Cassation court dismisses bank's appeal against bankruptcy court's rejection of its claim due to insufficient documentary evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation rejected the bank's appeal against the bankruptcy court's decision to deny its claim in the insolvency proceedings of Granato & Dolgetta S.r.l. The bank argued that internal accounting documents and a debt acknowledgment letter proved its credit, but the lower court ruled that only bank statements could serve as valid proof. The court upheld this decision, finding the bank failed to demonstrate the admissibility or location of the documents it claimed were sufficient for the full proof of its debt.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 115, 116 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: Internal accounting records and internal debt acknowledgments lack probative force in bankruptcy proceedings unless specifically produced and verified as part of the official case file.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso 4894/2015 proposto da: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via della Balduina n.187, presso lo studio dell'avvocato Maroncelli Sabina, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfano Caterina, giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro Fallimento Granato & Dolgetta S.r.l. in Liquidazione, in persona del curatore avv. Spirito Francesco, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza di Pietra n.26, presso lo studio dell'avvocato Buldo Elisabetta (c/o M&M Consulting s.r.I.), rappresentato e difeso dall'avvocato De Martino Piero, giusta procura a margine del controricorso; -controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE, depositato il 22/01/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2021 dal cons. SOLAINI LUCA.
R.G. 4894/15 Rilevato che: Con ricorso ex art. 98 L.F., MPS spa proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento Granato & Dolgetta srl in liquidazione, chiedendo, in riforma del decreto del GD al predetto fallimento che aveva rigettato l'insinuazione al passivo (sulla base della ritenuta carenza di documentazione prodotta per la verifica dei tassi concordati e applicati al rapporto) che fosse ammesso il suo credito per l'importo di C 44.453,20 in chirografo, quale saldo debitore del conto corrente n. 17371,49, con vittoria di spese. Il tribunale di Nocera Inferiore rigettava l'opposizione, in quanto la banca non aveva prodotto l'estratto conto (che è l'unico documento idoneo a fungere da prova nel giudizio a cognizione piena), mentre l'estratto di saldaconto poteva avere un'efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo, ex art. 50 TUB ed inoltre, le contabili interne (rigenerazioni archivio e cd. staffe) dovevano considerarsi documentazione contabile formata a fini esclusivamente interni della banca, non comunicata al debitore correntista né dotata della necessaria specificità e completezza ai fini della prova del credito.
Ricorre per cassazione avverso questo decreto, MPS spa, affidandosi a due motivi, mentre l'intimato fallimento Granato & Dolgetta srl in liquidazione resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la banca ricorrente deduce il vizio di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., e per motivazione omessa, insufficiente e illogica in relazione all'art. 360 primo comma nn. 3, 4 e 5 c.p.c., perché, erroneamente, il tribunale non aveva considerato che la copia del contratto di apertura del conto corrente, unitamente alle staffe e alla rigenerazione archivio dal 1.4.97 al 30.6.2013 consentivano la iu)\ ricostruzione integrale dei movimenti come contabilizzati dall'istituto u u di credito,. ave, attribuito alcuna efficacia all'atto di accettazione della proposta di rientro che costituiva riconoscimento di debito da parte della società fallita, recante data certa con timbro postale del 27.5.2011.
Con il secondo motivo, la banca deduce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., e per motivazione omessa e contraddittoria, con riferimento all'art. 360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c., perché il tribunale pur ritenendo che la documentazione necessaria per la piena prova del credito da parte della banca dovesse essere individuata nell'estratto conto, funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie, tuttavia non aveva considerato che detta documentazione era, comunque, acquisita al giudizio, per averla depositata la Curatela a sostegno della domanda riconvenzionale spiegata.
Il primo motivo, in riferimento al profilo dell'efficacia probatoria delle cd. staffe e della rigenerazione archivio è infondato, trattandosi di documentazione formata esclusivamente per finalità contabili interne alla banca, senza alcuna garanzia di attendibilità e senza quella specificità e completezza, come correttamente sostenuto dal tribunale, ai fini della prova del credito. In riferimento al profilo del riconoscimento del debito da parte della società fallita, il motivo è inammissibile, perché la banca non spiega se tale atto di ricognizione del debito sia stato indicato fra i documenti di cui la banca si è avvalsa in sede di opposizione e neppure spiega dove questo documento sia rintracciabile all'interno del suo fascicolo di parte.
Il secondo motivo è inammissibile, perché se è pur vero che il principio della disponibilità della prova comporta che il giudice, nel decidere la controversia, debba tener conto anche delle prove eventualmente fornite dalla parte avversa a quella su cui incombe l'onere, ai sensi dell'art. 2697 c.c., tuttavia, dal decreto impugnato non emerge che il curatore abbia prodotto gli estratti integrali del conto corrente oggetto di controversia, pertanto, MPS spa avrebbe dovuto spiegare dove e quando il medesimo curatore aveva prodotto tali estratti conto (eventualmente riproducendo il fascicolo di causa della controparte).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONERigetta il ricorso. Condanna la banca ricorrente a pagare al fallimento intimato le spese di lite che liquida nell'importo di C 5.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, oltre il 1 5 % per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1