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Ordinanza — n. 8123/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because bankruptcy trustee's contract termination decree is an administrative act, not a substantive rights dispute. The court ruled the appeal inadmissible under Italian bankruptcy law. The court held that bankruptcy trustee contract termination decrees are administrative acts, not substantive rights disputes, and thus inadmissible for cassation review. The court dismissed the appeal because the bankruptcy trustee's contract termination decree is an administrative act, not a substantive rights dispute, and thus inadmissible for cassation review. The court dismissed the appeal because the bankruptcy trustee's contract termination decree is an administrative act, not a substantive rights dispute, and thus inadmissible for cassation review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8123/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeals inadmissible without examining the merits. The appellant, Acquamare S.r.l., challenged a bankruptcy trustee's authorization to terminate a sub-concession contract for maritime works. The court ruled such decrees are administrative control measures, not disputes over subjective rights, and therefore cannot be reviewed by the Supreme Court.

Regesto Legislator

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Art. 26 l.fall.; Art. 72 l.fall.: A bankruptcy trustee's decree terminating a contract is an administrative act regarding asset management, not a decision on subjective rights, and is inadmissible for cassation review.

Parole chiave

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bankruptcy trustee powers contract termination decree administrative act classification cassation inadmissibility substantive rights dispute sequestro convenzionale recesso dal contratto revoca del concordato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 26 l.fall.
Art. 72 l.fall.
Art. 111 Cost.
Art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 13167/17
Cass. n. 8870/12
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 12289/2015 proposto da: Acquamare S.r.l. in Concordato Preventivo, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Girolamo Savonarola n.6, presso lo studio dell'avv. Sergio Torri, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro Fallimento Porto di Imperia S.p.a., in persona dei curatori pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Amerigo Bottai, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché contro Unicredit s.p.a., quale incorporante UniCredit Corporate Banking S.p.a. (già denominata UniCredit Banca d'Impresa S.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Alberico II n.33, presso lo studio dell'avv.

Elio Ludini, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso il decreto del TRIBUNALE di IMPERIA, depositato il 05/03/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2021 dal cons. LUCA SOLAINI. Rilevato che: Acquamare s.r.l. in concordato preventivo ha impugnato con ricorso straordinario per cassazione, affidato a due motivi, il decreto del Tribunale di Genova del 5.3.2015, che ha respinto il suo reclamo contro il provvedimento con il quale il G.D. al Fallimento di Porto di Imperia s.p.a. aveva autorizzato il curatore a sciogliersi dal contratto, a suo tempo stipulato fra la ricorrente e Porto di Imperia in bonis, di sub-concessione dei diritti di utilizzazione delle opere a mare del porto di Imperia.

E intervenuta in giudizio Unicredit s.p.a., con controricorso adesivo alla posizione della ricorrente, contenente anche due motivi di ricorso incidentale. Il Fallimento ha resistito ad entrambi i ricorsi con unico controricorso. Considerato che: Il ricorso principale e quello incidentale vanno dichiarati inammissibili, senza che vi sia necessità di esaminare i motivi.Infatti, secondo l'insegnamento di questa Corte, "Il decreto con il quale il tribunale fallimentare, ai sensi dell'art. 26 l.fall., respinge il reclamo avverso l'atto con cui il curatore ha esercitato, giusta l'art.72 l.fall., la facoltà di scioglimento dal contratto pendente non ha natura decisoria, in quanto non risolve una controversia su diritti soggettivi, ma rientra tra i provvedimenti che attengono all'esercizio della funzione di controllo circa l'utilizzo, da parte del curatore, del potere di amministrazione del patrimonio del fallito, sicché tale provvedimento non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art.111 Cost., potendo, invero, i terzi interessati contestare nelle sedi ordinarie gli effetti che dall'attività così esercitata si pretendono far derivare"(Cass. n. 13167/17, 8870/12).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale e condanna le ricorrenti, in via fra loro solidale, a pagare al Fallimento Porto di Imperia s.p.a. le spese del giudizio, che liquida in C 6.000,00 per compensi e in C 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nell