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Ordinanza Interlocutoria — n. 7219/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal, ruling only the Prefect has standing to oppose expulsion orders.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 7219/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal regarding the standing to oppose an expulsion order. The appellant argued for procedural irregularities, but the court held that only the Prefect, as the issuing authority, possesses exclusive standing to challenge such decisions. Consequently, the appeal was rejected, and the case was remanded for the appellant to correct the improper notification of the opposition petition.

Regesto Legislator

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Art. 13 bis, comma 2, d.lgs. n. 286/1998; Only the Prefect, as the authority that issued the expulsion order, has the exclusive and permanent standing to oppose the measure in both first and second instance proceedings.

Parole chiave

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expulsion order standing to oppose Prefect authority immigration law procedural standing corretta notificazione riesame del decreto espulsione finzione di notifica postale

Disposizioni normative citate

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Art. 13 bis, comma 2, d.lgs. n. 286/1998

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 16178 del 30/07/2015
n.286/1998, quale autorità che ha emesso il provvedimento impugnato (Cass. n. 16178 del 30/07/2015;
Cass. n. 825 del 19/01/2010
Cass. n. 825 del 19/01/2010).
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Testo completo

TERLOCUTORIA sul ricorso 482/2021 proposto da: Boateng Kwaku, elettivamente domiciliato in Roma Via Chisimaio, 29 presso lo studio dell'avvocato Cardone Marilena che lo rappresenta e difende come da procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro Prefettura di Frosinone, - intimato - avverso l'ordinanza del GIUDICE DI PACE di FROSINONE, depositata il 30/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 da TRICOMI LAURAR.G.N. 482/2021 Cons. est. Laura Tricorni e CONSIDERATO CHE: Nel giudizio di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero, la legittimazione esclusiva, personale e permanente a contraddire in giudizio anche in fase di legittimità spetta al Prefetto, ai sensi dell'art.13 bis, comma 2, del d.lgs. n.286/1998, quale autorità che ha emesso il provvedimento impugnato (Cass. n. 16178 del 30/07/2015;

Cass. n. 825 del 19/01/2010). Nel caso in esame non risulta provata la regolare notificazione del ricorso, atteso che, dalla documentazione allegata in atti, il ricorso risulta notificato al Ministero dell'Interno ed al Prefetto di Frosinone via PEC presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, in data 1/12/2020, laddove tale adempimento andava eseguito esclusivamente nei confronti del Prefetto di Frosinone presso il suo Ufficio. Va, quindi, disposto il rinvio a nuovo ruolo del ricorso, con assegnazione al ricorrente del termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il rinnovo della notificazione del ricorso al Prefetto di Frosinone nel suo Ufficio.

P.Q.M.

- Rinvia a Nuovo Ruolo per il rinnovo, a cura del ricorrente, della notificazione del ricorso al Prefetto di Frosinone nel suo Ufficio entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza a cura della Cancelleria. - Manda alla Cancelleria per le comunicazioni. Così deciso in Roma, camere di consiglio del 6 ottobre 2021 e del 29 novembre 2021. ra) RTF: T.!REMA DI CASSAZIME E-9.zione Civile R.G.N. 482/2021 Cons