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Ordinanza — n. 7083/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses bankruptcy appeal, upholding special notification rules for inactive companies under Italian Insolvency Law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7083/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione rejected the bankruptcy appeal filed by Turismo 2000 S.r.l. against the lower court's confirmation of the company's insolvency. The appellant argued that the special electronic notification procedure violated constitutional rights to defense and equality, claiming the legal representative was unaware of the PEC due to the company's long-term inactivity. The court dismissed these claims, ruling that the simplified notification mechanism under the Insolvency Law is valid and does not infringe upon fundamental rights, even when the company has been inactive for years.

Regesto Legislator

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Art. 15, comma 3 l.fall.; Art. 3, 24, 111 Cost.: The special notification procedure for insolvency proceedings, applicable to inactive companies via PEC, does not violate constitutional principles of equality or defense rights.

Parole chiave

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Italian Insolvency Law special notification procedure electronic communication PEC inactive company status constitutional defense rights bankruptcy appeal dismissal judicial notification rules notifica delle Intese

Disposizioni normative citate

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Art. 15, comma 3 l.fall.
i) che la notifica all’indirizzo PEC della società debitrice – rimasta contumace in primo grado – si era ritualmente perfezionata ai sensi dell’art. 15, comma 3 l.fall.
Art. 3, 24, 111 Cost.
Art. 5, 6 l.fall.
per le ipotesi di irreperibilità del destinatario della notifica (Cass. 5311/2020, 19688/2017);n.13640/2019 R.G.
d.P.R. 115/02, art. 13, comma 1 quater
Ai sensi del d.P.R. 115/02, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art.
art. 145 c.p
221 del 2012), nella parte in cui prevede la notificazione del ricorso alla persona giuridica tramite posta elettronica certificata (PEC) e non nelle forme ordinarie di cui all’art. 145 c.p.c., poiché, come già affermato da Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. 5311/2020
per le ipotesi di irreperibilità del destinatario della notifica (Cass. 5311/2020, 19688/2017);n.13640/2019 R.G.
Cass. 19688/2017
Cass. 17946/2016
15, comma 3, l.fall., all'indirizzo PEC in precedenza comunicato al registro delle imprese (Cass. 17946/2016, 602/2017, 23728/2017, 3443/2020, 18544/2020);
Cass. 602/2017
Cass. 23728/2017
Cass. 3443/2020
Cass. 18544/2020
Cass. Sez. U, 4315/2020
Cass. Sez. U, 4315/2020).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 13640/2019 proposto da: Turismo 2000 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giulio Cesare n. 95, presso lo studio dell'avvocato Bruno Rita, rappresentata e difesa dall'avvocato Tambe' Giuseppe, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro Curatela Fallimento Turismo 2000 S.r.l., Gitto Antonino, Lo Presti Angelo Francesco, Messina Aldo, Romeo Gianfranco; - intimati - avverso la sentenza n. 432/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 25/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2022 dal consigliere Paola VELLA.

F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 13640/2019 Numero sezionale 83/2022 Numero di raccolta generale 7083/2022 Data pubblicazione 03/03/2022 RILEVATO CHE 1. la Corte d’appello di Catania ha rigettato il reclamo ex art. 18 l.fall. della società Turismo 2000 S.r.l. contro la sentenza con cui il Tribunale di Catania ne ha dichiarato il fallimento, su ricorso di Lo Presti Angelo Francesco, Gitto Antonino, Messina Aldo e Romeo Gianfranco, affermando, tra l’altro:

i) che la notifica all’indirizzo PEC della società debitrice – rimasta contumace in primo grado – si era ritualmente perfezionata ai sensi dell’art. 15, comma 3 l.fall. e non poteva ritenersi nulla solo perché il legale rappresentante della società non aveva provveduto a visionarla in quanto la società medesima versava da anni in stato di inattività; ii) che i crediti dei creditori istanti non potevano essere rimessi in discussione, in quanto portati da titoli definitivi, coperti dal giudicato;

2. la Turismo 2000 S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; gli intimati non hanno svolto difese. CONSIDERATO CHE 2.1. con il primo motivo la ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 3, l.fall., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., in quanto il meccanismo di notificazione speciale e semplificata ivi previsto violerebbe il principio di uguaglianza e il diritto di difesa; in concreto deduce che il legale rappresentante della società, inattiva dal 2009, non conosceva dell’esistenza della PEC attribuita alla Turismo 2000 S.r.l., la quale era stata richiesta ed utilizzata «dal commercialista che curava l’amministrazione e la contabilità della medesima (società)»; 2.2. il secondo mezzo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. artt. 5, 6 e 15 l.fall. nonché (testualmente) la «radicale nullità della sentenza dichiarativa di fallimento per assoluto difetto dei presupposti per la dichiarazione di fallimento di cui agli artt. 5, 6 n.13640/2019 R.G. cons. Paola Vella est.

