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Decreto — n. 9317/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court declares lawsuit dismissed due to plaintiff's formal withdrawal under Civil Procedure Code articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 9317/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the lawsuit between the Del Duca family and UnipolReca dismissed via decree. The plaintiffs formally withdrew their appeal, which the court validated as meeting the statutory requirements for withdrawal. Consequently, the proceedings were extinguished without any ruling on litigation costs since the opposing party accepted the withdrawal.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's formal withdrawal of an appeal satisfies the requisite conditions for extinguishing the proceedings, thereby terminating the case without further adjudication on merits or costs.

Parole chiave

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Civil Procedure Code formal withdrawal of appeal extinction of proceedings plaintiff's voluntary dismissal Italian Court of Cassation condono delle spese procedurali anticipo delle spese revoca del gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3551/2019 R.G. proposto da Roberto DEL DUCA,Emiliano DEL DUCA e Carla Emanuela ROSSINI rappresentatie difesi da gli Avv. Massimiliano PACIFICO e Paola BASTIANELLI, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via G. Mazzini, n.27; –ricorrenti – contro UNIPOLREC spa (già UNIPOL BANCA ) , rappresentat a e difes a dall’Avv. Antonio FORNARO, con domicilio eletto in Roma, via Pomezia, 11, presso lo studio dell’Avv. Raffaele GRASSIA; –controricorrente – letta la rinuncia al ricorso e l’accettazione del la controricorrente ; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 21/03/2022