Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 8815/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under civil procedure code.

Numero d'incarto Decreto — n. 8815/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the lawsuit extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The plaintiff, CF Liberty Servicing Spa, submitted a request to withdraw the proceedings, which the court found to meet the requirements of the Civil Procedure Code. Consequently, the judge issued a decree stating the case is closed without ruling on costs or merits.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code: A party's withdrawal of an appeal, if made with the requisite formalities, results in the immediate extinction of the proceedings without further judicial intervention.

Parole chiave

Generato dall'IA
Civil Procedure Code withdrawal of appeal extinction of proceedings plaintiff's withdrawal decreto di estinzione condono delle spese procedurali conseguenze del ritiro abbandono definitivo del procedimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24952/2021 R.G. proposto da CF LIBERTY SERVICING SPA, rappresentatae difesa da gli Avv. Silvia DOLCINI e Sergio GONELLI, con domicilio eletto in Roma, viale Delle Milizie, n. 22, presso lo studio dell’ Avv. Walter ARONICA; –ricorrente – contro Fallimento LOT.IM. LOTTIZZAZIONI IMMOBILIARI S.R.L.; –intimato – letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, conve rtito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Così deciso in Roma,il 16/03/2022