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Ordinanza — n. 7873/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding usury clause nullity. The court rejected the appeal because the arguments did not specifically challenge the appellate court's reasoning on the burden of proof for usury interest rates. The court held that the appeal failed to meet the requirement of specific grounds under Article 360, paragraph 1, letter b, of the Code of Civil Procedure. The court ruled that the appeal was inadmissible because it did not specifically challenge the appellate court's reasoning on the burden of proof for usury interest rates. The court held that the appeal failed to meet the requirement of specific grounds under Article 360, paragraph 1, letter b, of the Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7873/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, dismissing the request by the guarantors against the appellate court's decision. The appellants argued that the lower court erred in rejecting their claim that the bank applied usurious interest rates without sufficient evidence, relying on the court's duty to examine such clauses. The court ruled that the appeal lacked specific grounds because it did not directly challenge the appellate court's reasoning on the burden of proof, which remains on the opponent to provide evidence of usury.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, lett. b, c.p.c.; The cassation appeal must specifically challenge the reasoning of the decision under review, and a generic attack on the outcome without addressing the specific legal grounds of the lower court renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility specific grounds requirement usury interest rates burden of proof duty to examine ex officio guarantor liability Code of Civil Procedure deduzione degli interessi passivi

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, lett. b, c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 2697 cod. civ
Con il primo motivo di ricorso si denuncia «la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ.
art. 1815 cod. civ
Con il terzo motivo di ricorso si denuncia «violazione e falsa applicazione dell'art. 1815 cod. civ.
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Testo completo

RDINANZA /2017 sul ricorso 18077/2017 proposto da: Covino Flora, Giovannetti Fabiana, Ioanna Mariano e Ioanna Pierluigi, elettivamente domiciliati in Roma, Via Casoria n.16, presso lo studio dell'avvocato Maria Emilia Angeloni, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato Maurizio Cavaliere, giusta procura a margine del ricorso - ricorrenti- contro Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Caposile n.2, presso lo studio dell'avvocato Antonina Anzaldi, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Nannotti, giusta procura in calce al controricorso - controricorrente - F i r m a t o D a :

B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 18077/2017 Numero sezionale 448/2022 Numero di raccolta generale 7873/2022 avverso la sentenza n. 888/2016 della CORTE D'APPELLO di Data pubblicazione 10/03/2022 FIRENZE, pubblicata il 07/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/02/2022 dal Cons. Dott.

Marco Marulli. FATTI DI CAUSA 1. Gli epigrafati ricorrenti impugnano per cassazione la sentenza con la quale la Corte d'Appello di Firenze, respingendone il gravame, ha nuovamente respinto le ragioni di opposizione da essi fatte valere avverso il decreto ingiuntivo a mezzo del quale la Banca Monte dei Paschi di Siena li aveva escussi al fine del pagamento del saldo passivo risultante dal conto corrente di cui i predetti si erano resi garanti in veste di fideiussori del debitore principale. Nel rigettare le ragioni del gravame, intese a confutare l'assunto decisorio di primo grado sul rilievo che il credito azionato era frutto di un conteggio indiziario e non era assistito dalla produzione di tutti gli estratti conto e che era stato determinato applicando tassi usurari e la commissione di massimo scoperto, la Corte territoriale ha ritenuto, tra l'altro, di dover affermare che «neppure può sostenersi che manchino gli estratti conto che documentano l'applicazione dei tessi applicati esattamente indicati nel n. 2 del fascicolo della fase di merito», che la rilevabilità d'ufficio della nullità delle clausole importanti l'applicazione di tassi usurari «non si estende alla ricerca d'ufficio degli elementi di prova di tali interessi (siano essi anatocistici o usurari) e fa carico all'opponente fornire le prove in merito» e che «la commissione di massimo scoperto non è di per sé illegittima o nulla» occorrendo a questo fine «la prova che essa eccede tali soglie, prova qui del pari carente».

