Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal by the appellant company on January 25, 2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following a formal withdrawal by the appellant, MCM Holding, on January 25, 2022. The underlying dispute involved a put option agreement where the appellant sought to challenge the obligation to repurchase shares based on alleged nullity due to a 'leonine pact' and excessive burden. The court ruled that the procedural outcome was finalized by the parties' mutual agreement to abandon the litigation, thereby precluding any substantive review of the contract's validity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391, comma 1, cod. proc. civ.; Art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.; The cassation procedure is extinguished when the appellant formally renounces the appeal, provided the renunciation is accepted by the respondent and the court lacks the power to rule on litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso n. 26386/2018 proposto da: MCM Holding nella persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Genoveffa Sellitti e Fabrizio Imbaderlli, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Roma, via Porta Pinciana, n. 4, per procura a margine del ricorso per cassazione. - ricorrente - e J.O.B. - Joint Oriented Business s.r.I., in liquidazione, nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Sante Calza e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Roma, via Montopoli, n. 31, in virtù di procura speciale alle liti a margine del controricorso. - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di ROMA, n. 3254/2018, pubblicata il 16 maggio 2018, notificata in data 7 giugno 2018; udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2022, dal Consigliere Lunella Caradonna;
FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza del 16 maggio 2018, la Corte d'appello di Roma ha rigettato l'appello proposto dalla società MCM. Holding avverso l'ordinanza ex art. 702 ter cod. proc. civ. emessa dal Tribunale di Roma il 14 giugno 2011.
2. Il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda proposta dalla 3.0.B., avente ad oggetto l'obbligo di riacquisto in capo alla MCM Holding delle azioni vendute dalla J.O.B., esercitando una opzioni put (un'opzione di vendita a prezzo predeterminato, pari a quello di acquisto maggiorato del 10%), condannando la società appellante al pagamento della somma di euro 1.078.000,00, oltre interessi al tasso legale dal 17 gennaio 2011.
3. La Corte d'appello, per quel che rileva in questa sede, ha affermato che l'acquisto delle azioni di proprietà della Lesmed da parte della società J.O.B. e il pagamento del prezzo era dimostrato sia dalla stessa scrittura privata sottoscritta tra la M.C.M. Holding s.p.a. e la J.O.B. s.r.l. il 27 ottobre 2008, che dava atto che in data 24 ottobre 2008 erano state acquistate n. 1.000.000 azioni della Lesmed al prezzo di euro 980.000,00, sia dall'ordine di acquisto numero XDF/8/560 impartito dalla J.O.B. alla Banca Monte dei Paschi di Siena e dalla sua esecuzione con addebito in conto corrente n. 13442 della filiale di Roma AG 1 della medesima Banca.
4. I giudici di secondo grado, inoltre, hanno evidenziato che la clausola n. 5 della scrittura privata del 27 ottobre 2008 non conteneva una condizione meramente potestativa, perchè l'opzione put era riequilibrata dall'opzione cali, con la conseguenza che ad entrambi i contraenti era attribuito un potere decisionale esercitabile solo entro un certo tempo e con un'alea reciproca e hanno escluso la sussistenza dei presupposti della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, in ragione del tenore letterale dell'art. 6 della contestata scrittura e dell'applicazione dell'art. 1469 cod. civ., trattandosi di contratto aleatorio, sia per la sua natura, che per espressa volontà delle parti.
5. La società MCM Holding ha proposto ricorso per cassazione, con atto affidato a quattro motivi.
6. La società J.O.B. - Ioint Oriented Business, in liquidazione, ha depositato controricorso.
7. La Procura Generale della Corte di Cassazione ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.
8. Il ricorso è stato esaminato in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, secondo la disciplina dettata dall'art. 23, comma 8 bis, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., nonché all'art.1331 cod. civ. e all'art. 83 quater del decreto legislativo n. 58/1998, per avere omesso di valutare che la scrittura del 27 ottobre 2008, conteneva una mera promessa di vendita e che la stessa costituiva solo un preliminare, con la conseguenza che il promittente acquirente poteva chiedere o la risoluzione del contratto o esperire l'azione di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto ex art. 2832 cod. civ.; che non si era verificato alcun trasferimento della proprietà e ciò valeva anche per le opzioni put e cali; che l'acquisto delle azioni doveva avvenire con l'esercizio dell'opzione e a mezzo intermediario finanziario, quest'ultimo previsto dall'art. 83 quater del decreto legislativo n. 58/1998; la Corte d'appello aveva omesso di considerare che la domanda di adempimento presupponeva la necessità della partecipazione all'operazione della prestazione del terzo intermediario e che la J.O.B. non aveva dato la prova di avere rispettato la procedura di cui all'art. 83 del decreto legislativo citato.
2. Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, in relazione agli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., nonché agli artt. 1421 e 2265 cod. civ., per avere omesso ogni pronunzia sull'eccezione di nullità della scrittura per violazione del divieto del patto leonino, nullità che ex art. 1421 cod. civ., poteva essere rilevata d'ufficio dal Giudice, in ogni stato e grado del giudizio, indipendentemente dall'attività assertiva della parte e oltre i termini per le eccezioni stabiliti dal codice di rito; la clausola di cui all'art. 5 della scrittura del 27 ottobre 2008 era nulla perché implicava l'esclusione della società dalla partecipazione alle perdite, poiché essendo stato il prezzo predeterminato indipendentemente dalle variazioni di mercato e dall'andamento della società, la J.O.B. non avrebbe mai potuto perdere alcunché, ma solo lucrare gli utili di tale partecipazione; nel caso in esame, inoltre la J.O.B. era divenuta socio della Iesmed (oggi Meridie) e aveva pure partecipato all'amministrazione della Iesmed designando, nel 2008, un consigliere di sua fiducia nel consiglio di amministrazione della Iesmed, come documentato in atti.
3. Con il terzo motivo la società ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo, rilevante ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ., per avere omesso di esaminare l'esclusione della J.O.B. dalle perdite della Iesmed e per avere omesso la delibazione della eccezione di nullità dell'art. 5 del contratto del 27 ottobre 2008; il patrimonio netto della Iesmed/Meridie aveva subito dal 13 settembre 2008 al 13 settembre 2011 un decremento di euro 1.336.447, lievitato al 30 giugno 2011 di ulteriori euro 1.637.396, portando il decremento complessivo ad euro 2.973.843, dati destinati ad aggravarsi in considerazione delle risultanze dei bilanci consolidati, adottati da Meridie a partire dall'esercizio 2009.
4. Con il quarto motivo la società ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo rilevante ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per avere omesso di esaminare le perdite determinatesi sul valore di mercato delle azioni Iesmed, che avevano causato la nullità dell'opzione ed inficiato l'obbligo di riacquisto e di pagamento del prezzo.
5. Con atto depositato in data 25 gennaio 2022, la società ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione.
6. La rinuncia è formalmente perfetta, in quanto sottoscritta dal procuratore della società ricorrente e dal legale rappresentante di quest'ultima, ed è stata accettata, con la sottoscrizione del liquidatore della società controricorrente e del suo procuratore. Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza nessun provvedimento sulle spese, atteso che l'adesione alla rinuncia preclude alla Corte la 40U-t24Amti-Vtle- possibilità di daimaim.'le spese di lite. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia a