Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal; costs shared between parties per procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe plaintiff, E.A.V. Ente Autonomo Volturno, withdrew its cassation appeal against the second-instance court's rejection of an arbitration award. The court declared the proceedings extinguished under Article 390 of the Code of Civil Procedure. Consequently, litigation costs were fully compensated between the parties rather than assigned to one side.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Upon withdrawal of the cassation appeal by the applicant, the proceedings are extinguished and costs are shared between the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso n. 03007/2016 promosso da E.A.V. Ente Autonomo Volturno s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, corso Trieste 16, presso lo studio degli avvocati Michele De Cilia e Salvatore Napolitano, rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Contieri in virtù di procura speciale a margine del ricorso per cassazione; - ricorrente - contro Consorzio Ascosa Quattro in liquidazione, in persona dei liquidatori legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, largo A.
Sarti 4, presso "Capponi e Di Falco Studio Legale Associato", rappresentato e difeso dagli avvocati Bruno Capponi, Domenico Di Falco e Antonio Magliocca, in virtù di procura speciale a margine del controricorso; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 5905/2015 della Corte di appello di Roma, depositata il 27/10/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2021 dal \«? Consigliere ELEONORA REGGIANI; letti gli atti del procedimento in epigrafe; SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'E.A.V. Ente Autonomo Volturno s.r.l. ha impugnato davanti alla Corte di appello di Roma il lodo parziale e il lodo definitivo, pronunciati nella lite azionata dal Consorzio Ascosa Quattro con domanda di arbitrato, in virtù della clausola compromissoria contenuta nella convenzione stipulata per l'affidamento dei lavori occorrenti all'ammodernamento e al potenziamento della Ferrovia Alifana.
Il Consorzio Ascosa Quattro, nel costituirsi, ha chiesto il rigetto delle domande avversarie. Con sentenza n. 5905/2015, depositata il 27/10/2015, la Corte di appello di Roma ha rigettato l'impugnazione. Avverso tale statuizione, l'E.A.V. Ente Autonomo Volturno s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi. Il Consorzio Ascosa Quattro si è difeso con controricorso. La ricorrente ha successivamente depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal proprio rappresentante e dai difensori nominati, recante in calce il visto per accettazione della controparte.
RAGIONI DELLA DECISIONE A seguito della rinuncia al ricorso della ricorrente, in applicazione dell'art.390 c.p.c., deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio. Le spese di causa vanno interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'intervenuta accettazione del controricorrente. La declaratoria di estinzione esclude l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass., Sez. 5, n. 25485 del 12/10/2018). P.Q. M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio; compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso il 24 novembre nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile dellQt8&uprepa qiqnsazione, tenutasi con modal