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Ordinanza — n. 8125/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against bankruptcy court rejection of tax credit due to lack of documentary proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8125/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Equitalia Sud S.p.a.'s appeal against a bankruptcy court decision denying the admission of a tax credit exceeding one million euros. The bankruptcy court dismissed the claim because the creditor failed to provide sufficient documentary evidence beyond role extracts to prove the credit's existence and exact amount. The Court upheld this ruling, noting that the alleged errors in the lower court's decision were merely material mistakes correctable without nullifying the judgment, and that the creditor had no duty to produce additional documents when the debt was contested.

Regesto Legislator

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Art. 98 I.fall.; Art. 132 c.p.c.: The court correctly rejected the admission of a contested tax credit based solely on role extracts when the debtor lacked sufficient documentation to prove the debt's existence and amount, and material errors in the judgment do not constitute grounds for nullity.

Parole chiave

Generato dall'IA
bankruptcy proceedings tax credit admission burden of proof material errors nullity of judgment role extracts contested debt credito nel fallimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 98 I.fall.
Rilevato che: Il Tribunale di Nocera Inferiore, con decreto (impropriamente denominato sentenza) del 3 luglio 2015, ha respinto l'opposizione ex art. 98 I.fall. proposta da Equitalia Sud s.p.a.
Art. 132 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 18 d.lgs. n. 46/99
Art. 33 d.lgs. n. 112/99
artt. 18 d.lgs. n. 46/99
3)Con il terzo motivo Equitalia Sud srl lamenta la violazione degli artt. 18 d.lgs. n. 46/99, 33 d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 24589/19
Cass. nn. 24589/19, 2732/19, in tema di contributi previdenziali).
Cass. nn. 2732/19
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Testo completo

5 ORDINANZA sul ricorso 20760/2015 proposto da: Equitalia Sud S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Antonio Cantore n. 5, presso lo studio dell'avv. Francesco Maria Gazzoni, rappresentata e difesa dall'avv. Viviana De Bello, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro Fallimento Eurobox S.r.l., in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza di Pietra n.26, presso lo studio dell'avv. Elisabetta Buldo (c/o M&M Consulting s.r.I.), rappresentato e difeso dall'avv.

Piero De Martino, giusta procura a margine del controricorso; -controricorrente - avverso il decreto n. 1039/2015 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE, depositato il 03/07/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2021 dal cons. LUCA SOLAINI. Rilevato che: Il Tribunale di Nocera Inferiore, con decreto (impropriamente denominato sentenza) del 3 luglio 2015, ha respinto l'opposizione ex art. 98 I.fall. proposta da Equitalia Sud s.p.a. per ottenere l'ammissione, allo stato passivo del Fallimento di Eurobox s.r.I., del credito di oltre un milione di euro derivante dalla revoca di un finanziamento erogato alla società poi fallita dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Il tribunale, rigettata in via preliminare la richiesta di chiamata in causa "dell'ente impositore", ha rilevato che difettava la prova dei fatti costitutivi della pretesa, atteso che il credito era contestato e che l'opponente si era limitata a produrre i soli estratti del ruolo, inidonei a documentarne l'effettiva sussistenza ed ammontare. Equitalia Sud s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione del provvedimento, affidato a quattro motivi, cui il Fallimento Eurobox s.r.l. ha resistito con controricorso illustrato da memoria. Considerato che: 1)Con il primo motivo Equitalia denuncia la violazione degli artt. 132 e 161 c.p.c., e la nullità del decreto impugnato, in quanto inficiato da tutta una serie di errori, a suo dire non emendabili con il procedimento di correzione di errore materiale, costituiti:

