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Ordinanza — n. 8127/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows late interest claim in bankruptcy via incidental appeal due to teleological planarity with capital claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8127/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the main appeal against a bankruptcy court's rejection of interest claims but allowed an incidental appeal regarding the admissibility of those claims. The appellant argued that interest, being accessory to the capital, could not be introduced late under procedural rules, while the opposing party contended the claim was a valid amendment. The court ruled that because the interest claim stems from the same factual scenario as the capital claim, it satisfies the requirement of teleological planarity and is therefore admissible.

Regesto Legislator

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Art. 183 cod. proc. civ.; Art. 101 I. fall.: The introduction of an accessory right like interest in a bankruptcy proceeding is admissible if it maintains teleological planarity with the original capital claim, provided it does not compromise the opponent's defensive potential.

Parole chiave

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bankruptcy proceedings incidental appeal teleological planarity accessory rights procedural admissibility interest claims division of estate ipoteca

Disposizioni normative citate

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Art. 183 cod. proc. civ.
Il secondo motivo del ricorso incidentale lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 183 cod. proc. civ. e dell'art.
Art. 101 I. fall.
proponeva domanda di insinuazione tardiva, ex art. 101 I. fall., allo stato passivo del Fallimento di Cauti Sergio per ottenere l'ammissione in via ipotecaria, ai sensi dell'art.
Art. 2817 cod. civ.
fall., allo stato passivo del Fallimento di Cauti Sergio per ottenere l'ammissione in via ipotecaria, ai sensi dell'art. 2817 cod. civ., del credito di C 124.591,66 (di cui C 106.879,70 per capitale e il residuo per spese) oltre interessi.
Art. 2855 cod. civ.
lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2855 cod. civ. e dell'art.
art. 2817 cod. civ
fall., allo stato passivo del Fallimento di Cauti Sergio per ottenere l'ammissione in via ipotecaria, ai sensi dell'art. 2817 cod. civ., del credito di C 124.591,66 (di cui C 106.879,70 per capitale e il residuo per spese) oltre interessi.
art. 183 c.p
La corte del merito ha invece dichiarato inammissibile la domanda di ammissione del credito per interessi, proposta per la prima volta da Ipposervice con la memoria ex art. 183 c.p.c., ritenendo che integrasse una non consentita mutatio libelli.
art. 115 cod. proc. civ
Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ.
art. 2855 cod. civ
lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2855 cod. civ.
art. 112 cod. proc. civ
e dell'art. 112 cod. proc. civ., evidenziando che, con l'originaria domanda ex art.
art. 2855 c.c
del provvedimento impugnato), ha disposto la collocazione in via ipotecaria del solo credito di C 106.879,70 corrispondente al capitale, omettendo di pronunciare sulle voci richieste a titolo di rimborso spese, ancorché l'art. 2855 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 07/09/2020, n. 18546
Come precisato da Cass. 07/09/2020, n. 18546, nel processo civile di cognizione, ciò che rende ammissibile l'introduzione in giudizio da parte dell'attore di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere (ed anche oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art.183 cod.
Sez. U 15/06/2015, n. 12310
Tale principio si salda con quanto statuito da Sez. U 15/06/2015, n. 12310, secondo cui «La modificazione della domanda ammessa ex art.
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Testo completo

2021 ORDINANZA sul ricorso n. 12613\2015 proposto da FALLIMENTO CAUTI SERGIO (CF 00091140699), in persona del curatore, rapp.to e difeso per procura a margine del ricorso dall'avv. Franca Di Felice, elettivamente domiciliata in Roma al viale Parioli 79/H presso lo studio dell'avv. Maria Cristina Bello - ricorrente - contro IPPOSERVICE s.r.l. (CF 01333910428), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa per procura in calce al controricorso dall'avv. Paolo Di Giovanni, elettivamente domiciliata in Roma al viale Gorizia n. 52 presso lo studio dell'avv.

Alberto 3annoni Sebastiani - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1233/14 del 26 novembre 2014, della Corte di appello di L'Aquila; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2021 dal relatore dr. Aldo Ceniccola. Rilevato che: Ipposervice s.r.l. proponeva domanda di insinuazione tardiva, ex art. 101 I. fall., allo stato passivo del Fallimento di Cauti Sergio per ottenere l'ammissione in via ipotecaria, ai sensi dell'art. 2817 cod. civ., del credito di C 124.591,66 (di cui C 106.879,70 per capitale e il residuo per spese) oltre interessi.

Il credito era preteso in forza della sentenza del Tribunale di Chieti n. 64 del 2003, che, definendo il giudizio di divisione del compendio immobiliare relativo all'eredità di Guido Cauti - originariamente pendente fra i due figli ed eredi del de cuius, Enrico e Carlo Cauti, e proseguito, a seguito della morte di entrambi, da un lato da Ipposervice, acquirente delle quote ereditarie di Enrico, e dall'altro dagli eredi di Carlo (fra cui il fallito Sergio Cauti e, per lui, dal Fallimento che ne aveva acquisito la quota) - aveva assegnato gli immobili a questi ultimi, ponendo nel contempo a loro carico solidale l'obbligo di pagamento della somma, garantita dall'ipoteca legale, attribuita alla società a conguaglio.

