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Ordinanza Interlocutoria — n. 7798/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court remits asylum case to public hearing due to unresolved judicial conflict on protection rights.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 7798/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the Interior Ministry's appeal and remitted the case to a public hearing. The migrant, a Guinean-Bissau national, had previously obtained humanitarian protection after the lower courts rejected his asylum claim. The court identified a significant lack of consistent jurisprudence regarding the applicable legal standards for such protection requests.

Regesto Legislator

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Art. 607 c.p.p.; Art. 36 l. 121/1993: When a fundamental question of law regarding the interpretation of asylum or humanitarian protection statutes presents a genuine conflict in judicial practice, the case must be remitted to a public hearing for further examination.

Parole chiave

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Italian asylum law humanitarian protection judicial conflict remission to hearing Supreme Court procedure domanda d'asilo di cittadino nigeriano domanda di protezione provvisoria protezione internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 607 c.p.p.
Art. 36 l. 121/1993
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Testo completo

ecRucuTeNA sul ricorso 12822/2018 proposto da: Ministero Dell'interno 80185690585, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato . che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro Suane Lastones Lassana Mohamed, - intimato - avverso la sentenza n. 4432/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 20/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2020 dal consigliere MARCO VANNUCCI RILEVATO CHE Il Ministero dell'Interno ricorre, con un motivo, per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano del 20.10.2017 che, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Lassana Mohamed Suane Lastone, cittadino della Guinea Bissau richiedente asilo, e in riforma della decisione di primo grado, ha riconosciuto al migrante il diritto alla protezione umanitaria. Lassana Mohamed Suane Lastone non svolge difese. CONSIDERATO CHE: tenuto conto delle questioni sottese al ricorso, in ordine alle quali sussiste contrasto giurisprudenziale, appare opportuna la rimessione della causa all'udienza pubblica

P.Q.M.

rinvia il ricorso a nuovo ruolo per la sua fissazione all'udienza pubblica Roma, 22 settembre 2020. La Pjedente , , I , /e CORT