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Ordinanza — n. 7949/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to defective special power of attorney lacking required date certification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7949/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the special power of attorney failed to certify the date of its issuance relative to the contested administrative decision. The appellant, a Pakistani national seeking refugee status, argued for the review of his deportation order, while the Ministry of the Interior did not defend the case. The court ruled that under established precedent, the lawyer must explicitly certify the post-communication date of the power of attorney, and its absence renders the appeal void, shifting the procedural cost to the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30/2002: A special power of attorney for a cassation appeal must explicitly certify the date of its issuance is subsequent to the communication of the contested decision; failure to do so renders the appeal inadmissible and the associated procedural fee the responsibility of the appellant.

Parole chiave

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special power of attorney cassation appeal admissibility date certification requirement procedural nullity procedural costs allocation protezione internazionale domanda d'asilo di cittadino albanese domanda di protezione provvisoria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30/2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R.
Art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30/2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R.
Art. 3, 10, 24, 111, 117 Cost.
Directive 2013/32/EU
Charter of Fundamental Rights of the EU
ECHR Art. 6, 13, 14

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. S.U. n. 15177/2021
Corte Cost. sent. n. 13/2022
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso n. 13561/2019 proposto da: Aslam Muhammad, domiciliato in Roma, presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Roma per procura speciale alla lite estesa in calce al ricorso ricorrente contro Ministero dell'Interno intimato avverso il decreto del Tribunale di Salerno depositato il 12 marzo 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° febbraio 2022 dal Consigliere Marco Vannucci OSSERVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il decreto in epigrafe indicato il Tribunale di Salerno rigettò le domande di Muhammad Aslann (di nazionalità pakistana) volte a ottenere, rispettivamente, l'accertamento: dello status di rifugiato; ovvero, in subordine, del diritto alla protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari; che Muhammad Aslam chiede la cassazione di tale decreto con ricorso contenente tre motivi di impugnazione, assistiti da sintetica memoria; che l'intimato Ministero dell'Interno non ha svolto difese, essendosi limitato a depositare memoria contenente istanza finalizzata alla partecipazione a eventuale udienza di discussione; che la procura speciale per la presentazione del ricorso per la cassazione di decreto emesso a definizione di procedimento di cui all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 (come quello in questa sede impugnato) dall'odierno ricorrente conferita al difensore che l'atto ha sottoscritto (avvocato Anna Roma), contenuta in atto redatto in calce al ricorso: contiene al suo interno l'indicazione degli estremi del decreto impugnato; indica la data del rilascio (successiva a quella di deposito del decreto impugnato) del mandato; non contiene alcuna espressione da cui risulti che il difensore abbia inteso certificare, oltre l'autenticità della sottoscrizione del conferente la procura, anche che tale data sia successiva a quell omunicazione del provvedimento impugnato (in calce alla sottoscrizione riferibile al ricorrente e prima di quella del difensore figura solo l'acronimo "p.a.", da intendere riferito alle parole "per autentica"); che tale procura speciale non è redatta in conformità al precetto recato dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, per come interpretato da Cass.

S.U., n. 15177 del 2021; che secondo tale interpretazione la disposizione testé citata richiede, «quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso", nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore»; che, dunque, la procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dal citato art. 35-bis «deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l'autenticità della firma del conferente»; che il citato art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui fa obbligo al difensore di certificare specificamente la data di rilascio della procura a lui conferita per il ricorso per cassazione, per come interpretato dalla citata sentenza resa a sezioni unite, è stato da Corte cost., sent. n. 13 del 2022, ritenuto non contrastante con gli artt. 3, 10, 24, 111 e 117, primo comma, Cost. (quest'ultimo in relazione: agli artt. 28 e 46, paragrafo 11, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013; agli artt. 46, 18 e 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; agli artt. 6, 13 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge n. 848 del 1955); che il ricorso è in conclusione inammissibile in ragione della non avvenuta certificazione della data del conferimento della procura speciale a proporlo da parte del difensore che la sottoscrizione del ricorrente ha autenticato; che non vi è obbligo di statuizione sulla ripartizione delle spese processuali in quanto la parte vittoriosa non ha svolto difese; che, inoltre, la testé citata sentenza resa a sezioni unite ha affermato (sul punto componendo contrasto di giurisprudenza) il principio secondo cui ,«il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1- quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all'interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza»; che anche tale statuizione va dunque emessa.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il