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Ordinanza — n. 7947/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against expulsion order, rejecting claims of procedural delay and false application of suspension law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7947/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Lawani Nosa's appeal against a peace judge's dismissal of his challenge to an expulsion decree. The applicant argued for a violation of suspension provisions and a procedural delay exceeding twenty days. The court found the suspension claim invalid because the expulsion order preceded the emersion application, and the delay argument lacked mandatory force.

Regesto Legislator

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Art. 103 comma 11 D.L. 34/2020; Art. 18 comma 7 d. Igs. 150/2011: The suspension of expulsion proceedings for emersion applications applies only if the application was filed before the expulsion order; procedural deadlines are not peremptory absent specific interpretative data.

Parole chiave

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expulsion decree emersion application procedural delay suspension of proceedings Cassation appeal administrative law mandatory deadline domanda d'asilo di cittadino nigeriano

Disposizioni normative citate

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Art. 103 comma 10 e 11 D.L. 34/2020
Primo motivo: «Violazione e falsa applicazione dell'art. 103 co.
Art. 18 comma 7 d. Igs. 150/2011
Secondo motivo: «mancata osservanza del termine di venti giorni per la definizione del giudizio, ex art. 18 co.
Art. 13 comma 1- quater d.P.R. n. 115 del 2002
Risulta dagli atti l'inapplicabilità dell'art. 13 comma 1- quater del d.P.R.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10743/2021 R.G. proposto da Lawani Nosa, domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentato difeso dall'avvocato Elisabetta Costa, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro Prefettura di Padova e Ministero dell'Interno; - intimati - avverso l'ordinanza del Giudice di Pace di Padova n. 92/21, depositata il 18/2/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31 gennaio 2022 dal Consigliere Paolo Fraulini. r.g. n. 10743/2021 Cons. est. Paolo Fra RILEVATO CHE 1. Il Prefetto di Padova ha pronunciato decreto di espulsione n A11/GEST40427 avverso l'odierno ricorrente, cittadino nigeriano. Il Giudice di Pace di Padova, con l'ordinanza impugnata, ha rigettato il ricorso avverso il predetto provvedimento.

2. Avverso la citata ordinanza Lawani Nosa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

3. La Prefettura di Padova e il Ministero dell'Interno sono rimasti intimati. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso lamenta: a. Primo motivo: «Violazione e falsa applicazione dell'art. 103 co. 10 e 11 D.L. 34/2020»; b. Secondo motivo: «mancata osservanza del termine di venti giorni per la definizione del giudizio, ex art. 18 co. 7 d. Igs. 150/201120».

2. Il ricorso non è fondato.

3. Il primo motivo è manifestamente infondato, perché la sospensione del procedimento amministrativo di espulsione per presentazione della domanda di emersione, ai sensi dell'art. 103, comma 11, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, presuppone la pendenza di tale procedimento alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge, come letteralmente si evince dall'incipit del comma 11 che recita: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto...; dunque, per ritenere applicabile la citata previsione è necessario che il decreto di espulsione sia pronunciato in epoca successiva alla presentazione della domanda r.g. n. 10743/202 Cons. est. Paolo Thulini di emersione. Nella specie, invece, risulta dall'ordinanza impugnata che la domanda di emersione è del 14 agosto 2020, mentre il decreto di espulsione era stato emesso il 2 marzo 2020.

4. Il secondo motivo è manifestamente infondato, attesa la chiara natura ordinatoria del termine di venti giorni di cui all'art. 18, comma 7, del d. Igs. n. 150 del 2011, in assenza di alcun dato ermeneutico da cui se ne possa ricavare la perentorietà.

5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, stante la mancata attività difensiva degli intimati.

6. Risulta dagli atti l'inapplicabilità dell'art. 13 comma 1- quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31 gennaio 2022. Il Preside te .C.M5 PCPREM4 1E0.9.7.ASY* Carlo "-Chiara Rima Sezionn Civile