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Ordinanza — n. 9740/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against regional fund contribution revocation due to incomplete project timeline and ambiguous bill transfers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9740/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Segno Associati against a Ministry decree revoking regional development funds due to project completion delays. The company argued that issuing bills with subsequent payment receipts extinguished the debt, but the court found the project was not finished by the statutory deadline. The court held that mere receipt of bills without explicit intent to discharge the obligation does not legally terminate the debt, requiring actual collection to prove extinction.

Regesto Legislator

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Art. 2697, second comma, cod. civ.; In cases of bill transfer instead of performance, the original obligation is extinguished only upon collection of the credit, not merely by issuance of receipts.

Parole chiave

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regional development funds contribution revocation bill transfer extinction project completion deadline civil code article 2697 administrative appeal evidence of debt collection fondo europeo di sviluppo regionale

Disposizioni normative citate

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Art. 2697, second comma, cod. civ.
Nella cessione pro so/vendo di un credito in luogo di adempimento, l'estinzione dell'obbligazione originaria si verifica solo con la riscossione del credito verso il debitore ceduto e, pertanto, in applicazione dell'art. 2697, secondo comma, cod.
Art. 12 della circolare del 3.10.97
Art. 8 della circolare del 3.10.97
Circa il primo motivo, la società ricorrente allega una serie di circolari afferenti ad aiuti comunitari alle imprese, e regolamenti comunitari per desumerne un'interpretazione dell'art. 8 della circolare n.
d.p.r. n.115/02, art. 13, comma 14
2791193, 900419 e 900318, dei regolamenti comunitari relativi ai F.E.S.R., per il periodo 1994-1999, nonché nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, n.4, c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 7820/15
civ., di provare non solo la cessione, ma anche l'intervenuta estinzione del debito (Cass., n. 7820/15).
Cass., n. 9141/07
civ., il fallimento che agisca per la revocatoria della cessione del credito e per le restituzioni deve dare la prova della riscossione del credito (Cass., n. 9141/07).
Cass., n. 1572/19
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 25441/2016 proposto da: Segno Associati di Vietri & C. s.a.s., in persona del socio accomandatario pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, in via Belisario n. 7, presso lo studio dell'avvocato Dima Sara, rappresentata e difesa dall'avvocato Aievola Antonio, con procura speciale a margine del ricorso; -ricorrente - -contro- Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore, elett.te domiciliato in Roma, in via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - Pe-t z 1'5') Lf- (,0 avverso la sentenza n. 207/2016 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 18/04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2022 dal Cons. rei, dott.

CAIAZZO ROSARIO. RILEVATO CHE La Segno Associati s.a.s. impugnò innanzi al Tribunale di Salerno il decreto emesso il 31.12.03 dal Ministero delle Attività Produttive che aveva revocato i contributi, derivanti da risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale concesse alla predetta società con decreto del 24.6.98, per investimenti realizzati entro 18 mesi dalla data di presentazione della domanda, con la contestuale richiesta di restituzione della somma di lire 181.689,993, pari a euro 93.835,05, per il mancato completamento del progetto d'investimento entro il 31.8.99, in quanto i pagamenti erano stati eseguiti mediante cambiali con scadenza successiva a detta data.

Al riguardo, l'attrice: contestò il dedotto inadempimento, rilevando di aver realizzato il progetto e di aver effettuato i pagamenti entro il 31.12.99, ricevendone quietanza liberatoria da parte dei fornitori; lamentò l'illegittimità della revoca del contributo, anche ai sensi dell'art. 12 della circolare del 3.10.97. Pertanto, l'attrice chiedeva fosse accertata la corretta realizzazione del progetto ammesso dal suddetto Ministero e l'illegittimità ed inefficacia del decreto emesso il 31.12.03 di revoca dei predetti contributi. Con sentenza del 27.2.10 il Tribunale rigettò la domanda; avverso tale sentenza propose appello la Segno Associati s.a.s., deducendo: l'erronea interpretazione dell'art. 12 della circolare del 3.10.97, non prevedendo essa la fattispecie concreta quale causa di revoca dei contributi; l'erronea decisione in ordine alla questione della rilevazione contabile dei costi e alla classificazione economico- aziendale delle agevolazioni per cui è causa; l'omesso esame della domanda risarcitoria.

