Italian Court of Cassation quashes expulsion order due to lack of specific reasoning on family ties and renewal attempts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's dismissal of an expulsion appeal because the judgment failed to specifically address the applicant's family ties and renewal attempts. The applicant argued that his marriage to an Italian citizen and his 2010 renewal request should have prevented expulsion, but the lower court merely stated the appeal lacked elements to block validation without evaluating these facts. Consequently, the Court found the lower court's reasoning insufficient and remanded the case for a new examination by a different judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 19 d.lgs. n. 286/1998: A judgment dismissing an expulsion appeal must specifically evaluate the applicant's family ties and administrative renewal attempts; a generic statement that the appeal lacks blocking elements without addressing specific facts constitutes a violation of the duty to provide reasoned decisions.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso 5454/2021 proposto da: Akremi Moncef Ben Amor, elettivamente domiciliato in Roma Viale Cortina D'Ampezzo, 217 presso lo studio dell'avvocato Della Rocca Irene che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro Prefettura Di Roma, - intimato - avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il 28/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2021 da ROCCHI GIACOMO FATTI DI CAUSA 1. Con ordinanza del 10/11/2020, il Giudice di Pace di Roma rigettava il ricorso proposto da Akremi Moncef Ben Amor avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Roma in data 9/7/2020. Il Giudice dava atto che il permesso di soggiorno per motivi familiari era scaduto 1'8/4/2010 e non era stato rinnovato, con la conseguenza che il ricorrente non aveva titolo per rimanere in Italia. Secondo l'ordinanza, il ricorso di Akremi non era corredato da elementi ostativi alla convalida del provvedimento, di cui ricorrevano i presupposti di legge.
2. Ricorre per cassazione Akremi Moncef Ben Amor, deducendo, in un primo motivo, violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., omessa valutazione delle prove e motivazione apparente. La difesa aveva lamentato la violazione dell'art. 19 d.19s. n. 286 del 1998, in quanto Akremi è soggetto coniugato con cittadina italiana da 35 anni; aveva, inoltre, chiesto al giudice l'autorizzazione a richiedere copia degli atti del procedimento amministrativo al fine di dimostrare di avere presentato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno alla scadenza.
Il Giudice non aveva provveduto sulla richiesta. La difesa, peraltro, aveva prodotto il Casellario Centrale di identità che dava atto che il 4/5/2010 Akremi aveva presentato domanda di permesso di soggiorno, prova che non era stata valutata dal giudice. L'ordinanza, inoltre, non aveva valutato lo stato di coniugio di Akremi con una cittadina italiana, da cui derivava il divieto di espulsione, tenuto conto del forte radicamento nel tessuto sociale italiano. Secondo il ricorrente, il provvedimento costituisce una violazione dell'art. 8 CEDU sul rispetto della vita privata e familiare.
In un secondo motivo il ricorrente deduce mancata concessione dei termini a difesa e violazione del diritto di difesa ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 cod. proc. civ.La difesa aveva chiesto un termine a difesa nel caso in cui controparte si fosse costituita tardivamente; parte resistente si era costituita il 6 novembre ma, sul -portale telematico, la sua costituzione era stata resa disponibile solo il giorno dell'udienza, con la conseguenza che il ricorrente non aveva potuto visionare gli atti di causa. Il Giudice non aveva concesso il rinvio e non aveva provveduto sulle richieste istruttorie del ricorrente, che aveva chiesto di sentire la moglie e i soggetti vicini allo stesso per dimostrare la stabilità del rapporto di coniugio.
3. Il difensore del ricorrente ha depositato una memoria di trattazione per l'udienza con la quale chiede dichiararsi la contumacia di controparte e insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Il primo motivo di ricorso è fondato. A fronte delle deduzioni e delle richieste istruttorie formulate nell'impugnazione del provvedimento di espulsione - il rapporto di coniugio con cittadina italiana, con conseguente divieto di espulsione; l'avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno alla scadenza del precedente, nel 2010; la produzione del casellario di identità da cui emergeva detta richiesta; la richiesta di acquisizione di documentazione in possesso dell'Amministrazione e di escussione di testimoni relativamente alla persistenza del rapporto di coniugio - l'ordinanza si limita ad affermare che il ricorso non era corredato da elementi che impedissero la convalida del provvedimento: una motivazione apparente - quindi inesistente - in quanto riferita genericamente a tutti i motivi formulati e a tutte le prove o richieste di prova avanzate e priva di contenuto argomentativo.
L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento del secondo. L'ordinanza impugnata deve, quindi, essere cassata con rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia al Giudice di Pace di Roma in persona di diverso magistrato, per nuovo esame. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 9 novembre 2021. Il Pre e CORTI •:-4R.Ez1 ,‘ 1