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Decreto — n. 6770/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court declares bankruptcy proceeding extinguished due to plaintiff's formal withdrawal under Civil Procedure Code articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 6770/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the bankruptcy proceeding against Tassan SRL extinguished following the plaintiff's formal withdrawal. The plaintiff, Centa Casato Srl, submitted a request for withdrawal which the court validated as meeting the statutory requirements of articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code. Consequently, no further judgment on costs or merits was necessary, and the case was formally closed.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; A plaintiff's formal withdrawal satisfies the statutory requirements for extinguishing the proceedings, thereby terminating the case without further adjudication on the merits.

Parole chiave

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Civil Procedure Code formal withdrawal extinguishment of proceedings bankruptcy litigation plaintiff renunciation Corte di Cassazione termination of suit condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
Decree-Law n. 68 of 2016
Law n. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1911/2021 R.G. proposto da CENTA CASATO SRL, rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo DELL’AGNOLO, con domicilio eletto in Roma, via delle Milizie, n.76, presso lo studio dell’Avv.Francesca INFASCELLI; –ricorrente – contro FALLIMENTO TASSAN SRL, rappresentato e difeso dagli Avv. Andrea AZZANO e Fabio Massimo AURELI, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Aurelia, n. 325; –controricorrente – letta la rinuncia al ricorso e la accettazionedella stessa; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 24/02