Ordinanza Interlocutoria — n. 9409/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAERLOCUTORIA sul ricorso n. 3679\2020 proposto da NITE s.r.l. (CF 08133160963), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa per procura in calce al ricorso, dagli avv. Alessandro Saverio Esposito e Luigi Esposito, con i quali elettivamente domicilia in Roma alla via Monte Zebio n. 28, presso lo studio dell'avv. Gaetano Alessi - ricorrente - contro FALLIMENTO PULAK s.r.l. (CF 08234580960), in persona del curatore p.t., rapp.to e difeso per procura in calce al ricorso dall'avv. Diana Burroni, elettivamente domiciliato in Roma al viale Carso n. 57 presso lo studio dell'avv.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza Interlocutoria — n. 9409/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza Nite s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Resiste la curatela mediante controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: Deve preliminarmente osservarsi che il Tribunale ha richiamato, nel motivare il provvedimento impugnato, la sentenza n. 1616 del 2019 con la quale la Corte di appello di Milano aveva disatteso la domanda riconvenzionale della Nite s.r.l. volta ad ottenere l'accertamento della violazione del diritto di prelazione ad essa spettante e del riscatto dell'immobile ceduto dalla Vanity s.r.l. alla Pulak s.r.l.
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ERLOCUTORIA sul ricorso n. 3679\2020 proposto da NITE s.r.l. (CF 08133160963), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa per procura in calce al ricorso, dagli avv. Alessandro Saverio Esposito e Luigi Esposito, con i quali elettivamente domicilia in Roma alla via Monte Zebio n. 28, presso lo studio dell'avv. Gaetano Alessi - ricorrente - contro FALLIMENTO PULAK s.r.l. (CF 08234580960), in persona del curatore p.t., rapp.to e difeso per procura in calce al ricorso dall'avv. Diana Burroni, elettivamente domiciliato in Roma al viale Carso n. 57 presso lo studio dell'avv.
Federico Monaco - controricorrente - avverso la sentenza n. 11750/19, pubblicata in data 18 dicembre 2019, del Tribunale di Milano; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2021 dal relatore dr. Aldo Ceniccola. Rilevato che: Con sentenza n. 11750 del 18 dicembre 2019 il Tribunale di Milano respingeva l'opposizione al passivo del fallimento Pulak s.r.l. proposta dalla Nite s.r.I., confermando integralmente il decreto di esecutività dello stato passivo. Il Tribunale evidenziava che la Nite s.r.I., con la domanda di ammissione al passivo, aveva fatto valere il diritto alla restituzione dei canoni di locazione versati alla Pulak s.r.I., divenuta proprietaria di un immobile originariamente appartenente alla Vanity s.r.I., in violazione del diritto di prelazione spettante alla ricorrente.
Secondo quest'ultima, dunque, il riconoscimento retroattivo del diritto di riscatto avrebbe comportato l'obbligo a carico della Pulak s.r.l. di restituire i canoni incassati. Il Tribunale osservava che il giudizio che avrebbe dovuto condurre all'accertamento della violazione del diritto di prelazione, tuttavia, si era concluso negativamente per la ricorrente: sia il Tribunale di Milano (con la sentenza n. 5692/2018), sia la Corte territoriale (con la sentenza n. 1616 del 2019), avevano, infatti, disatteso la domanda riconvenzionale con la quale la Nite s.r.l. aveva chiesto l'accertamento della violazione del diritto di prelazione ad essa spettante; inoltre le iniziative della Nite s.r.I., volte ad impedire la vendita all'asta del bene, vendita poi effettivamente avvenuta in data 19.4.2018, avevano avuto esito negativo.
Non avendo dunque la Nite s.r.l. esercitato il diritto di riscatto ed essendo il bene di proprietà della Pulak s.r.I., la prima, secondo il Tribunale, non poteva, tramite la domanda di ammissione al passivo, esercitare alcun diritto riguardo ai canoni di locazione corrisposti. Il Tribunale precisava, infine, che la domanda con la quale l'opponente, nelle note conclusive, aveva mutato la causa petendi, facendo valere una pretesa risarcitoria di natura aquiliana, in conseguenza del reato di truffa asseritamente commesso ai suoi danni, era del tutto nuova e dunque inammissibile, tanto più che la responsabilità della controparte era stata solo genericamente invocata, senza allegare con precisione né la condotta, né il nesso causale, né il danno evento, né le eventuali conseguenze dannose.
Avverso tale sentenza Nite s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Resiste la curatela mediante controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: Deve preliminarmente osservarsi che il Tribunale ha richiamato, nel motivare il provvedimento impugnato, la sentenza n. 1616 del 2019 con la quale la Corte di appello di Milano aveva disatteso la domanda riconvenzionale della Nite s.r.l. volta ad ottenere l'accertamento della violazione del diritto di prelazione ad essa spettante e del riscatto dell'immobile ceduto dalla Vanity s.r.l. alla Pulak s.r.l.
Il Tribunale, in particolare, ha rilevato che, siccome la Nite s.r.l. non era divenuta proprietaria dell'immobile, visto l'esito del giudizio innanzi alla Corte di Appello (precisando che non risultava proposto alcun gravame avverso tale sentenza), l'opponente non poteva far valere, in sede di ammissione al passivo, alcun diritto alla restituzione dei canoni versati alla Pulak, risultando quest'ultima a buon diritto la proprietaria dell'immobile. Poiché, tuttavia, avverso la sentenza della Corte di appello è stato proposto ricorso per cassazione (rubricato al n.r.g. 38088 del 2019), reputa il Collegio opportuno che il presente giudizio, che presenta pregnanti profili di connessione con quello appena menzionato, sia trattato congiuntamente ad esso.
Ne va pertanto disposto il rinvio a nuovo ruolo, così da consentire che i due giudizi siano decisi nella stessa adunanza camerale.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, onde permettere che essa sia trattata congiuntamente con quella di cui al R.G. n. 38088/19. Così deciso in Roma nella camera di