Cassation court stays proceedings to allow parties to formalize a settlement agreement and abandon the lawsuit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court granted a stay of proceedings to allow the parties to formalize a settlement agreement they had reached. The main issue involved a dispute over whether certain debts were deductible in a bankruptcy liquidation, with the lower court rejecting the creditor's opposition. The court decided to pause the litigation so the parties could finalize their transaction and subsequently withdraw their claims.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 379 c.p.c.; Art. 163 c.p.c.: The court may order a stay of proceedings when parties have reached a settlement agreement, allowing them to formalize the deal and abandon the litigation.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 11978/2015 R.G. proposto da: Gestione Agroalimentare Molisana s.r.l. in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, Via T. Monticelli n. 12, presso lo studio dell'Avvocato Corrado Matera, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro Solagrital Società Cooperativa a r.l. in liquidazione coatta amministrativa, in persona del commissario liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Yser n. 8, presso lo studio dell'Avvocato Vittorio Martellini, rappresentata e difesa dall'Avvocato Stefano Mazzuoli giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale; -controricorrente e ricorrente incidentale - contro Gestione Agroalimentare Molisana S.r.l. in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, Via T.
Monticelli n. 12, presso lo studio dell'Avvocato Corrado Matera, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; -controricorrente al ricorso incidentale - avverso il decreto n. 2207/2015 del Tribunale di Campobasso del 31/3/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/1/2022 dal cons. Alberto Pazzi. Rilevato che:
1. Il tribunale di Campobasso - decidendo in sede di giudizio di opposizione allo stato passivo proposto da Gestione Agroalimentale Molisana s.r.l. in concordato preventivo nei confronti di Solagrital Soc. Cooperativa a r.l., in liquidazione coatta amministrativa – confermava il provvedimento del commissario liquidatore che aveva escluso il riconoscimento nello stato passivo della procedura del credito prededucibile vantato da GAM per € 484.301,8 oltre I.V.A., al netto della compensazione con i minori crediti della procedura, e relativo a:
i) canoni di locazione maturati in costanza di procedura; ii) forniture di prodotti effettuate in costanza di procedura; iii) anticipazioni per forniture di gas; iv) anticipazioni per ferie non godute dai dipendenti Solagrital passati alla GAM con il contratto di affitto di azienda stipulato con la procedura.
2. Il decreto di rigetto dell’opposizione, pubblicato il 31 marzo 2015, è stato impugnato da Gestione Agroalimentare Molisana s.r.l. in concordato preventivo con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui Solagrital Soc. Cooperativa a r.l. in liquidazione coatta amministrativa ha resistito con controricorso, con il quale è stato proposto anche ricorso incidentale. Gestione Agroalimentare Molisana s.r.l. in concordato preventivo ha depositato controricorso al ricorso incidentale. Parte ricorrente ha depositato memoria. Le parti, con separate istanze in data 12 gennaio 2022, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo transattivo per il cui perfezionamento sono in attesa delle autorizzazioni dei competenti organi (Giudice Delegato del Tribunale di Campobasso, quanto a Gestione Agroalimentare Molisana in Concordato Preventivo, e Ministero dello Sviluppo Economico, quanto a Solagrital Soc.
Coop. a rl in Liquidazione Coatta Amministrativa) e hanno chiesto un ulteriore rinvio dell'udienza onde poter procedere, all’esito del perfezionamento della transazione, alla rinuncia del ricorso principale e del controricorso incidentale. Considerato che:
3. Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ.
4. Con il secondo mezzo si denuncia il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. e di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
5. Il ricorso incidentale prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. da 1362 a 1371 cod. civ., 1321 e 1322 cod. civ..
6. Il collegio ritiene di aderire alla richiesta congiunta di rinvio dell’udienza al fine di consentire alle parti di formalizzare l’accordo transattivo già raggiunto e provvedere poi all’abbandono della lite.