Italian Court dismisses appeal against non-controversial vehicle registration procedure costs ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled a lower court order requiring the Automobile Club d'Italia to pay procedural costs in a vehicle registration dispute. The lower court had ruled that Ciro Pizzo's request to cancel a vehicle transfer was valid due to a criminal conviction of the forger. The Court held that such procedures regarding public interest in vehicle registration are non-contentious and lack a winner or loser. Consequently, the Court ruled that imposing costs on the Automobile Club was legally incorrect and annulled that specific penalty while ordering Pizzo to pay the appeal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 40 r.d. n. 1814/27; Art. 745 c.p.c.: Procedures against the refusal of a vehicle registry officer to execute a transfer are non-contentious acts of voluntary jurisdiction lacking a winner or loser, thus prohibiting the imposition of procedural costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
6 ORDINANZA sul ricorso 25605/2016 proposto da: Automobile Club d'Italia - Aci- in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, in via Marsala n.8, presso lo studio dell'avvocato Guarino Francesco, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avvocato Pera Aureliana, con procura speciale a margine del ricorso; -ricorrente - -contro- Pizzo Ciro; - intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di PISA, del 19/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2022 dal cons. CAIAZZO ROSARIO;
Cle3;') 4 Le-) Z lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. CARDINO ALBERTO, che chiede l'accoglimento del ricorso. RILEVATO CHE Con ordinanza del 19.6.2016 il Tribunale di Pisa accolse il ricorso proposto da Ciro Pizzo, ex art. 40 r.d. n. 1814/27, avente ad oggetto l'ingiunzione all'ACI di cancellare la trascrizione del trasferimento di un veicolo in capo a tale Zuka Agim in quanto fondata su titolo nullo, come emerso da una sentenza penale di condanna emessa dal gip dello stesso Tribunale nei confronti del responsabile della contraffazione della carta di circolazione del veicolo- oggetto di furto- a seguito della quale l'ACI non aveva proceduto a modificare la trascrizione, nonché il risarcimento dei danni.
Pertanto, il Tribunale ordinò all'Aci di cancellare la trascrizione del trasferimento della proprietà del veicolo entro 60 gg., condannando l'Aci al pagamento delle spese del procedimento, non provvedendo invece sull'istanza risarcitoria che sarebbe dipesa dalla mancata ottemperanza all'ingiunzione. L'Aci ricorre in cassazione con unico motivo. Non si è costituita la parte intimata. Il Procuratore generale ha depositato memoria chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO CHE L'unico motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 40 r.d. n. 1814/27 per aver il Tribunale condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, sebbene esso rientri nel novero dei procedimenti di volontaria giurisdizione non contenziosa, atteso che il rifiuto del PRA di cancellare la suddetta trascrizione non riguarda la risoluzione di un conflitto d'interessi, ma il regolamento dell'interesse pubblico alla pubblicità in materia automobilistica.Il ricorso è infondato.
Secondo l'orientamento di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità (Cass., n. 15131/15; n. 2095/11), il procedimento avverso il rifiuto del Conservatore dei registri immobiliari (oggi direttore dell'Agenzia del territorio) di eseguire una trascrizione, previsto dall'art. 745 c.p.c., cui rinvia l'art. 113 bis disp. att. c.c., ha natura di volontaria giurisdizione non contenziosa, avendo esso ad oggetto non la risoluzione di un conflitto di interessi, ma il regolamento, secondo la legge, dell'interesse pubblico alla pubblicità immobiliare, cosicché in esso non è ravvisabile una parte vittoriosa o soccombente, tanto che il presidente del Tribunale si limita a "sentire" il Conservatore e il relativo provvedimento è insuscettibile di passare in giudicato.
In conformità di tale principio, in tale procedimento non può provvedersi alla condanna alle spese che, se assunta, legittima al ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avendo tale pronuncia valenza decisoria. Nel caso concreto, Ciro Pizzo ha agito, ex art. 40 r.d. n. 1814/27, per far valere un suo diritto sulla proprietà del veicolo che era stato leso dalla condotta illecita di terzi, attraverso il suddetto procedimento che, per quanto esposto, indubbiamente presenta natura non contenziosa. Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata; rilevato che la causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti nel merito, ex art. 384 c.p.c., occorre statuire l'elisione della condanna alle spese nei confronti della parte ricorrente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, ex art. 384 c.p.c., annulla la condanna alle spese nei confronti della Automobile Club d'Italia - Aci, contenuta nella sentenza impugnata. Condanna Ciro Pizzo al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 2200,00 di cui 200,00 oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma lquater, del d.p.r. n.115/02, dà atto dellOsússistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma lbis dello stes