Il Tribunale, con sentenza del 26.2.2013, ammetteva il credito per capitale e spese al chirografo, sul rilievo che l'ipoteca legale era stata iscritta solo dopo la sentenza dichiarativa ed era dunque inopponibile al Fallimento ai sensi dell'art. 45 I. fall., e rigettava la domanda avente ad oggetto il pagamento degli interessi. L'appello proposto da Ipposervice contro la decisione è stato parzialmente accolto dalla Corte d'appello di L'Aquila, che ha riconosciuto rango ipotecario al credito per sorte già ammesso, mentre ha confermato il rigetto della domanda di ammissione del credito per interessi.

Quanto al motivo d'appello accolto, il giudice del gravame - premesso che, ai sensi dell'art. 2817, comma 10 n. 2 c.c., ai condividenti spetta l'ipoteca legale per il pagamento dei conguagli sugli immobili assegnati agli altri condividenti - ha rilevato: che il giudizio di divisione era stato instaurato nei confronti del curatore del fallimento di Sergio Cauti e che il Tribunale di Chieti aveva condannato il Fallimento, in solido con gli altri coeredi di Carlo Cauti, a pagare ad Ipposervice la somma di C 106.879,70; che il capo relativo all' attribuzione degli immobili aveva natura costitutiva, sicché il diritto della società al pagamento era sorto proprio a seguito della sentenza; che poteva aggiungersi, in base ad un'ulteriore ratio decidendi, che l'art. 45 I. fall. non era applicabile nella specie anche perché la domanda di divisione ereditaria era stata trascritta anteriormente al fallimento, con conseguente opponibilità alla massa del capo della sentenza, di natura dichiarativa e avente efficacia ex tunc, che aveva pronunciato lo scioglimento della comunione, i cui effetti, ivi compreso quello discendente dall'iscrizione ipotecaria (che, essendo di natura legale, andava compiuta d'ufficio, indipendentemente dall'intervento dell'interessato) retroagivano alla data della trascrizione.

La corte del merito ha invece dichiarato inammissibile la domanda di ammissione del credito per interessi, proposta per la prima volta da Ipposervice con la memoria ex art. 183 c.p.c., ritenendo che integrasse una non consentita mutatio libelli. Avverso la sentenza, pubblicata il 26.11.2014, il Fallimento di Cauti Sergio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Ipposervice s.r.l. ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale fondato su due motivi. Considerato che:

1. Il primo motivo del ricorso principale lamenta la violazione degli artt. 2817, 2643, 2644, 2646, 2652, 2654, 2843 e 2909 cod. civ., e dell'art. 45 I. fall. (in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.). Il Fallimento rileva che la sentenza del tribunale di Chieti, che non ha assegnato a Ipposervice s.r.l. un immobile, ma le ha attributo solo un conguaglio assistito da ipoteca legale ex art. 2817, n. 2, cod. civ., ha natura costitutiva ed efficacia ex nunc, con la conseguenza che l'efficacia della garanzia non potrebbe retroagire a una data anteriore a quella di emissione della pronuncia: da ciò deriverebbe la piana applicabilità dell'art. 45 I.fall., che esclude l'opponibilità al fallimento di una formalità perfezionatasi in data successiva all'apertura del concorso, senza che assuma alcun rilievo la partecipazione del curatore al giudizio divisorio.

2. Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ. e degli artt. 2817, 2644, 2646, 2652, 2654, 2655, 2697 e 2843 cod. civ., nonché dell'art. 45 I. fall. (ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.), per avere la corte di appello posto a fondamento della seconda ratio decidendi una circostanza (l'avvenuta trascrizione della domanda di divisione in data anteriore alla sentenza dichiarativa) meramente allegata, ma non documentata da Ipposervice, che avrebbe inoltre omesso di dimostrare di aver annotato, a margine di detta trascrizione, il proprio acquisto delle quote ereditarie, intervenuto nelle more del giudizio divisionale.

3. Il primo motivo è infondato, per la semplice ed evidente ragione che l'art. 45 I. fall. (a norma del quale /e formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori) trova applicazione nel caso in cui il curatore, quale mero rappresentante della massa, rivesta, per l'appunto, la qualità di terzo, estraneo al giudizio conclusosi con la sentenza traslativa (o attributiva) del diritto azionabile nei confronti del fallito. Nel caso in esame, invece, il curatore era una delle parti del giudizio di divisione, nel quale ha agito utendo iuribus del fallito ed ha assunto la medesima posizione degli altri coeredi di Carlo Cauti : la sentenza del Tribunale di Chieti lo ha infatti ricompreso, al pari di questi ultimi, fra gli assegnatari degli immobili facenti parte del compendio ereditario di Guido Cauti e lo ha condannato in via solidale con gli stessi al pagamento della somma attribuita a Ipposervice a conguaglio.

