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Sentenza — n. 7871/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal on bank interest capitalization, rejecting inadmissibility of bank statements due to prior judicial request failure.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7871/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's dismissal of Magma s.r.l.'s appeal against Unicredit S.p.A., ruling that bank statements were improperly excluded from evidence. The lower court had declared the documents inadmissible under Article 345 of the Civil Procedure Code because the plaintiff failed to request them from the bank first. The Supreme Court held that while such documents cannot be obtained via court order if previously requested without success, they remain admissible in the appeal stage to prove the disputed interest capitalization facts.

Regesto Legislator

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Art. 119, comma 4, D.Lgs. 385/1993; Art. 210 c.p.c.; Art. 345 c.p.c.: Bank statements obtained via judicial request after prior unsuccessful demand are admissible in appeal proceedings to prove facts foundational to the claim, even if excluded from expert accounting testimony.

Parole chiave

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banking interest capitalization inadmissibility of evidence judicial request for documents appeal stage admissibility expert accounting testimony exclusion unjust enrichment claim Corte di Cassazione restituzione dei conferimenti

Disposizioni normative citate

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Art. 119, comma 4, D.Lgs. 385/1993
Art. 210 c.p.c.
Il terzo motivo, che contesta il rigetto dell’istanza di esibizione degli estratti conto ai sensi dell’art. 210 cod.
Art. 345 c.p.c.
La Corte di appello ha rilevato l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 345 cod.
art. 345 cod. proc. civ
La Corte di appello ha rilevato l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 345 cod.
art. 210 cod. proc. civ
Il terzo motivo, che contesta il rigetto dell’istanza di esibizione degli estratti conto ai sensi dell’art. 210 cod. proc. civ.
articolo 210 c.p
Il terzo motivo, che contesta il rigetto dell’istanza di esibizione degli estratti conto ai sensi dell’art. 210 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Ordinanza n. 24181 del 30/10/2020
Le esposte conclusioni appaiono pienamente condivisibili anche laddove illustrano le ragioni della mancata condivisione di un precedente orientamento di segno diverso di questa stessa Corte (Sez. 3, Ordinanza n. 24181 del 30/10/2020; Sez.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3875 del 08/02/2019
24181 del 30/10/2020; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3875 del 08/02/2019).
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 05100/2017 R.G. proposto da: Magma s.r.l., in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli avv.ti Enrico Pasquinelli, Giorgio Ugo Saltini e Francesco Crisci, elett. dom.ta presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via degli Scipioni n. 8, come da procura in calce al ricorso; - ricorrente - Contro Unicredit S.p.A., in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv.to Stefano D’Ercole, elett. dom.ta presso il suo studio in Roma, via in Arcione n. 71, come da procura in calce al controricorso;

– controricorrente – F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : F R A U L I N I P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 7 e 3 6 6 b 1 d 9 9 d 7 0 7 d b f a 3 4 3 5 4 2 f c e 3 8 c Numero registro generale 5100/2017 Numero sezionale 4471/2021 Numero di raccolta generale 7871/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Bologna n. 1299/2016 del 14 luglio 2016;

Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Battista Nardecchia, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; letta la memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ. depositata dalla ricorrente; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05 novembre 2021 dal Consigliere Dott. PAOLO FRAULINI. FATTI DI CAUSA 1. Magma s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Bologna di conferma della sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda della società, avente a oggetto la ripetizione dell’indebito per euro 12.317,56 derivante dai corretti saldi dei contratti di conto corrente bancario intrattenuti con la Unicredit S.p.A., in relazione all’erronea e illegittima capitalizzazione degli interessi sulle somme addebitate alla correntista.

2. La Corte di appello ha rilevato l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., della produzione in grado di appello da parte della correntista degli estratti conto relativi ai contratti di conto corrente per cui è causa; ha respinto la richiesta di ammissione di consulenza tecnica, già negata in primo grado, come effetto dell’omessa richiesta alla banca e conseguente omessa produzione innanzi al Tribunale degli estratti conto; ha respinto la reiterata istanza di emissione di un ordine di esibizione ai sensi dell’art. 210 cod. proc. civ., siccome la documentazione oggetto della richiesta poteva e doveva essere acquisita dalla parte in via stragiudiziale, con la richiesta r.g. n. 05100/2017 Cons. est.