Il mezzo ora azionato di vale di tre motivi di ricorso, cui resiste con controricorso la banca RG 18077/17 Covino-MPS Est. Cons. Marulli 2 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 18077/2017 Numero sezionale 448/2022 Numero di raccolta generale 7873/2022 RAGIONI DELLA DECISIONE Data pubblicazione 10/03/2022 2.

Con il primo motivo di ricorso si denuncia «la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. in quanto la sentenza impugnata condanna i ricorrenti al pagamento della somma fatta valere nel procedimento monitorio senza che sia stata offerta prova da parte della banca dell'entità del proprio credito». Più in dettaglio si sostiene che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'Appello, la banca «non ha affatto depositato tutti gli estratti conto relativi al conto di cui si discute, ma solo una parte e per la maggior parte, tabulati rigenerati privi di qualsiasi valenza probatoria», rappresentati da un foglio Excel realizzato unilateralmente dalla banca e come tale indeducibile a fondamento del credito reclamato.

3. Il motivo, pur in disparte dalle obiezioni di principio che vi muove la controricorrente, non ha comunque pregio. Come visto, la Corte d'Appello ha ricusato il corrispondente motivo di gravame fatto valere dai ricorrenti avanti a sé – e di cui si dà contezza al n. 1 delle relative ragioni figurante alla pag. 6 della motivazione – dando atto che gli estratti conto, di cui si denuncia di nuovo ora la mancanza, risultavano esattamente indicati nel doc. 2 del fascicolo monitorio, con ciò dunque negando che essi potessero ritenersi manchevoli e che la pretesa della banca, segnatamente con riguardo ai tassi applicati, potesse reputarsi indimostrata.

Ora la lagnanza ricorrente, insistendo nel denunciare che la pretesa della banca è priva di prova perché non sarebbero stati depositati gli estratti conto relativi alla posizione dei debitori – pur non sconfinando nell'errore revocatorio in quanto ha, al più, ad oggetto un errore di giudizio nella valutazione dei documenti prodotti dalla banca – si sottrae tuttavia al richiesto scrutinio a cagione del suo evidente difetto di specificità. RG 18077/17 Covino-MPS Est. Cons. Marulli 3 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 18077/2017 Numero sezionale 448/2022 Numero di raccolta generale 7873/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 Posto, per vero, che nell’esposizione del motivo occorre che trovino espressione le ragioni del dissenso che la parte intende marcare nei riguardi della decisione impugnata, formulate in termini tali da soddisfare esigenze di specificità, di completezza e di riferibilità a quanto pronunciato proprie del mezzo azionato e, insieme, da costituire una critica precisa e puntuale e, dunque, pertinente delle ragioni che ne hanno indotto l’adozione, è coerente convinzione di questa Corte che con i motivi di ricorso la parte non possa limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un "non motivo", come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. (Cass., Sez.

I, 24/09/2018, n. 22478). E dunque il motivo deve dichiararsi inammissibile.

4. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia «la violazione e falsa applicazione degli artt. 1346 e 1418 cod. civ. in quanto la sentenza impugnata ritiene legittima la clausola determinativa della CMS». Più in dettaglio si sostiene che non essendo a tal fine bastevole la mera indicazione di una percentuale a fianco della voce c.m.s., è perciò «evidente l'indeterminatezza della medesima», risultandone segnatamente leso il diritto del correntista di comprendere il concreto criterio di computo della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto.

5. Il motivo, pur a dispetto ancora delle obiezioni di principio della banca, non merita alcun seguito. Premesso che alla puntualizzazione operata in sentenza in punto alla clausola di commissione di massimo scoperto, con l'avviso che essa non è di per sé illegittima o nulla, la Corte territoriale si è indotta sul rilievo officioso della questione (cfr. motivazione a pag. 4), dato che RG 18077/17 Covino-MPS Est. Cons. Marulli 4 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a :

