Italian Court dismisses asylum appeal due to defective power of attorney lacking required certification of date. The court ruled the appeal inadmissible because the lawyer's power of attorney failed to meet specific procedural requirements. The decision emphasizes strict adherence to formalities for filing appeals against administrative rulings. The court refused to examine the merits of the refugee claim due to this procedural defect. The ruling highlights the necessity of certifying both the date and authenticity of the attorney's signature. This case underscores the importance of precise documentation in Italian legal proceedings. The outcome prevents the court from addressing the substantive arguments regarding asylum status. The decision reinforces the procedural barriers to challenging administrative decisions in immigration cases. The court's focus remains on formal compliance rather than the underlying facts of the case. The ruling serves as a reminder of the strict procedural rules governing legal appeals in Italy.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the asylum appeal inadmissible due to a defective power of attorney submitted by the lawyer. The appellant argued that the court failed to evaluate the severity of the situation in Pakistan and his social integration in Italy. The court ruled that the power of attorney lacked the mandatory certification of the date of issuance relative to the administrative decision, rendering the appeal procedurally invalid. Consequently, the court did not examine the substantive arguments regarding refugee status or humanitarian protection.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 35 bis co.13 D.Lgs. 25/2008; Art. 112 c.p.c.: A power of attorney for a Cassation appeal must be certified to show its date is subsequent to the communication of the challenged decision, and failure to provide this specific certification renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso 14804/2019 proposto da: Hassan Sheraz UI, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Novello del Foro di Catania -ricorrente - contro Ministero Dell'interno, - intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, depositato il 27/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/01/2022 da ACIERNO MARIA esaminata la requisitoria scritta del Procuratore Generale FATTI DI CAUSA 1.11 Tribunale di Caltanissetta, con decreto depositato in data 27.03.2019, ha respinto la richiesta del cittadino straniero Hassan Sheraz Ul, originario del Pakistan, a seguito di diniego da parte della Commissione territoriale competente del riconoscimento dello status di rifugiato ex artt. 7 e 8 D.Lgs. 251/2007 nonché, in subordine, della protezione sussidiaria ex artt. 14 e ss.
D.Lgs. 251/2007 e, in ulteriore subordine, di quella umanitaria ex art. 5 co.6 D.L.gs. 286/1998. A sostegno della decisione ha affermato: l'inesistenza di quegli atti persecutori per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o politico in caso di rientro nel Paese d'origine, che rappresentano il fumus persecutionis necessario ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato; quanto alla richiesta di protezione sussidiaria, l'inesistenza, sulla base delle dichiarazioni del richiedente, di alcun conflitto armato nel Paese d'origine; infine, in relazione al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, l'insussistenza di una situazione di peculiare vulnerabilità del richiedente all'esito di un eventuale rimpatrio. 2.Avverso il suddetto decreto il cittadino straniero ha proposto ricorso per Cassazione nei confronti del Ministero dell'Interno (che non ha svolto alcuna difesa) sulla base di un unico motivo. 3.Con ordinanza interlocutoria 949/2021 la Prima Sezione civile ha rinviato la causa ad una nuova udienza camerale in attesa della decisione delle Sezioni Unite civili riguardo ad una questione di massima di particolare importanza, concernente la rilevanza del livello di inserimento sociale raggiunto nel territorio d'accoglienza, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria. 5.11 PG, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE 6.Con un unico motivo di ricorso il cittadino straniero ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 18 D.Lgs. 286/1998 e 32 D.Lgs. 25/2008, art. 112 c.p.c., art. 8 CEDU e art. 1 Cost., non avendo il Tribunale valutato la gravità della situazione attuale del Pakistan né la vicenda personale del ricorrente relativamente ad un suo percorso di integrazione sociale in Italia (comprovato dall'esercizio di un'attività lavorativa a tempo indeterminato), ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria. 7.0ccorre prioritariamente rilevare l'inammissibilità del ricorso in esame, in quanto risulta viziata la procura all'uopo conferita.
L'art. 35 bis co.13 D.Lgs. 25/2008, nella parte in cui prevede che "la procura alla liti per la proposizione del ricorso per Cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima" richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale ex artt. 83 e 365 c.p.c., la posteriorità della data di rilascio rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, che deve essere opportunamente certificata e la cui carenza determina l'inammissibilità del ricorso.
Il difensore tuttavia potrà anche certificare con un'unica sottoscrizione sia la data successiva alla comunicazione sia l'autenticità della firma del conferente (Sent. Cass. S.U. n. 15177/2021). Nel caso di specie, la procura speciale rilasciata al difensore in calce al ricorso su foglio congiunto indica solo la data di rilascio (24 aprile 2019) successiva alla comunicazione del decreto del Tribunale di Caltanissetta, ma non contiene alcuna certificazione, recando soltanto l' autenticazione della firma. Va aggiunto altresì che la Corte costituzionale, da ultimo, con Sent. n. 13/2022, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35 bis co.13, sesto periodo, del D.Lgs. 25/2008, sollevate con riferimento agli artt. 3, 10, 24, 111 e 117 Co.
Cost., agli artt. 46, 18 e 19 par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), nonché agli artt. 6, 13 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), sollevate dalla Corte di Cassazione, Terza Sezione civile, con l'ordinanza del 23/06/2021. Il dedotto rilievo ha carattere assorbente e pertanto rende superfluo l'esame delle doglianze presentate. Il ricorso è in conclusione inammissibile. Non vi è statuizione sulle spese processuali in mancanza di difese della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso nella camera di consiglio del 21 gennaio 2