Paolo Fraulini F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : F R A U L I N I P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 7 e 3 6 6 b 1 d 9 9 d 7 0 7 d b f a 3 4 3 5 4 2 f c e 3 8 c Numero registro generale 5100/2017 Numero sezionale 4471/2021 Numero di raccolta generale 7871/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 all’istituto di credito, non avendo la correntista mai allegato di non avere ricevuto gli estratti conto periodici.

3. Il ricorso per cassazione di Magma s.r.l. è affidato a quattro motivi, cui Unicredit S.p.A. ha resistito con controricorso;

4. La ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso lamenta: a. Primo motivo: «1. Violazione e falsa applicazione dell’art.345 c.p.c. nella versione antecedente all’entrata in vigore del d.l. 22/06/2012, n. 83, conv, con modificazioni, dalla l. 7/08/2012 n. 134, ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c.», deducendo l’erroneità della declaratoria di inammissibilità della produzione in appello degli estratti conto relativi al contratto intrattenuto con la banca, sia perché la stessa mai aveva negato l’esistenza del contratto di conto corrente, sia perché la valutazione di indispensabilità non prevede alcuna necessità di valutare se l’adempimento sia possibile in primo grado. b.

Secondo motivo: «2. Violazione degli artt. 61, 62 e 191 e segg. c.p.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. degli artt. 24 e 111 Costituzione, degli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei Diritti dell’uomo e dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c.», deducendo l’erroneità della mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio. c. Terzo motivo: «3. Violazione e/o falsa applicazione dell’art.210 c.p.c., e degli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei Diritti dell’uomo e dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c.», deducendo l’erroneità della mancata emissione del richiesto ordine di r.g. n. 05100/2017 Cons. est.

Paolo Fraulini F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : F R A U L I N I P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 7 e 3 6 6 b 1 d 9 9 d 7 0 7 d b f a 3 4 3 5 4 2 f c e 3 8 c Numero registro generale 5100/2017 Numero sezionale 4471/2021 Numero di raccolta generale 7871/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 esibizione nei confronti della banca degli estratti conto relativi all’andamento del rapporto. d.

Quarto motivo: «4. Violazione e falsa applicazione dell’art.91 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c.», deducendo l’erroneità della condanna alle spese disposta nella sentenza impugnata.

2. Unicredit S.p.A. svolge nel controricorso considerazioni a dimostrazione dell’inammissibilità e infondatezza dell’avverso ricorso, di cui chiede conclusivamente il rigetto.

3. Il ricorso va accolto, nei limiti e per le considerazioni che seguono.

4. Il primo motivo è fondato. La censura lamenta un error in procedendo del giudice di appello, sicché questa Corte è giudice del fatto processuale e, ai fini di valutare la questione, deve stabilire se si tratti di prova indispensabile (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1277 del 25/01/2016). Tale apprezzamento deve essere svolto in astratto, ossia al solo fine di stabilire l'idoneità teorica della prova ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti di causa, spettando pur sempre al giudice di merito, in sede di eventuale rinvio, l'apprezzamento in concreto delle inferenze desumibili dalla prova ai fini della ricostruzione dei fatti di causa (così Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20525 del 29/09/2020).

Con tali presupposti, va rilevato che la motivazione resa dalla Corte di appello sull’indispensabilità si basa su un duplice ordine di ragioni: da un lato, la sentenza impugnata ha ritenuto che la produzione potesse essere fatta anche in primo grado; dall’altro, ha aggiunto che, mancando la produzione del conto corrente per cui è causa, la produzione degli estratti conto non avrebbe potuto in alcun modo essere esaustiva, siccome non sarebbe stato possibile collegare i documenti al rapporto contrattuale, di cui si assumeva la violazione in relazione al patto di determinazione degli interessi, sicché r.g. n. 05100/2017 Cons. est.

