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Decreto — n. 9315/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal under Civil Procedure Code articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 9315/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The plaintiff, Paul Okoro, represented by Rosaria Tassinari, submitted a request to withdraw the appeal against the Ministry of the Interior, while the Ministry only filed a notice of appearance without a counter-appeal. The court ruled that the withdrawal met the statutory requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code, necessitating the termination of the case without further adjudication on the merits.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; A party's formal withdrawal of an appeal satisfies the statutory requirements for extinguishing the proceedings, thereby terminating the case without substantive judgment.

Parole chiave

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Civil Procedure Code formal withdrawal extinguishment of proceedings appeal termination plaintiff renunciation ripetibili dell'avvocato ritiro a seguito di transazione assistenza giudiziaria internazionale

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
D.L. n. 68 of 2016
Law n. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9502/2021 R.G. proposto da Paul OKORO , rappresentato e difeso dall’Avv. Rosaria TASSINARI, con domicilio eletto presso il suo studio in Forlì,via G. Matteotti, n.115; –ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE dello STATO; –resistente – letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e considerato che il Ministero non ha depositato controricor so, ma solo atto di costituzione 9n vista della eventuale partecipazione all’udienza di discussione; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 21/03/2