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Ordinanza — n. 6870/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for late agency commission claims due to lack of evidence and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6870/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Global Contract S.r.l. and Lugnan & Giuffrida s.n.c. against the Bolzano bankruptcy court's refusal to admit their late claims for agency commissions. The lower court dismissed the claims because the plaintiffs failed to produce the collective bargaining agreement required to substantiate the 'client replacement' indemnity and submitted evidence outside the statutory time limits. The cassation court upheld this decision, noting that the agency agreement was never contested by the opposing party and that the submitted calculations relied on an agreement produced after the deadline.

Regesto Legislator

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Art. 101 l.fall.; Art. 1751 c.c.: The bankruptcy court may reject late claims for agency commissions lacking the collective bargaining agreement as proof of the client replacement indemnity, and the court of cassation will dismiss appeals based on such evidentiary deficiencies.

Parole chiave

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bankruptcy proceedings agency commissions client replacement indemnity collective bargaining agreement late claim admission evidentiary burden procedural time limits indennità per la clientela

Disposizioni normative citate

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Art. 101 l.fall.
Art. 1751 c.c.
In effetti, l'AEC 16 febbraio 2009 (integrato in data 10 marzo 2010) ha previsto specifici criteri per la determinazione dell'indennità di risoluzione del rapporto e per l'indennità suppletiva di clientela per cui, tenuto conto della derogabilità delle disposizioni dettate dall’art. 1751 c.c.
Art. 99 l.fall.
Il terzo mezzo è infondato, poiché dagli atti di causa risulta che il ricorrente aveva prodotto in sede di verifica solo i conteggi sviluppati sulla base dell’AEC del 16.02.2009, il quale andava prodotto nel rispetto dei termini previsti dal rito speciale applicabile, segnatamente dall’art. 99 l.fall. 3.4.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono invece i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.
art. 1751 c.c
In effetti, l'AEC 16 febbraio 2009 (integrato in data 10 marzo 2010) ha previsto specifici criteri per la determinazione dell'indennità di risoluzione del rapporto e per l'indennità suppletiva di clientela per cui, tenuto conto della derogabilità delle disposizioni dettate dall’art. 1751 c.c.
art. 421 c.p
art. 113 c.p
Il primo motivo denunzia la violazione dell’art. 113 c.p.c.
art. 3 Cost
113, 115 e 116 cpc (art. 360 n.
art. 2729 c.c
3 cpc) – violazione dell’art. 2729 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 18692/2017
Cass. 8295/2012
Cass. 19508/2009
Cass. 23455/2004
Cass. Sez. U, 4315/2020
115 del 2002 (Cass. Sez. U, 4315/2020).F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 24883/2016 proposto da: Global Contract S.r.l. e Lugnan & Giuffrida s.n.c., entrambe in persona del legale rappresentante pro tempore, Lugnan Antonio Maria Ernesto, elettivamente domiciliate in Roma, Via G. G. Belli n. 39, presso lo studio dell'avvocato Mangazzo Mario, che le rappresenta e difende, giusta procure in calce al ricorso; - ricorrenti - contro Fallimento Schonhuber Franchi S.p.a.; - intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLZANO, del 19/09/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2021 dal cons. Paola Vella.

F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 24883/2016 Numero sezionale 5010/2021 Numero di raccolta generale 6870/2022 Data pubblicazione 02/03/2022 FATTI DI CAUSA 1. La Global Contract S.r.l. ha proposto domanda tardiva ex art.101 l.fall. di ammissione al passivo del Fallimento Schonhuber Franchi S.p.a. dei crediti maturati nel corso del rapporto di agenzia instaurato nel 2007 e risolto nel 2013 dal preponente in bonis, a titolo di indennità sostituiva del preavviso ex art. 11 Accordo Economico AEC Commercio (per Euro 9.045,20) e indennità sostituiva di clientela ex art. 13 AEC (per Euro 38.527,70); ed ha successivamente proposto opposizione allo stato passivo contro l’esclusione da parte del giudice delegato della seconda voce, «in quanto non fondata e comprovata nel merito, tenuto conto, in particolare, che si è ridotto in maniera rilevante il fatturato generato dalla società istante a favore della società fallita e che la società istante non ha procurato nuovi clienti al preponente, né sviluppati gli affari con i clienti esistenti (art. 1751 c.c.), come non sussistono gli altri presupposti previsti dalla normativa». 1.1.

Il Tribunale di Bolzano ha rigettato l’opposizione perché, a prescindere dalla questione della tempestività del ricorso (depositato telematicamente quando ancora questa modalità non era stata attivata a Bolzano), ha ritenuto “ragione più liquida” la mancata produzione e mancata richiesta di acquisizione del contratto collettivo (non acquisibile d’ufficio ex art. 421 c.p.c. trattandosi di procedimento nel quale non è applicabile il rito del lavoro) con conseguente manifesta infondatezza del ricorso per mancanza di supporto probatorio, in relazione alla fonte negoziale del credito. 1.2.

Avverso la decisione del tribunale hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi la Global Contract s.r.l. e la Lugnan & Giuffrida s.n.c., quest’ultima quale originaria titolare del rapporto di agenzia instaurato con la Schonhuber Franchi nel 1993, che nel 2007 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 24883/2016 Numero sezionale 5010/2021 Numero di raccolta generale 6870/2022 Data pubblicazione 02/03/2022 l’aveva “trasferito” alla nuova società Global Contract s.r.l. (a pag. 1 del ricorso si afferma che entrambe le società avevano proposto opposizione allo stato passivo, per quanto la seconda non figuri nel decreto impugnato).