ì) dal rigetto di un'istanza di chiamata in causa dell'ente impositore, a norma dell'art. 39 del d.lgs. n. 112/99, che essa non ha mai proposto; ìì) dall'individuazione del Ministero finanziatore in quello delle Attività Produttive in luogo di quello dello Sviluppo Economico; ììì) dall'indicazione dell'ammontare del credito, di oltre un milione di euro, in soli C 279.000,00; ìv) dal riferimento a tre cartelle notificate al curatore che non riguardavano il credito in contestazione;

v) dal richiamo al procedimento di formazione del ruolo e della cartella in tema di crediti tributari; vì) dalla duplice condanna alle spese contenuta nel dispositivo. 2)Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione dell'art.112 c.p.c., per avere il tribunale pronunciato ultra petita, rigettando un' istanza di chiamata in causa da essa mai formulata. 3)Con il terzo motivo Equitalia Sud srl lamenta la violazione degli artt. 18 d.lgs. n. 46/99, 33 d.lgs. n. 112/99,. 87 e 88 d.P.R. n. 602/73, per aver il tribunale erroneamente ritenuto che la produzione del solo estratto di ruolo non fosse di per sé sufficiente a fornire la prova del credito, tanto più che nella specie la domanda era stata preceduta dalla notifica della cartella al fallito in bonis. 4)Con il quarto motivo denuncia la violazione del DM n. 55 del 2004, per avere il tribunale, pronunciando sulle spese, fatto applicazione sia del precedente regime di liquidazione dei compensi che di quello attuale, riconoscendo somme non dovute, con illegittima duplicazione delle competenze liquidate.

5. Va dato atto, in premessa, della vera e propria "sciatteria" con la quale è stato redatto il decreto impugnato, avendo il giudice chiaramente utilizzato la tecnica del "copia e incolla", ponendo a base della motivazione un precedente file, senza però preoccuparsi di espungerne i paragrafi e le frasi superflue.

6. Ciò, tuttavia, non è ragione che possa di per sé giustificare l'accoglimento del ricorso.7. Il primo motivo deve essere respinto, posto che ( a parte quanto fra breve si dirà sulle questioni che formano specifico oggetto del secondo e del quarto mezzo di censura), la maggior parte delle discrepanze elencate dalla ricorrente (quanto all'individuazione del Ministero finanziatore, all'indicazione dell' ammontare del credito ed al richiamo a cartelle estranee al giudizio) costituiscono meri errori materiali, del tutto ininfluenti sulla decisione ed emendabili (ove ritenuto necessario) col procedimento di correzione; il fatto, poi, che il decreto contenga un lungo e superfluo excursus in ordine alla documentazione necessaria ai fini dell'ammissione al passivo dei crediti tributari non toglie che le ragioni del rigetto della domanda siano chiaramente evincibili dalla lettura del provvedimento (tant'è che Equitalia le ha specificamente contestate) e non può pertanto dar luogo ad alcun vizio di nullità ai sensi dell'art. 132 n. 4 c.p.c.

7. Il secondo motivo è inammissibile, per difetto d'interesse della ricorrente a denunciare un vizio di ultrapetizione che non la pregiudica sotto alcun profilo e rispetto al quale non può ritenersi soccombente, volta che la richiesta di chiamata in causa non è stata proposta ma neppure è stata accolta.

8. Il terzo motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la domanda di ammissione al passivo di crediti extratributari può essere proposta in base al mero estratto di ruolo, senza che sia necessaria la prova dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento, a meno che i crediti non siano contestati dal curatore: in tal caso, infatti, l'incaricato alla riscossione è tenuto a integrare la domanda mediante la produzione dei documenti giustificativi (cfr. Cass. nn. 24589/19, 2732/19, in tema di contributi previdenziali). Nella specie, pertanto, il tribunale - premesso che in sede di verifica il credito, già contestato da Eurobox in bonis, era stato escluso per difetto di documentazione idonea a provarne la sussistenza e l'esatto ammontare ed accertato che neppure in sede di opposizione Equitalia aveva provveduto a produrre qualsivoglia documento afferente al rapporto sottostante - ha correttamente ritenuto che l'ammissione non potesse essere disposta sulla scorta dei soli estratti del ruolo.

9. Anche il quarto motivo è infondato, atteso che la dedotta duplicazione di voci presente nella liquidazione delle spese, seppur sussistente, è all'evidenza frutto di un errore materiale, dovuto alla mancata cancellazione dal precedente file dell'inciso finale " per i diritti ed C 8.000 per gli onorari, oltre IVA, CP e Sg", cui (sempre che sia necessario) potrà ovviarsi con il procedimento di correzione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare al Fallimento di Eurobox s.r.l. le spese del giudizio, che liquida in C 12.000,00 per onorari ed in C 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis d