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Ordinanza — n. 8124/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8124/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8124/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Napoli, con decreto del 22.6.2015, ha respinto l'opposizione ex art. 98 I. fall. proposta da Banco Popolare Soc. Coop. per ottenere l'ammissione allo stato passivo del Fallimento di Emmeway srl in liquidazione del credito di C 217.413,89 - vantato in forza del contratto di apertura di credito in conto corrente intrattenuto presso i suoi sportelli dalla società poi fallita - che il GD aveva escluso per mancanza di prova.

Regesto Legislator

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art. 117 d.lgs. n. 385/93, artt. 2704 c.c, art. 2704 c.c; Ordinanza — n. 8124/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Il tribunale ha ritenuto nullo, ai sensi dell'art. 117 T.U.B., il contratto dedotto in giudizio, in quanto recante la sottoscrizione dell'amministratore di Emmeway ma non anche quella del legale rappresentante della Banca, e ne ha altresì rilevato l'inopponibilità al Fallimento perché privo di data certa. 3.Banco Popolare Soc. Coop. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidato a tre motivi, cui il Fallimento di Emmeway srl ha resistito con controricorso.

Parole chiave

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banca emittente mancata prova della solvibilità credito nel fallimento attestato di carenza beni annullamento della dichiarazione di fallimento ammortamento del prestito

Disposizioni normative citate

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art. 117 d.lgs. n. 385/93
Il tribunale ha ritenuto nullo, ai sensi dell'art. 117 T.U.B., il contratto dedotto in giudizio, in quanto recante la sottoscrizione dell'amministratore di Emmeway ma non anche quella del legale rappresentante della Banca, e ne ha altresì rilevato l'inopponibilità al Fallimento perché privo di data certa.
artt. 2704 c.c
3.Con il secondo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 2704 c.c.
art. 2704 c.c
Non v'è dubbio, infatti, che la prova dell'anteriorità della scrittura di apertura di credito rispetto al Fallimento possa trarsi, ai sensi dell'art. 2704 c.c.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 18384/2015 proposto da: BANCO POPOLARE Soc. Coop., in persona del legale rapp.te pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Pietro Della Valle 4, presso lo studio degli avv.ti Mario e Luigi Tuccillo, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Filippo Alfani, giusta procura a margine del ricorso -ricorrente - contro FALLIMENTO della EMMEWAY S.r.l., in persona dei curatori pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza Augusto Imperatore n.22, presso lo studio dell'avv. Andrea Cuccia, rappresentato e difeso dall'avv.

Francesco Bocchini, giusta procura a margine del controricorso; -controricorrente - contro MARTE SPV S.r.l. quale successore a titolo particolare di Banca Popolare soc. coop., rappresentata in giudizio da HOIST ITALIA s.r.l. - nella qualità di mandataria di SECURITISATION SERVICE s.p.a., a sua volta mandataria con rappresentanza di Marte SPV s.r.I.- in persona del legale rappr.te pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, al Lungotevere A. da Brescia n.9-10, presso lo studio dell'avv. Andrea Fioretti, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione ex art.111 c.p.c. -intervenuta- avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 22/06/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2021 dal cons. LUCA SOLAINI.

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Napoli, con decreto del 22.6.2015, ha respinto l'opposizione ex art. 98 I. fall. proposta da Banco Popolare Soc. Coop. per ottenere l'ammissione allo stato passivo del Fallimento di Emmeway srl in liquidazione del credito di C 217.413,89 - vantato in forza del contratto di apertura di credito in conto corrente intrattenuto presso i suoi sportelli dalla società poi fallita - che il GD aveva escluso per mancanza di prova.

2. Il tribunale ha ritenuto nullo, ai sensi dell'art. 117 T.U.B., il contratto dedotto in giudizio, in quanto recante la sottoscrizione dell'amministratore di Emmeway ma non anche quella del legale rappresentante della Banca, e ne ha altresì rilevato l'inopponibilità al Fallimento perché privo di data certa. 3.Banco Popolare Soc. Coop. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidato a tre motivi, cui il Fallimento di Emmeway srl ha resistito con controricorso.