2. Il Fallimento intimato non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Il primo motivo denunzia la violazione dell’art. 113 c.p.c. e dell’art. 3 Cost. (art. 360 n. 3 c.p.c.) nonché l’omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), in quanto, essendo il contratto di agenzia «principalmente regolato dalla citata direttiva comunitaria oltre che dalle norme contenute nel codice civile all’art. 1742/1753 e dagli accordi economici collettivi la cui mancata produzione è stata causa del rigetto della domanda», il tribunale avrebbe comunque «dovuto valutare l’esistenza dei presupposti previsti dall’art. 1751 c.c., ai fini della liquidazione dell’indennità spettante all’agente in forza dei principi comunitari». 2.2.

Il secondo mezzo lamenta «violazione degli art. 113, 115 e 116 cpc (art. 360 n. 3 cpc) – violazione dell’art. 2729 c.c. – insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia», risultando l’applicabilità al caso di specie dell’AEC del 16.02.2009 (quale fatto “ignoto”) dal fatto “noto” che «alle società ricorrenti è stata liquidata la indennità di mancato preavviso prevista dall’art. 10 del citato AEC»; pertanto, «accertata l’applicabilità al caso di specie dell’AEC, il giudice di merito avrebbe dovuto, altresì, verificare l'esistenza dei presupposti per la liquidazione dell'indennità spettante alle ricorrenti anche in assenza della sua produzione potendo determinarne l'importo anche attraverso l'ausilio di una consulenza tecnica».F i r m a t o D a :

B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 24883/2016 Numero sezionale 5010/2021 Numero di raccolta generale 6870/2022 Data pubblicazione 02/03/2022 2.3. Il terzo motivo deduce «violazione e falsa applicazione della direttiva comunitaria n. 86/653/CEE, degli artt. 113 cpc – violazione dell’art. 3 e 36 della Costituzione – violazione degli artt. 11,12 AEC 16.02.2009 (art. 360 n. 3 cpc)», in quanto avrebbe «errato il giudice di merito nel ritenere di non avere il potere d'ufficio di acquisire l’AEC una volta raggiunta la prova della sua applicabilità al caso di specie».

3. Le censure non possono trovare accoglimento. 3.1. Il primo motivo non coglie la ratio decidendi del decreto impugnato, avendo la stessa parte ricorrente affermato, a pag. 4 del ricorso, che con la domanda tardiva di ammissione al passivo erano stati allegati i conteggi in applicazione delle «percentuali di calcolo previste dall’AEC vigente per la determinazione dell’indennità richiesta e che la stessa, non essendo legata ai criteri di cui all’art.1751 c.c., spetta indipendentemente da un incremento di clientela o di fatturato», sicché l’AEC costituiva effettivamente un elemento necessario ai fini della prova del credito vantato.

In effetti, l'AEC 16 febbraio 2009 (integrato in data 10 marzo 2010) ha previsto specifici criteri per la determinazione dell'indennità di risoluzione del rapporto e per l'indennità suppletiva di clientela per cui, tenuto conto della derogabilità delle disposizioni dettate dall’art. 1751 c.c. da parte della contrattazione individuale e collettiva solo a vantaggio dell'agente (Cass. 10659/2000, 11402/2000) e dell'impronta meritocratica assunta dall'indennità suppletiva di clientela, con la previsione di un tetto massimo, si è resa imprescindibile la correlazione con le disposizioni degli accordi collettivi (v.

Cass.26534/2014). F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 24883/2016 Numero sezionale 5010/2021 Numero di raccolta generale 6870/2022 3.2. Analogo profilo di inammissibilità inficia il secondo motivo, Data pubblicazione 02/03/2022 tutto incentrato sull’applicabilità del relativo AEC (anche) ai fini dell’indennità sostituiva della clientela, in realtà mai messa in discussione dal tribunale, che anzi ha fondato il rigetto dell’opposizione proprio sulla sua mancata produzione da parte dell’opponente. 3.3.

Il terzo mezzo è infondato, poiché dagli atti di causa risulta che il ricorrente aveva prodotto in sede di verifica solo i conteggi sviluppati sulla base dell’AEC del 16.02.2009, il quale andava prodotto nel rispetto dei termini previsti dal rito speciale applicabile, segnatamente dall’art. 99 l.fall. 3.4. D’altro canto, questa Corte ha più volte osservato che l’indennità in questione, pur avendo come base di calcolo l'ammontare globale delle provvigioni corrisposte nel corso del rapporto, non svolge una funzione sostitutiva delle stesse o risarcitoria della relativa perdita, configurandosi piuttosto come un compenso indennitario volto a ristorare l'agente del particolare pregiudizio, diverso da quello della mancata percezione delle provvigioni durante il periodo di virtuale preavviso, derivante dalla perdita della clientela procurata al preponente nell'ambito del rapporto di agenzia (Cass. 18692/2017, 8295/2012, 19508/2009, 23455/2004) ed il giudice delegato, nella decisione che ha dato avvio al giudizio per cui è causa, aveva anche chiaramente affermato l’insussistenza dei relativi presupposti.

4. Segue il rigetto senza condanna alle spese, in assenza di difese dell’intimato.

5. Ricorrono invece i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. Sez. U, 4315/2020).F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 24883/2016 Numero sezionale 5010/2021 Numero di raccolta generale 6870/2022 Data pubblicazione 02/03/2022

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 02/12/2021 Il Presidente F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E