Italian court dismisses appeal as inadmissible for raising new facts and issues regarding expulsion grounds for the first time.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant raised new factual circumstances and legal arguments regarding the justification for his stay in Italy for the first time. The appellant argued that the administrative order validating passport retention failed to reference his specific reasons for presence, such as his request for a work residence permit. The court rejected this claim, ruling that these issues must have been addressed during the challenge to the original expulsion decree and cannot be introduced for the first time before the supreme court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 3 L. 241/1990: Arguments based on new facts or grounds for presence that could have been raised in the initial expulsion appeal are inadmissible in cassation proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso 20324/2020 proposto da: Thiam Moustapha, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. Letizia Garrisi, in Lecce, Vico.F.A, Piccinni, n. 6 -ricorrente - contro Prefettura Provincia Roma, Questura Provincia Roma, - intimato - T avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE' di ROMA, depositata il 06/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2021 da ROCCHI GIACOMO FATTI DI CAUSA 1. Con decreto del 6 giugno 2020, il Giudice di Pace di Roma convalidava la misura del trattenimento del passaporto e dell'obbligo di presentazione due giorni alla settimana presso un ufficio della Forza pubblica disposta dal Questore di Roma nei confronti di Thiam Moustapha ai sensi dell'art. 14, comma 1 bis, decreto legislativo n. 286 del 1998.
Il Giudice rilevava la regolarità della notifica del provvedimento questorile e la tempestività della richiesta di convalida; riteneva che non emergessero profili di inespellibilità dello straniero, osservando che eventuali questioni di illegittimità del provvedimento espulsivo avrebbero dovuto essere fatti valere con il ricorso avverso tale provvedimento. 4p,e4D 2. Ricorre per cassazione Thiam Moustapha, deducendo, in un Ij fIE1 motivo, violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in particolare dell'art. 3, legge 241 del 1990, atteso che il provvedimento non faceva riferimento ad alcuna delle ragioni riferite dal ricorrente a giustificazione della sua presenza sul territorio nazionale.
In effetti, Thiam aveva provveduto a chiedere la conversione o il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ed era stato convocato dalla Questura di Lecce; di tali circostanze il provvedimento del Questore non dava atto, ma il Giudice non aveva valutato il difetto di motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 241 del 1990. Il provvedimento, non riferendo alcuna delle ragioni riferite dal ricorrente, avrebbe dovuto non convalidare la misura o, quanto meno, fornire una motivazione relativa al motivo per cui Thiam non poteva permanere sul territorio nazionale.RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile.
Le circostanze allegate dal ricorrente - l'avvenuta richiesta di conversione o rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro e la convocazione, con riferimento a tale domanda, da parte della Questura di Lecce - integrano questioni che il ricorrente avrebbe dovuto sollevare in sede di impugnazione del decreto espulsivo e di cui peraltro non ha neanche allegato la presentazione innanzi al giudice della convalida delle misure alternative al trattenimento, il cui provvedimento non ne fa cenno, risultando pertanto le stesse censure radicalmente nuove in quanto sollevate inammissibilmente per la prima volta davanti a questa Corte di legittimità; per di più le stesse presuppongono accertamenti in fatto.
In effetti, il ricorrente - lamentando la carenza di motivazione del provvedimento amministrativo - sembra voler trasferire in questa sede (e, per di più, per la prima volta davanti alla Corte di legittimità) i temi di una possibile (ma non dimostrata) impugnazione del decreto di espulsione. Nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell'amministrazione intimata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 9 novembre 2021. CORT5 i!,P5PET54 eksn,41101* Pr