Paolo Fraulini F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : F R A U L I N I P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 7 e 3 6 6 b 1 d 9 9 d 7 0 7 d b f a 3 4 3 5 4 2 f c e 3 8 c Numero registro generale 5100/2017 Numero sezionale 4471/2021 Numero di raccolta generale 7871/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 non sarebbe stato possibile accogliere in alcun modo la domanda, nemmeno dopo l’eventuale ammissione dei documenti prodotti in appello.

Osserva la Corte che entrambe le esposte ragioni sono erronee. La prima ragione è erronea, avendo questa Corte affermato che, ai fini della valutazione di indispensabilità della produzione dei documenti in appello, è irrilevante l’eventuale omessa produzione in primo grado o l’eventuale decadenza processuale in cui la parte sia incorsa (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24164 del 13/10/2017), interessando solo che la produzione avvenga per la prima volta in appello e non sia stata già valutata dal giudice di primo grado (Cass., sez. 2, Sentenza n. 7410 del 14/04/2016).

Erronea è, anche, la seconda ratio decidendi, che ha indotto la Corte di appello a negare l’indispensabilità della acquisizione. Invero, la Corte territoriale ha argomentato che la mancata produzione del contratto di conto corrente impedisse di provare l’esistenza e il contenuto della clausola anatocistica, oggetto della domanda di nullità. Al contrario, dalla lettura del contenuto della comparsa di costituzione della banca nel giudizio di primo grado si ricava che l’applicazione di interessi anatocistici era pacifica in causa, come appare dimostrato dalla circostanza che la banca non ha contestato l’esistenza della pattuizione sugli interessi bensì, dandola per presupposta, ha dedotto la sola legittimità della capitalizzazione; da tanto consegue che l’esistenza del patto di interessi non abbisognava di prova alcuna e la prova documentale doveva essere considerata indispensabile ai fini del decidere, essendo per effetto della sua mancata ammissione del tutto mancato l’accertamento sul merito della pretesa.

5. Il secondo motivo, che contesta la mancata ammissione della CTU contabile, resta assorbito dall’accoglimento del primo mezzo di r.g. n. 05100/2017 Cons. est. Paolo Fraulini F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : F R A U L I N I P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 7 e 3 6 6 b 1 d 9 9 d 7 0 7 d b f a 3 4 3 5 4 2 f c e 3 8 c Numero registro generale 5100/2017 Numero sezionale 4471/2021 Numero di raccolta generale 7871/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 censura e la relativa questione resta, ovviamente, aperta davanti al giudice di rinvio.

6. Il terzo motivo, che contesta il rigetto dell’istanza di esibizione degli estratti conto ai sensi dell’art. 210 cod. proc. civ. è infondato, dovendo darsi espressa continuità a quanto affermato da questa stessa Sezione (Sentenza n. 24641 del 13/09/2021), laddove si è affermato che il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, quarto comma, del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca, che senza giustificazione non vi abbia ottemperato; la stessa documentazione non può essere acquisita in sede di consulenza tecnica d'ufficio contabile, ove essa abbia ad oggetto fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse.

Le esposte conclusioni appaiono pienamente condivisibili anche laddove illustrano le ragioni della mancata condivisione di un precedente orientamento di segno diverso di questa stessa Corte (Sez. 3, Ordinanza n. 24181 del 30/10/2020; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3875 del 08/02/2019).

7. Il quarto motivo, che lamenta l’erronea regolazione delle spese di lite del merito, resta assorbito dall’accoglimento del primo mezzo di censura. r.g. n. 05100/2017 Cons. est. Paolo Fraulini F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : F R A U L I N I P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 7 e 3 6 6 b 1 d 9 9 d 7 0 7 d b f a 3 4 3 5 4 2 f c e 3 8 c Numero registro generale 5100/2017 Numero sezionale 4471/2021 Numero di raccolta generale 7871/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 8. La sentenza impugnata va, dunque, cassata, e le parti rinviate innanzi alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, che regolerà altresì le spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti il secondo e il quarto motivo di ricorso; rigetta il terzo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2021. Il Consigliere est. Il Presidente Paolo Fraulini Carlo De Chiara r.g. n. 05100/2017 Cons. est. Paolo Fraulini F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a