Con sentenza del 18.4.16 la Corte territoriale rigettò l'appello, osservando che: a conclusione del progetto, in data 31.8.99, l'impresa beneficiaria dei contributi richiese la liquidazione del saldo; successivamente, l'amministrazione richiese documentazione integrativa e, con decreto emesso il 29.3.2000, ridusse l'importo del contributo a lire 181.690.000; in seguito ad accertamenti ed ispezioni amministrative presso la ricorrente era emerso che quest'ultima non aveva completato il progetto entro il 31.8.90- di cui agli artt. 8 e 12 della circolare del 3.10.97 e al punto 1 della circolare del 18.11.98, in quanto a tale data non risultavano effettuati i pagamenti atteso che erano state emesse cambiali (dalla Bridge Consulting) con incassi avvenuti dopo la scadenza del termine del 31.8.1999; da tali ispezioni era emerso che tra il costo totale del progetto indicato e quello riconosciuto dal Ministero vi era una riduzione superiore al 30%; la consegna dei titoli cambiari non equivaleva a pagamento, avendo la cambiale natura di titolo di credito e non di mezzo di pagamento; non era fondato il rilievo della società per il quale il momento dell'incasso era fatto estraneo all'ambito del controllo dell'amministrazione, rientrando invece l'individuazione della scadenza di tale termine nell'ambito dispositivo e discrezionale dei privati, dato che trattandosi di contributi pubblici era doveroso il controllo dell'amministrazione sull'effettività del pagamento nel termine stabilito; era irrilevante il rilascio delle quietanze liberatorie da parte dei creditori; correttamente le somme oggetto delle cambiali non erano state contabilizzate ai fini del calcolo della percentuale calcolata del 30% di riduzione del costo totale del progetto riconosciuto dal Ministero rispetto a quello indicato nel modulo della domanda; di conseguenza era da disattendere anche la domanda risarcitoria.

La Segno Associati s.a.s. ricorre in cassazione con due motivi, illustrati con memoria. Resiste il Ministero con controricorso, illustrato con memoria. RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1324, 1362, 1363, ss, c.c. in relazione all'interpretazione delle circolari ministeriali nn. 2791193, 900419 e 900318, dei regolamenti comunitari relativi ai F.E.S.R., per il periodo 1994-1999, nonché nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, n.4, c.p.c. Al riguardo, la ricorrente si duole che la Corte d'appello non abbia fatto corretto uso delle regole ermeneutiche contrattuali nell'interpretare le suddette circolari, quali atti amministrativi unilaterali, in quanto: le varie circolari ministeriali richiamate in materia, le decisioni della Commissione europea del 29.7.94 e del 15.11.95, e i regolamenti CEE del Consiglio del 1988 e quello di modifica del 1993, nulla prevedevano e disponevano in ordine alle modalità di attuazione dei pagamenti in questione, alla documentazione giustificativa richiesta e al significato da attribuire al sostantivo "pagamenti"; l'unico riferimento temporale è contenuto nell'art. 7 della decisione del 15.11.95 secondo il quale le spese per il contributo comunitario avrebbero dovuto essere specificamente impegnate entro il 31.12.99 e contabilizzate entro il 31.12.01, sicché il riferimento al diverso termine del 31.8.99, ai fini della verifica dei pagamenti, non era corretto; la distinzione contenuta nell'allegato della circolare 900419 - dichiarazione riepilogativa delle spese sostenute- tra le spese inerenti al personale, che devono essere interamente sostenute, e le altre spese da rendicontare, confermerebbe la suesposta difesa circa l'irrilevanza del termine del 31.2.99, in ordine alla trasmissione della documentazione finale di spesa, delle attestazioni e delle perizie richieste.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1195, 1198, 1199, 1988, 2735, c.c., per aver la Corte d'appello escluso che il rilascio di quietanze liberatorie da parte dei fornitori entro il 31.8.99 comportasse l'estinzione dell'obbligazione anche nel caso di rilascio di titoli cambiari, emessi prima della suddetta data, ma scaduti e portati all'incasso successivamente, configurandosi la fattispecie della cessione di cambiali in luogo di adempimento caratterizzata dalla volontà di conferire ai titoli efficacia pro-soluto.