S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 18077/2017 Numero sezionale 448/2022 Numero di raccolta generale 7873/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 la relativa doglianza non era stata formalizzata in un espresso motivo di ricorso, ma in veste di eccezione proposta solo in grado di appello, lo scrutinio qui reclamato incorre a ben vedere in una duplice ragione di preclusione Da un lato si impone, infatti, di considerare che con la generica affermazione secondo cui la c.m.s. non è di per sé illegittima o inficiata da nullità la Corte decidente mostra di voler assorbire anche l'odierna doglianza nell'alveo di una più ampia declaratoria di infondatezza dell'eccezione, facendone materia di un rigetto implicito; a ciò si riannoda, per contro, l'evidente difetto di autosufficienza che infirma la prospettazione in esame, dal momento che il motivo non chiarisce se nel sollevare l'eccezione i ricorrenti abbiano inteso denunciare la pretesa nullità della clausola anche sotto lo specifico aspetto di cui si dolgono oggi, di guisa che, in difetto di ciò, la censura rifluisce per forza di cose sotto la generica affermazione di principio operata dal giudice distrettuale e ne resta conseguentemente assorbita nella vista veste del rigetto implicito.

6. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia «violazione e falsa applicazione dell'art. 1815 cod. civ. e 644 cod. pen. in quanto la sentenza impugnata ritiene insussistente la violazione del tasso soglia antiusura poiché i tassi applicati sarebbero inferiori al medesimo». Più in dettaglio si sostiene che, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, che nell'esprimere il riferito giudizio avrebbe considerato, ai fini di escluderne l'usurarietà, i tassi applicati, «il momento determinante non è la dazione degli importi usurari, ma la pattuizione dei medesimi, cosicché, se nelle pattuizioni contrattuali si prevedono interessi usurari, la clausola sarà nulla e non saranno dovuti interessi»; ed, ancora, che essa sarebbe incorsa in errore «nel calcolare il tasso non calcolando ogni vantaggio promesso alla banca, ivi comprese, quindi, le commissioni di massimo scoperto».

RG 18077/17 Covino-MPS Est. Cons. Marulli 5 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 18077/2017 Numero sezionale 448/2022 Numero di raccolta generale 7873/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 7.

Il motivo, ancora sorvolando sulle obiezioni di principio della banca, non ha comunque pregio. La Corte d'Appello, portata ad esaminare il punto in ragione della sua rilevabilità d'ufficio, ha fatto notare, sconfessando, perciò, alla radice il riflesso caducatorio viceversa argomentato dai ricorrenti sul presupposto della ritenuta nullità delle pattuizioni in punto di interessi, che «il rilievo d'ufficio, tuttavia, non si estende alla ricerca, d'ufficio degli elementi di tali interessi (siano essi anatocistici o usurari) e fa carico all'opponente fornire le prove di merito», in tal modo intendendo significare, pur se per mezzo di una forma lessicale alquanto approssimativa, innanzitutto che la rilevabilità d'ufficio della nullità delle clausole in questione non esonera chi solleciti l'esercizio del relativo potere dal dare prova di essa ed, in secondo luogo, che nel caso di specie la prospettazione ricorrente era affetta da un esiziale difetto di prova.

Ne discende perciò, tornando al motivo, che gli argomenti che lo corroborano, insistendo su profili intesi a censurare l'approdo del ragionamento decisorio piuttosto che le ragioni di esso, non intercettano la ratio decidendi enunciata nella sentenza impugnata, sicché, ricordato ancora una volta che per il principio di specificità del ricorso per cassazione la declinazione del motivo deve ostendere le ragioni del dissenso dell'impugnante rispetto alla decisione impugnata con riferimento alle ragioni di essa, il motivo qui in esame si rivela nuovamente privo di specificità e come tale si rende nuovamente inammissibile.

8. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

10. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. RG 18077/17 Covino-MPS Est. Cons. Marulli 6 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 18077/2017 Numero sezionale 448/2022 Numero di raccolta generale 7873/2022 Data pubblicazione 10/03/2022

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 6200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 4.2.2022. Il Presidente Dott. Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti RG 18077/17 Covino-MPS Est. Cons. Marulli 7 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0