Correttamente, pertanto, la corte d'appello ha ritenuto inoperante nella specie il disposto dell'art. 45 I.fall.: la nozione di opponibilità che la norma contempla non può infatti venire in considerazione qualora il diritto del creditore istante sia sorto all'esito di un giudizio che abbia visto il curatore coinvolto come parte, posto che in tale ipotesi la sentenza viene emessa e produce effetti nei diretti confronti del Fallimento, che il curatore rappresenta, e che fra tali effetti vanno indubbiamente ricompresi quelli che la legge ricollega in via automatica alla pronuncia (quale, nella fattispecie in cui si versa, la spettanza dell'ipoteca legale al condividente, per il pagamento del conguaglio, sugli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo).

4. Il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile, sia perché solleva per la prima volta nella presente sede di legittimità questioni, miste di fatto e di diritto, che non risultano essere state dedotte dinanzi alla corte del merito, sia perché investe la seconda delle rationes decidendi poste a sostegno della sentenza impugnata, che dunque, attesa la rilevata infondatezza del primo motivo, resterebbe in ogni caso sorretta dalla prima ratio.

5. Con il primo motivo di ricorso incidentale Ipposervice. lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2855 cod. civ. e dell'art. 112 cod. proc. civ., evidenziando che, con l'originaria domanda ex art. 101 I. fall., aveva insinuato un credito di complessivi C 124.591,66 - composto, oltre che dalla sorte capitale, anche dalle spese documentate per la registrazione della sentenza, la trascrizione e l'iscrizione dell'ipoteca legale - interamente ammesso dal tribunale, benché al chirografo: la corte d'appello, riconoscendo rango ipotecario solo al credito per sorte, avrebbe dunque o omesso di pronunciare su quella parte del motivo di gravame che richiedeva la collocazione ipotecaria anche del credito da rimborso spese o implicitamente (e erroneamente) ritenuto che le spese dovessero restare collocate al chirografo.

6. Il motivo è fondato. 6.1. La corte distrettuale, pur avendo dato atto che con l'appello Ipposervice aveva chiesto il riconoscimento della prelazione legale sull'intero credito, di C 124.591,66, ammesso dal tribunale al chirografo (cfr. pag. 1, 2° e 3° cpv. del provvedimento impugnato), ha disposto la collocazione in via ipotecaria del solo credito di C 106.879,70 corrispondente al capitale, omettendo di pronunciare sulle voci richieste a titolo di rimborso spese, ancorché l'art. 2855 c.c. preveda che «l'iscrizione del credito fa collocare nello stesso grado le spese dell'atto di costituzione d'ipoteca, quelle dell'iscrizione e rinnovazione e quelle ordinarie occorrenti per l'intervento nel processo di esecuzione».

7. Il secondo motivo del ricorso incidentale lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 183 cod. proc. civ. e dell'art. 101 I. fall. (ante riforma), in quanto, avendo gli interessi natura meramente accessoria rispetto al capitale, la loro richiesta, avanzata per la prima volta con la memoria di cui all'art. 183 cod. proc. civ. non integrava affatto una modifica della domanda, come ritenuto dalla Corte di appello, ma solo un'emendati° libelli, pienamente consentita dalla fase processuale di riferimento, applicabile alla trattazione delle domande di ammissione al passivo c.d. di vecchio rito dopo il passaggio alla fase contenziosa.

8. Il motivo è fondato. 8.1. Come precisato da Cass. 07/09/2020, n. 18546, nel processo civile di cognizione, ciò che rende ammissibile l'introduzione in giudizio da parte dell'attore di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere (ed anche oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art.183 cod. proc. civ.) è il carattere della teleologica "complanarità", dovendo pertanto tale diritto attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere alla realizzazione (almeno in parte) dell'utilità finale già avuta di mira con l'originaria domanda. 8.2.

Tale principio si salda con quanto statuito da Sez. U 15/06/2015, n. 12310, secondo cui «La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali». 8.3. La connessione tra la domanda riguardante il capitale e quella concernente gli interessi di cui all'art. 2855 cod. civ.

è indubbia: depone in tal senso la lettera della norma, che nel disporre che, sia pure entro certi limiti temporali, l'iscrizione di un capitale che produce interessi «fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti» (sempre che ne sia enunciata la misura nell'iscrizione), adopera non a caso una formula lessicale che evoca uno stretto nesso di conseguenzialità tra le due poste; che le due domande appartengano alla stessa vicenda sostanziale dedotta in giudizio è reso, in ogni caso, evidente dal fatto che il diritto del creditore ad ottenere il riconoscimento degli interessi mira alla realizzazione dell'utilità finale già prospettata con l'originaria domanda avente ad oggetto il capitale, ossia l'esatto e completo soddisfacimento del credito pecuniario.

9. Le ragioni che precedono impongono dunque il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di appello di L'Aquila che provvederà, in differente composizione, anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale ed accoglie quello incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di a