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Ordinanza — n. 7426/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of special power of attorney for the appeal stage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7426/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendants lacked a special power of attorney specifically granted for the cassation proceedings. While the lower court had rejected the bankruptcy claim based on insolvency and procedural compliance, the Supreme Court focused on the procedural defect where the defense was only authorized in the initial complaint. The court ruled that such a general authorization is insufficient for the appeal stage, rendering the entire petition void.

Regesto Legislator

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Art. 166 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002: A special power of attorney for the cassation appeal must be granted prior to the notification of the appeal and cannot be derived from a general mandate given during the first instance judgment.

Parole chiave

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special power of attorney cassation appeal procedural inadmissibility bankruptcy proceedings defense authorization liquidazione del fallimento dichiarazione di insolvenza comminatoria di fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 166 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002
raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 31191/2021
Court annuls execution order for continued crimes due to failure to account for a prior appellate sentence reduction.
Cass. 25435/2019
Cass. 58/2016
Cass. 19226/2014
Cass. 5554/2011
Cass. Sez. U 16540/2006
Cass. Sez. U 15177/2021
Cass. 24422/2016
U, 15177/2021; Cass. 24422/2016, 7014/2017, 18834/2017).
Cass. 7014/2017
Cass. 18834/2017
Cass. Sez. U 23535/2019
Cass. Sez. U 4315/2020
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 36673/2019 proposto da: Agricola di Colleferro S.a.s. di Ercoli Alessandro & Co., in persona del liquidatore pro tempore, Ercoli Alessandro, Ercoli Massimiliano, domiciliati in Roma Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato Navarra Ottorino «giusta procura in calce al reclamo»; - ricorrenti - contro Cellini Franco, D'Addario Maria Letizia, elettivamente domiciliati in Roma, Via delle Acacie n. 13, presso lo studio dell'avvocato Andreozzi Alessandro, rappresentati e difesi dall'avvocato Pica Mario, giusta procura in calce al controricorso; - controricorrenti - contro F i r m a t o D a :

B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 36673/2019 Numero sezionale 4742/2021 Numero di raccolta generale 7426/2022 Fallimento Soc. Agricola Colleferro S.a.s. di Ercoli Alessandro & CoData pubblicazione 07/03/2022., in persona del curatore avv.

Antonio Giovannoni, elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Pisanelli n. 2, presso lo studio dell'avvocato D'Intino Maria Antonietta, rappresentata e difesa dall'avvocato Guidaldi Piero, giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - contro Cigal S.n.c., Faramondi Mario; - intimati - avverso la sentenza n. 2581/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal consigliere Paola Vella. RILEVATO CHE 1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 17 aprile 2019, ha rigettato il reclamo proposto da Agricola di Colleferro s.a.s. in liquidazione di Ercoli Alessandro & Co., Ercoli Alessandro ed Ercoli Massimiliano contro la dichiarazione di fallimento della predetta società e del socio accomandatario da parte del Tribunale di Velletri, rilevando, tra l’altro:

i) che non sussisteva la denunciata violazione del contraddittorio nella fase prefallimentare, per mancata notificazione dell’istanza e del decreto di convocazione al socio accomandatario, avendo questi partecipato al procedimento nella sua qualità di liquidatore; ii) che la società era fallibile, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett.

c) l.fall., essendo stati ammessi al passivo crediti per oltre due milioni e cinquecentomila euro, e versava in stato di insolvenza, attesa l’assoluta insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i debiti.n. 36673/2019 R.G. cons. Paola Vella est. F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 36673/2019 Numero sezionale 4742/2021 Numero di raccolta generale 7426/2022 Data pubblicazione 07/03/2022 1.1.

La sentenza è stata impugnata dagli stessi reclamanti con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui hanno resistito con separati controricorsi il Fallimento Agricola di Colleferro S.a.s. di Ercoli Alessandro & Co. e i creditori istanti Franco Cellini e Maria Letizia D'Addario, questi ultimi depositando anche memoria. Gli altri creditori istanti, Cigal S.n.c. e Mario Faramondi, non hanno svolto difese. CONSIDERATO CHE 2. Il ricorso va dichiarato inammissibile, senza che sia necessario scendere all’esame dei due motivi proposti, in accoglimento dell’eccezione pregiudiziale svolta da entrambe le parti controricorrenti (e rilevabile d’ufficio), di difetto della procura speciale prescritta ai fini del giudizio di legittimità: lo stesso difensore dei ricorrenti ha infatti dichiarato in epigrafe di rappresentarli e difenderli «giusta procura in calce al reclamo».

3. Si tratta di un vizio che, determinando l’ irrituale instaurazione del rapporto processuale, ha carattere assorbente (Cass.31191/2021). 3.1. Invero, la procura per il ricorso per cassazione ha carattere speciale ed è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, attesa l'esigenza di assicurare, in modo giuridicamente certo, la riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa, sicché il ricorso è inammissibile qualora la relativa procura sia stata conferita a margine o in calce agli introduttivi dei precedenti gradi di giudizio di merito (Cass.25435/2019, 58/2016, 19226/2014, 5554/2011).

Essa deve inoltre essere conferita in epoca anteriore alla notificazione del ricorso per cassazione ed investire espressamente il difensore del potere di n. 36673/2019 R.G. cons. Paola Vella est. F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 36673/2019 Numero sezionale 4742/2021 Numero di raccolta generale 7426/2022 proporre il ricorso medesimo (Cass.

Sez. U, 16540/2006; cfr. Cass. Data pubblicazione 07/03/2022 Sez. U, 15177/2021; Cass. 24422/2016, 7014/2017, 18834/2017). Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

8. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019; Cass. Sez. U, 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese processuali in favore dei controricorrenti , che si liquidano, quanto al Fallimento Agricola di Colleferro S.a.s. di Ercoli Alessandro & Co., nella misura di Euro 6.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) e quanto a Franco Cellini e Maria Letizia D'Addario in Euro 7.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre, per entrambi, accessori di legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 17/11/2021 La Presidente n. 36673/2019 R.G. cons. Paola Vella est. F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B