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Decreto — n. 7427/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal meeting statutory requirements under CPC articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 7427/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The plaintiff, Lotto Sport Italia Spa, submitted a withdrawal that satisfied the procedural requirements outlined in Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that no further judgment on costs or merits was necessary, effectively terminating the litigation between the two sports companies.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's withdrawal of an appeal, if made with the requisite formalities and accepted by the opposing party, legally extinguishes the proceedings without the need for further adjudication on the merits or costs.

Parole chiave

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Code of Civil Procedure withdrawal of appeal extinction of proceedings party autonomy Corte di Cassazione litigation termination procedural dismissal conseguenze del ritiro

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9436/2016 R.G. proposto da LOTTO SPORT ITALIA SPA, rappresentatae difesa da gli Avv. Giuseppe GALZIGNATO e Laura OPILIO, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Roma, via A. Depretis, n. 86; –ricorrente – contro GIACOMELLI SPORT SPA in A.S. , rappresentat a e difes a dall’Avv. Massimo ZACCHEO, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Abruzzi, n.3; –controricorrente – letta la rinuncia al ricorso e l ’ accettazione del la controricorrente ; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 04/03/2