4. Con comparsa di costituzione notificata il 20.4.2017 è intervenuta in giudizio, quale cessionaria del credito controverso, Marte Spv srl, rappresentata dalla mandataria Hoist Italia srl. Il controricorrente e l'intervenuta hanno depositato memoria. Considerato che:

1. In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità dell'intervento di Marte Spv s.r.I.. 1.1.Secondo l'orientamento tradizionale di questa Corte, infatti, il successore a titolo particolare nella titolarità del diritto controverso può tempestivamente impugnare per cassazione la sentenza di merito, ma non anche intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa, riguardante la disciplina dell'intervento in questa autonoma fase processuale, che consenta al terzo di costituirsi ed esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che sono quelle che hanno partecipato al giudizio di merito (Cass. nn. 5987/2021, 5759/2016, 3336/2015, 7986/2011); fermo restando che, benché il giudizio di legittimità si svolga fra le parti originarie, la sentenza spiegherà i suoi effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare (Cass. nn. 5987/2021 cit., 6610/1988) 2.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 117 T.U.B., 2704 c.c. e 115 c.p.c., per aver il tribunale ritenuto che il contratto di apertura di credito in conto corrente, prodotto in giudizio in originale, fosse nullo solo perché non recava la sottoscrizione anche del legale rappresentante della banca, e per aver escluso che il credito potesse ritenersi provato sulla scorta degli estratti conto e degli altri documenti da essa allegati. 2.1.11 motivo è fondato. 2.2.Costituisce infatti principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta richiesta ad substantiam dall'art. 117 d.lgs. n. 385/93, trattandosi di un requisito che va inteso non in senso strutturale ma funzionale.

Ne consegue che è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (Cass. nn. 14646/2018, 16270/2018, 14243/2018, Cass. S.U. n. 898/2018). 2.3.Resta assorbito il secondo profilo di censura dedotto nel motivo, in quanto il tribunale ha escluso che gli estratti del conto potessero, di per se stessi, fondare la prova del credito solo perché ha erroneamente ritenuto che il contratto fosse nullo e che i predetti documenti non valessero a dimostrarne l'effettivo perfezionamento. 3.Con il secondo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 2704 c.c. e 115 c.p.c., Banco Popolare lamenta che il giudice del merito abbia ritenuto il contratto privo di data certa opponibile al Fallimento; assume che nella specie l'anteriorità della data era provata sia dal fatto che il rapporto di apertura di credito in conto corrente era stato in origine instaurato fra la società poi fallita e la Banca Popolare di Novara s.p.a., soggetto giuridico fusosi per incorporazione in essa banca sin dal 20.12.2011, e dunque non più esistente alla data di dichiarazione del Fallimento (6.11.2013), sia dall'apposizione di timbro postale recante la data del 25.1.2011 a t tergo della pagina finale del contratto, contenente la comunicazione ad Emmeway della concessione dell'affidamento e la firma per accettazione del legale rappresentante della società. 3.1 Con il terzo motivo la ricorrente ripropone le medesime doglianze sotto il profilo dell'omesso esame di fatti decisivi. 3.2.

La prima delle due censure svolta nei motivi, fra loro connessi e congiuntamente esaminabili, è fondata. 3.3. Non v'è dubbio, infatti, che la prova dell'anteriorità della scrittura di apertura di credito rispetto al Fallimento possa trarsi, ai sensi dell'art. 2704 c.c. (che contempla espressamente, fra i fatti idonei a provare la data certa della scrittura, la morte di colui o di coloro che l'hanno sottoscritta) dall'avvenuta estinzione della banca stipulante, a seguito della sua fusione per incorporazione in altro soggetto bancario, risultante da atto rogato dinanzi al notaio prima della pronuncia della sentenza dichiarativa (cfr. in senso conforme Cass. n. 20393/014). 3.4.Nella specie la ricorrente ha puntualmente specificato sia di aver dedotto in sede di merito di aver incorporato per fusione la Banca Popolare di Novara, sia di aver documentato la circostanza (sub. doc. 5 del proprio fascicolo di parte), ciò nonostante ignorata dal tribunale. 3.5 D secondo profilo di censura va invece dichiarato inammissibile, in quanto volto a ottenere un accertamento difforme da quello operato dal giudice del merito, il quale ha escluso che la data certa del contratto potesse desumersi dall'apposizione del timbro postale sul retro di una delle sue pagine.

All'accoglimento dei motivi conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa al Tribunale di Napoli in diversa composizione, per un nuovo esame e anche per la liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, nonché il secondo e il terzo nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato in relazione alle censure accolte e rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa composizio