F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 13640/2019 Numero sezionale 83/2022 Numero di raccolta generale 7083/2022 e 15 l.fall., per assoluta nullità o insussistenza del preteso credito Data pubblicazione 03/03/2022 dell’istante Lo Presti Angelo Francesco»; 2.3. il terzo motivo lamenta il medesimo vizio di cui al motivo precedente, avuto riguardo ai crediti degli altri tre creditori istanti;

3. il primo motivo è infondato, essendosi questa Corte già ampiamente e condivisibilmente pronunciata nel senso della manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 15, comma 3, l.fall. (come sostituito dal d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012), nella parte in cui prevede la notificazione del ricorso alla persona giuridica tramite posta elettronica certificata (PEC) e non nelle forme ordinarie di cui all’art. 145 c.p.c., poiché, come già affermato da Corte cost. 16 giugno 2016, n. 146, la diversità delle fattispecie a confronto giustifica, in termini di ragionevolezza, la differente disciplina, essendo l’art. 145 c.p.c. esclusivamente finalizzato ad assicurare alla persona giuridica l’effettivo esercizio del diritto di difesa in relazione agli atti ad essa indirizzati, mentre la contestata disposizione si propone di coniugare la stessa finalità di tutela del medesimo diritto dell’imprenditore collettivo con le esigenze di celerità e speditezza proprie del procedimento concorsuale, caratterizzato da speciali e complessi interessi, anche di natura pubblica, idonei a rendere ragionevole ed adeguato un diverso meccanismo di garanzia di quel diritto, che tenga conto della violazione, da parte dell’imprenditore collettivo, degli obblighi, previsti per legge, di munirsi di un indirizzo di PEC e di tenerlo attivo durante la vita dell’impresa (Cass. 26333/2016); 3.1. nel pervenire alla stessa conclusione, Cass. 13917/2016 ha altresì precisato che l’imprenditore, tenuto per legge a munirsi di un indirizzo PEC, ha l’onere di assicurarsi del corretto funzionamento n.13640/2019 R.G. cons. Paola Vella est.

F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 13640/2019 Numero sezionale 83/2022 Numero di raccolta generale 7083/2022 della propria casella postale certificata (anche utilizzando dispositivi Data pubblicazione 03/03/2022 di vigilanza e di controllo, dotati di misure anti intrusione) e di controllare prudentemente la posta in arrivo (ivi compresa quella considerata dal programma gestionale utilizzato come "posta indesiderata"); 3.2. ulteriore principio rilevante nel caso in esame è quello, fondato sempre sulla pronuncia del Giudice delle Leggi n. 146 del 2016, per cui le esigenze di contemperamento tra il diritto di difesa e gli obiettivi di speditezza e operatività, ai quali deve essere improntato il procedimento concorsuale, giustificano che il tribunale resti esonerato dall'adempimento di ulteriori formalità, ancorché normalmente previste dal codice di rito, allorquando la situazione di irreperibilità dell'imprenditore debba imputarsi alla sua stessa negligenza o a condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico (Cass. 27054/2016); 3.3. anche di recente è stato ribadito che il novellato art. 15, comma 3, l.fall., nel prevedere che la notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento alla società può essere eseguita tramite PEC all’indirizzo della stessa – e, in caso di esito negativo, presso la sua sede legale come risultante dal registro delle imprese, oppure, qualora neppure questa modalità sia andata a buon fine, mediante deposito dell'atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro – introduce una disciplina speciale semplificata, che coniuga la tutela del diritto di difesa del debitore con le esigenze di celerità e speditezza intrinseche al procedimento concorsuale, escludendo peraltro l’applicabilità della disciplina ordinaria prevista dall’art. 145 c.p.c. per le ipotesi di irreperibilità del destinatario della notifica (Cass. 5311/2020, 19688/2017);n.13640/2019 R.G. cons. Paola Vella est.

F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 13640/2019 Numero sezionale 83/2022 Numero di raccolta generale 7083/2022 Data pubblicazione 03/03/2022 3.4. d’altro canto, è indirizzo ormai consolidato che finanche alla società già cancellata dal registro delle imprese il ricorso per la dichiarazione di fallimento può, entro l’anno successivo alla cancellazione, essere notificato, ai sensi dell’art. 15, comma 3, l.fall., all'indirizzo PEC in precedenza comunicato al registro delle imprese (Cass. 17946/2016, 602/2017, 23728/2017, 3443/2020, 18544/2020);

4. il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili, poiché, riproponendo dichiaratamente le doglianze sollevate, rispettivamente, con il quarto ed il quinto motivo del reclamo, non si confrontano con l’inequivocabile e dirimente ratio decidendi della sentenza impugnata, per cui i crediti dei creditori istanti, qui ancora una volta contestati, «sono portati da titoli divenuti definitivi, sicché la loro sussistenza non può essere rimessa in discussione in quanto coperta dal giudicato»;

5. segue il rigetto del ricorso senza statuizione sulle spese, in assenza di difese degli intimati;

6. ricorrono sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ex art. 13, co.1-quater, del d.P.R. 115/02 (cfr. Cass. Sez. U, 4315/2020).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Ai sensi del d.P.R. 115/02, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.n.13640/2019 R.G. cons. Paola Vella est. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a :

S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 13640/2019 Numero sezionale 83/2022 Numero di raccolta generale 7083/2022 Data pubblicazione 03/03/2022 Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13/01/2022 Il Presidente n.13640/2019 R.G. cons. Paola Vella est. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a :

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