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Ordinanza — n. 8013/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of interest after client's unnotified withdrawal of the lawsuit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8013/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to notify the withdrawal of the lawsuit to the opposing party's lawyer. Although the appellant claimed a transactional agreement to abandon the proceedings, the court found no evidence of proper notification under Article 391 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the appeal was rejected for lack of interest, and the appellant was ordered to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal must be formally notified to the opposing party's counsel; failure to do so renders the appeal inadmissible due to lack of interest.

Parole chiave

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withdrawal of appeal lack of interest notification requirement procedural inadmissibility litigation costs ritiro a seguito di transazione revoca del fallimento risoluzione delle banche

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 c.p.c.
Non potendosi pronunciare l'estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c., in assenza di documentata rituale notifica della rinuncia alla controparte, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione (così Cass.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002
Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, in quanto la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 -quater D.P.R.
art. 342 c.p
violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c.
art. 391 c.p
Non potendosi pronunciare l'estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c., in assenza di documentata rituale notifica della rinuncia alla controparte, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione (così Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 7741 del 2019
Cass. nn. 19464 del 2014, 13636 del 2015, 3542 del 2017
Cass. nn. 19464 del 2014, 13636 del 2015, 3542 del 2017).
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 21803/2015 proposto da: Intesa Sanpaolo S.p.a., per incorporazione del Sanpaolo IMI S.p.a. in Banca Intesa S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Liberiana n.17, presso lo studio dell'avvocato Ferraguto Antonio, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - nonché contro Fallimento Eltra Elettromeccanica Trasformatori S.p.a., già Elettromeccanica Conato S.p.a., in persona del curatore dott. Orazio Milano, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Caffarelletta n. 4, presso lo studio dell'avvocato Chianese Maurizio, rappresentato e difeso dall'avvocato Cuomo Nicola, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 3131/2014 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/07/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2022 dal cons. NAZZICONE LOREDANA.

FATTI DI CAUSA Con sentenza dell'8 luglio 2014, n. 3131, la Corte d'appello di Napoli ha respinto l'impugnazione avverso la decisione di primo grado, con la quale è stata accolta la domanda revocatoria ex art. 67, comma 2, I.f., proposta dal Fallimento Eltra s.p.a., con riguardo a distinte rimesse su conti correnti bancari, per la somma complessiva di C 862.968,17, effettuate nel periodo sospetto. Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la banca soccombente, sulla base di quattro motivi, cui resiste con controricorso l'intimata procedura, formulando due motivi di ricorso incidentale condizionato.

La ricorrente ha deposito la memoria, datata 30 dicembre 2021, di cui all'art. 380-bis.1 c.p.c., dichiarando essere intercorso tra le parti un accordo transattivo in ordine all'abbandono del procedimento de quo, ed ha chiesto darsi atto di ciò e compensarsi le spese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - I motivi di ricorso intendono censurare la detta decisione, sulla base delle seguenti deduzioni:

1) omesso esame di fatto decisivo, consistente nella natura solutoria delle rimesse revocate, in quanto con un proprio motivo di appello la banca aveva dedotto la mancata prova della natura delle rimesse da parte della curatela, ma tale motivo non è stato esaminato;

2) violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. ed omesso esame di fatto decisivo, con riguardo alla supposta mancanza di specifica contestazione, da parte dell'appellante, circa il quantum delle rimesse revocabili: al contrario, nell'atto di appello la banca aveva dedotto come la curatela non avesse in nessun modo dimostrato la natura solutoria delle rimesse, e che il tribunale neppure aveva disposto una c.t.u. al riguardo, richiamandosi quindi «a tutto quanto dedotto, richiesto, concluso ed eccepito nel corso del giudizio di primo grado», ciò palesando che la banca non operò nessuna acquiescenza alle conclusioni cui era giunto il primo giudice;

3) omesso esame di fatto decisivo, consistente nella non revocabilità delle rimesse provenienti dal contratto di mutuo stipulato dalla società, in quanto era denaro comunque proveniente dalla banca;

4) violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 c.c. e 67 I.f., perché non esiste la scientia decoctionis circa l'insolvenza, difettando gli indizi gravi, precisi e concordanti, tali non essendo, in particolare, gli elementi enumerati dai giudici del merito e palesando il comportamento della banca proprio il contrario. 2. - Nei due motivi di ricorso incidentale condizionato, la procedura deduce:

1) omesso esame di fatto decisivo, consistente nella tardività, ai sensi degli artt. 180 e 183 c.p.c., delle eccezioni di controparte sulla non revocabilità delle rimesse;

2) omesso esame di fatto decisivo, consistente nella violazione dell'art. 342 c.p.c. ad opera di controparte, circa la natura non solutoria di alcune delle rimesse effettuate. 3. - La rinuncia al ricorso non risulta notificata al difensore della controparte. Non potendosi pronunciare l'estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c., in assenza di documentata rituale notifica della rinuncia alla controparte, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione (così Cass. n. 7741 del 2019, fra le tante), cui segue la condanna delle spese secondo la soccombenza, non risultando in atti l'adesione anche alla richiesta compensaziondi esse.

Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, in quanto la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 -quater D.P.R. n. 115 del 2002 è finalizzata ad evitare impugnazioni pretestuose o dilatorie e deve di conseguenza escludersi che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile alle ipotesi d'inammissibilità sopravvenuta del gravame (fra le altre, cfr. Cass. nn. 19464 del 2014, 13636 del 2015, 3542 del 2017). P.Q. M .

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in C 7.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie al 15% ed agli accessori, come per legge. -Dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115 del 2002, ‘s-cr§sistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, se dovuto, per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022. i'1,11