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Decreto — n. 9744/2022 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 9744/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 9744/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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te DECRETO Rilevato che con ricorso NRG 19439/2020 Maurizio Angelo Tufo, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Altieri, presso il cui studio in Roma, via Principessa Clotilde, 7 è elettivamente domiciliato, ha impugnato per cassazione la sentenza n. 1770/2020, depositata in data 11/3/2020 dalla Corte di Appello di Roma; che il fallimento della srl Omnia Software, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Maltese, con studio in Roma, via Flaminia 388, ha resistito con controricorso; che anche Maria Cristina Messineo, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano D'Acunti, con studio in Roma, viale delle Milizie,9, ha depositato controricorso, impugnando a sua volta in via incidentale; che Maurizio Angelo Tufo ha rinunciato al ricorso ed il fallimento della srl Omnia Software ha accettato la rinuncia; che sussistono i presupposti per la dichiarazione di estinzione parziale del giudizio ai sensi dell'art. 391 cpc, che non essendo stata ancora fissata la data della decisione, va fatta con decreto ai sensi dell'art. 391, primo comma, cpc;

Regesto Legislator

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Decreto — n. 9744/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Giorgio Altieri, presso il cui studio in Roma, via Principessa Clotilde, 7 è elettivamente domiciliato, ha impugnato per cassazione la sentenza n. 1770/2020, depositata in data 11/3/2020 dalla Corte di Appello di Roma; che il fallimento della srl Omnia Software, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Maltese, con studio in Roma, via Flaminia 388, ha resistito con controricorso; che anche Maria Cristina Messineo, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano D'Acunti, con studio in Roma, viale delle Milizie,9, ha depositato controricorso, impugnando a sua volta in via incidentale; che Maurizio Angelo Tufo ha rinunciato al ricorso ed il fallimento della srl Omnia Software ha accettato la rinuncia; che sussistono i presupposti per la dichiarazione di estinzione parziale del giudizio ai sensi dell'art. 391 cpc, che non essendo stata ancora fissata la data della decisione, va fatta con decreto ai sensi dell'art. 391, primo comma, cpc;

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Testo completo

te DECRETO Rilevato che con ricorso NRG 19439/2020 Maurizio Angelo Tufo, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Altieri, presso il cui studio in Roma, via Principessa Clotilde, 7 è elettivamente domiciliato, ha impugnato per cassazione la sentenza n. 1770/2020, depositata in data 11/3/2020 dalla Corte di Appello di Roma; che il fallimento della srl Omnia Software, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Maltese, con studio in Roma, via Flaminia 388, ha resistito con controricorso; che anche Maria Cristina Messineo, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano D'Acunti, con studio in Roma, viale delle Milizie,9, ha depositato controricorso, impugnando a sua volta in via incidentale; che Maurizio Angelo Tufo ha rinunciato al ricorso ed il fallimento della srl Omnia Software ha accettato la rinuncia; che sussistono i presupposti per la dichiarazione di estinzione parziale del giudizio ai sensi dell'art. 391 cpc, che non essendo stata ancora fissata la data della decisione, va fatta con decreto ai sensi dell'art. 391, primo comma, cpc;

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia limitatamente al rapporto processuale di cui al ricorso proposto da Maurizio Angelo Tufo contro il fallimento della srl Omnia Software; dispone che del Z(2 Z- presente decreto sia data comunicazione ai difensori, con l'avvertenza che nei dieci giorni successivi può essere chiesta la fissazione dell'udienza. Roma