno in anno dal 10 ottobre 1991 al 10 marzo 2004 e sulla somma di Euro 1.089.748,45 dall'Il marzo 2004, a titolo di risarcimento dei danni subìti da Silvio ed Alberino Chelli, Maria Grazia, Francesca, Matteo, Gianluca e Lia Pavanello e Carlo Vittorio Matildi per l'inadempimento di una convenzione di lottizzazione stipulata il 27 novembre 1962 e per la perdita della proprietà di un'area della superficie di 60.000 mq., occupata per la rea- lizzazione di un edificio scolastico ed irreversibilmente trasformata; che l'impugnazione proposta da Daonoi Promwichai, Alessandro, Maria Silvia e Malisa Chelli, in qualità di aventi causa di Silvio ed Alberino Chelli, e da Maria Grazia, Gianluca e Lia Pavanello, Carlo Vittorio Matildi e Francesca Pavanello, in proprio e nella qualità di procuratrice generale di Matteo Pava- nello, nonché da Stefano e Alessandro Ventura, Carolina, Alessandra, Um- berto e Piero Davalli, in qualità di aventi causa di Alberino Chelli, è stata parzialmente accolta dalla Corte d'appello di Bologna, che con sentenza del 9 luglio 2018 ha disposto la decorrenza della rivalutazione monetaria e degl'in- teressi dal 13-14 luglio 1989, rigettando gli appelli incidentali proposti dal Comune e dalla Città Metropolitana di Bologna, succeduta alla Provincia; che avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la Promwichai, i Chelli, i Pavanello, il Matildi, i Davalli ed i Ventura, per sette motivi, illustrati anche con memoria; che hanno resistito con controricorsi, anch'essi illustrati con memorie, il Comune e la Città Metropolitana, i quali hanno proposto ricorsi incidentali, per rispettivamente per tre e due motivi; che i ricorrenti hanno resistito a loro volta con controricorso, con il quale si sono altresì costituite Camilla Ventura e Lorella Cucchi, in qualità di eredi di Stefano Ventura.
Considerato che i motivi del ricorso principale investono essenzialmente tre profili della sentenza impugnata, riguardanti rispettivamente a) l'oggetto della domanda proposta in primo grado, in ordine al quale si lamentano al) l'omessa pronuncia sul danno derivante dall'inadempimento della conven- zione di lottizzazione, a2) la violazione del giudicato formatosi in ordine all'av- venuta allegazione del medesimo danno, e a3) la falsa applicazione delle norme che presiedono all'interpretazione della domanda, b) la sussistenza del predetto danno, in ordine alla quale si deducono bl) l'omessa valutazione della lesione cagionata dalle delibere annullate, e b2) l'avvenuta allegazione dell'esistenza di un progetto approvato, e c) la destinazione urbanistica del fondo occupato, in ordine alla quale si censurano ci) l'individuazione della data di entrata in vigore del piano regolatore generale, e c2) la qualificazione della predetta destinazione come vincolo espropriativo; che le censure proposte con i ricorsi incidentali investono invece a) l'in- dividuazione della data di consumazione dell'illecito, e b) la natura conforma- tiva del vincolo derivante dalla classificazione urbanistica del fondo occupato, cui si aggiunge, nel ricorso incidentale del Comune, quella riguardante c) l'in- dividuazione del soggetto passivo dell'obbligazione risarcitoria; che la pluralità e la delicatezza delle questioni in tal modo sollevate, poste anche in relazione con la durata e la complessità della vicenda amministrativa che ha dato origine alla controversia, contrassegnata anche dalla proposi- zione d'impugnazioni dinanzi al Giudice amministrativo, fa apparire opportuno il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di disporne la trattazione in udienza pubblica, in modo da consentire alle parti di fornire, in contraddittorio tra loro e con la partecipazione del Pubblico Ministero, i necessari chiarimenti in or- dine alle rispettive posizioni difensive.