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Ordinanza — n. 9737/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declares case extinguished without ruling on compensation dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9737/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished following the appellant's lawyer's formal withdrawal on November 23, 2021. The underlying dispute involved an expropriation compensation claim where the appellant contested the amount, but the appellate court had already reduced the awarded sum. Since the withdrawal was made with a special power of attorney, the court applied Article 390 of the Code of Civil Procedure to terminate the proceedings without addressing the merits or assigning costs.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 702 bis c.p.c.: When a party withdraws a cassation appeal with a special power of attorney, the judgment is extinguished without substantive review.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal extinguishment of proceedings special power of attorney expropriation compensation Code of Civil Procedure ritiro dell'istanza giudiziaria impugnazione di decisioni amministrative decadenza dal diritto di regresso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
A seguito della rinuncia al ricorso del difensore del ricorrente, munito di procura speciale, in applicazione dell'art. 390 c.p.c., deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio.
Art. 702 bis c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., Camillo Murmura proponeva opposizione al decreto di esproprio, emesso in data 09/10/2013 dal Comune di Filogaso, contestando nel quantum l'indennità liquidata, pari ad € 38.830,20.
D.P.R. n. 115 del 2002
13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass., Sez.
art. 702 bis c.p
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., Camillo Murmura proponeva opposizione al decreto di esproprio, emesso in data 09/10/2013 dal Comune di Filogaso, contestando nel quantum l'indennità liquidata, pari ad € 38.830,20.
art. 390 c.p
A seguito della rinuncia al ricorso del difensore del ricorrente, munito di procura speciale, in applicazione dell'art. 390 c.p.c., deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, n. 25485 del 12/10/2018
115 del 2002 (Cass., Sez. 5, n. 25485 del 12/10/2018).
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 18976/2025 — snciv
Cassation appeal dismissed due to plaintiff's unilateral waiver of the case, extinguishing standing to act.
Ordinanza — n. 23109/2022 — snciv
Cassation court allows opposition to expropriation estimate filed before 30-day viewing term expires.
Ordinanza — n. 24860/2023 — snciv
Cassation appeal dismissed for procedural defect due to missing notification report and non-compliant document submission.
Ordinanza — n. 16807/2022 — snciv
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of defense by the condominium defendant. The appeal was declared inadmissible because the respondent condominium did not participate in the proceedings. The court ruled that the appeal could be defined in form without examining the merits of the cost compensation claim. The decision establishes that non-participation by the opposing party precludes the review of cost allocation arguments. The ruling confirms that procedural defects render the appeal inadmissible under Italian civil procedure law. The court emphasized the necessity of active defense for cost compensation claims to be valid. The judgment highlights the importance of procedural compliance in civil litigation matters. The outcome reinforces the strict application of admissibility rules in cassation proceedings. The case illustrates the consequences of failing to appear in court. The decision serves as a warning about the risks of non-participation in legal disputes.
Decreto — n. 27811/2024 — snciv
Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal of the case by the Ministry of Interior.

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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 22053/2016 promosso da Camino Murmura, elettivamente domiciliato in Roma, via Fulcieri Paulucci dè Calboli 5, presso lo studio dell'avv. Eva Utzeri, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso e in data 22/11/2021; - ricorrente - contro Comune di Filogaso, in persona del sindaco pro tempore; - intimato - avverso l'ordinanza n. cron. 2340/2016 della Corte di appello di Catanzaro, depositata e notificata il 20/07/2016; udita la relazione della causa svolta nell'udienza camerale del 24/11/2021 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., Camillo Murmura proponeva opposizione al decreto di esproprio, emesso in data 09/10/2013 dal Comune di Filogaso, contestando nel quantum l'indennità liquidata, pari ad € 38.830,20. La Corte di appello di Catanzaro, discostandosi dalle conclusioni della CTU espletata, liquidava l'indennità in I: 39.225,00, condannando l'Amministrazione a pagare, a titolo di differenza rispetto a quanto già versato, una somma grandemente inferiore a quella richiesta dal ricorrente.

Avverso tale sentenza, Camillo Murmura ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Il Comune, nonostante la ritualità della notifica, è rimasto intimato. Con atto datato 23/11/2021, il difensore del ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, in forza di procura speciale in calce al ricorso e di successiva procura speciale, datata 22/11/2021, comprendente espressamente tale facoltà.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A seguito della rinuncia al ricorso del difensore del ricorrente, munito di procura speciale, in applicazione dell'art. 390 c.p.c., deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio. Nessuna statuizione sulle spese di lite deve essere adottata, tenuto conto che il Comune di Filogaso è rimasto intimato. La declaratoria di estinzione esclude l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass., Sez. 5, n. 25485 del 12/10/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso il 24 novembre 2021 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, tenutasi con