Il ricorso è infondato. Circa il primo motivo, la società ricorrente allega una serie di circolari afferenti ad aiuti comunitari alle imprese, e regolamenti comunitari per desumerne un'interpretazione dell'art. 8 della circolare n. 2791193 del 30.10.97 circa la proposizione: il progetto s'intende completamente realizzato se siano state integralmente pagate tutte le spese relative al progetto, contrapposta a quella adottata dalla Corte d'appello. La doglianza è inammissibile. Al riguardo, non è censurabile la motivazione secondo la quale il rilascio di cambiali con scadenze successive al termine del 31.8.99 non integrava un effettivo pagamento.

Invero, la ricorrente, attraverso il richiamo dei vari documenti, tende a conseguire una diversa interpretazione dei fatti; in particolare, tali documenti, per il loro contenuto, non incidono sull'interpretazione del predetto art. 8, la cui chiara formulazione semantica non suscita alcun dubbio sulla necessità di effettuare il pagamento delle spese in questione entro il termine del 31.8.99.Il secondo motivo è infondato. Invero, nella fattispecie non può sostenersi che l'emissione di titoli cambiari, sebbene con il contestuale rilascio di quietanze liberatorie da parte dei creditori, con scadenza successiva al 31.8.99, abbia comportato l'estinzione dell'obbligazione di pagamento.

Secondo l'orientamento di questa Corte- cui il collegio intende dare continuità- in ipotesi di cessione di cambiali in luogo dell'adempimento, la volontà di conferire ai titoli efficacia pro soluto, con conseguente immediata estinzione dell'obbligazione di pagamento, deve essere espressa in modo univoco ed inequivocabile, mentre nel caso più comune di cessione pro so/vendo l'estinzione dell'obbligazione originaria si verifica solo con la riscossione del credito verso il debitore ceduto, con conseguente onere di quest'ultimo, in applicazione dell'art. 2697, secondo comma, cod. civ., di provare non solo la cessione, ma anche l'intervenuta estinzione del debito (Cass., n. 7820/15).

Nella cessione pro so/vendo di un credito in luogo di adempimento, l'estinzione dell'obbligazione originaria si verifica solo con la riscossione del credito verso il debitore ceduto e, pertanto, in applicazione dell'art. 2697, secondo comma, cod. civ., il fallimento che agisca per la revocatoria della cessione del credito e per le restituzioni deve dare la prova della riscossione del credito (Cass., n. 9141/07). Ora, nel caso concreto, il mero rilascio delle quietanze liberatorie non esprime la volontà inequivoca di conferire efficacia solutoria alla cessione dei titoli cambiari, al fine di inferirne l'estinzione dell'obbligazione di pagamento.

Inoltre, sul punto specifico il ricorso è anche carente di autosufficienza in quanto non è stato trascritto il contenuto integrale di tali quietanze, dato che il ricorso contiene solo un generico riferimento all'attestazione nelle quietanze del "pagamento integrale delle spese". Invero, la dichiarazione che il creditore rilasci al debitore di avvenuta ricezione in pagamento di un assegno bancario non costituisce quietanza liberatoria in senso tecnico, a prescindere dal nomen che il dichiarante le abbia attribuito, trattandosi di una mera dichiarazione di scienza asseverativa del fatto della ricezione dell'assegno, ma non anche dell'effetto giuridico dell'adempimento dell'obbligazione, il quale consegue solo alla riscossione della somma portata dal titolo (Cass., n. 1572/19).

Tale principio può essere analogicamente esteso alla consegna di cambiali, quali titoli di credito, ricorrendo la medesima ratio. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 7200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma lquater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a