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Ordinanza Interlocutoria — n. 6753/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to allow parties to formalize settlement agreement and abandon litigation.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 6753/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to a new hearing date following a joint request by both parties to formalize a settlement agreement. The parties had reached a transactio but required time to execute the necessary formalities before abandoning the lawsuit. Consequently, the court granted the joint motion to postpone the session rather than ruling on the substantive legal arguments regarding insolvency and payment revocation.

Regesto Legislator

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Art. 67 comma 2 l. fall.; Art. 132 comma 2 n. 4 cod. proc. civ.: When parties in cassation proceedings reach a settlement agreement, the court may adjourn the hearing to allow for its formalization and subsequent abandonment of the litigation.

Parole chiave

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settlement agreement abandonment of litigation transactio insolvency proceedings payment revocation joint motion remand to new hearing obbligo di restituzione

Disposizioni normative citate

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Art. 67 comma 2 l. fall.
(nel prosieguo LSI) perché venissero revocati, ai sensi dell’art. 67, comma 2, l.
Art. 2727 cod. civ.
Art. 2729 cod. civ.
Art. 132 comma 2 n. 4 cod. proc. civ.
Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n.
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Testo completo

INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 24709/2015 R.G. proposto da: Lotto Sport Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via A. Depretis n. 86, presso lo studio dell'Avvocato Laura Opilio, che la rappresenta e difende, unitamente all’Avvocato Mauro Pizzigati, giusta procura in calce al ricorso e all’atto di costituzione di nuovo difensore; - ricorrente - contro Giacomelli Sport Group s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona dei commissari straordinari pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via della Balduina n. 7, presso lo studio dell'Avvocato Concetta M.

Rita Trovato, che la rappresenta e difende, unitamente all'Avvocato Andrea Carroli, giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 24709/2015 Numero sezionale 41/2022 Numero di raccolta generale 6753/2022 avverso la sentenza n. 1876/2014 della Corte d’appello di BolognaData pubblicazione 01/03/2022 depositata il 5/8/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/1/2022 dal cons. Alberto Pazzi.

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Rimini, con sentenza n. 357/2012, respingeva la domanda proposta da Giacomelli Sport Group s.p.a. (nel prosieguo GSG) in amministrazione straordinaria nei confronti di Lotto Sport Italia s.p.a. (nel prosieguo LSI) perché venissero revocati, ai sensi dell’art. 67, comma 2, l. fall., sette pagamenti effettuati fra il 2 settembre 2002 e l’8 aprile 2003 per un importo complessivo di € 672.865,55.

2. La Corte d’appello di Bologna, in accoglimento dell’impugnazione presentata da GSG s.p.a. in a.s., ravvisava la sussistenza di una scientia decoctionis in capo a LSI s.p.a. e condannava la stessa a restituire alla procedura appellante la somma di € 672.865,55, oltre ad accessori e spese.

3. Per la cassazione di questa sentenza, depositata in data 5 agosto 2014, ha proposto ricorso LSI s.p.a. prospettando cinque motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso GSG s.p.a. in a.s.. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che:

4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 67, comma 2, l. fall., 2727 e 2729 cod. civ.: la Corte di merito – in tesi - ha considerato elemento idoneo a fondare la prova per presunzioni della conoscenza dello stato di insolvenza di GSG s.p.a. ad opera di LSI s.p.a. il ricevimento di assegni postdatati, malgrado un simile elemento costituisse, a sua volta, una circostanza F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a :

C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 24709/2015 Numero sezionale 41/2022 Numero di raccolta generale 6753/2022 Data pubblicazione 01/03/2022 meramente presunta (peraltro in maniera non condivisibile) e non provata e fosse, di conseguenza, inidoneo a fondare la prova per presunzioni, per difetto del requisito della certezza.

5. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 67, comma 2, l. fall., 2727 e 2729 cod. civ., in quanto la Corte distrettuale ha reputato elemento idoneo a fondare la prova per presunzioni della conoscenza dello stato di insolvenza di GSG s.p.a. in capo a LSI s.p.a. un ritardo nei pagamenti da parte della cliente che, in realtà, non risultava dimostrato.

6. Il terzo motivo di ricorso assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 67, comma 2, l. fall., 2727 e 2729 cod. civ., perché la Corte d’appello ha ritenuto elemento idoneo a fondare la prova per presunzioni della conoscenza dello stato di insolvenza di GSG s.p.a. in capo a LSI s.p.a. l’esistenza di una struttura interna di LSI capace di disporre di informazioni idonee a dare conto dello stato di insolvenza di GSG s.p.a.; ciò sulla base di dichiarazioni rese da Giovanni Lorenzato che, però, non era il legale rappresentante di LSI, né aveva delega, quale amministratore, a rendere l’interrogatorio formale ammesso.

Inoltre, non era condivisibile l’affermazione della Corte territoriale secondo cui la relazione del Prof. Bastia, predisposta in funzione dell’ammissione di GSG s.p.a. all’amministrazione controllata, fornisse elementi a sostegno della conoscenza dello stato di insolvenza della cliente, dato che la stessa attestava l’esistenza di una situazione di crisi superabile e non nota nella sua reale consistenza neppure ai consiglieri indipendenti e al collegio sindacale.

7. Il quarto motivo di ricorso prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 67, comma 2, l. fall., 2727 e 2729 cod. civ., perché la Corte territoriale ha considerato elemento idoneo a fondare F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 24709/2015 Numero sezionale 41/2022 Numero di raccolta generale 6753/2022 Data pubblicazione 01/03/2022 la prova per presunzioni della conoscenza dello stato di insolvenza di GSG s.p.a. in capo a LSI s.p.a. le notizie di stampa dimesse dalla procedura, malgrado il contenuto degli articoli antecedenti i singoli pagamenti non fosse tale da far comprendere a LSI che la propria cliente versasse in stato di insolvenza.

8. Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., in presenza di una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile che, con riferimento alla sentenza penale di condanna di Emanuele Giacomelli pronunciata dal Tribunale di Rimini, ne ha ravvisato l’irrilevanza ai fini di causa pur riconoscendo che le sue risultanze valevano a supporto dei creditori, legittimandoli ad attribuire al gruppo Giacomelli una situazione apparente migliore di quella reale.

9. Le parti, con istanza congiunta presentata in data 10 gennaio 2022, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo transattivo che deve essere ancora formalizzato e hanno concordemente richiesto un rinvio dell’adunanza onde poter procedere, a seguito della formalizzazione di tale accordo, all’abbandono del giudizio. Il collegio ritiene di aderire alla richiesta congiunta di rinvio dell’udienza, al fine di consentire alle parti di formalizzare l’accordo transattivo già raggiunto e provvedere poi all’abbandono della lite.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma in data 12 gennaio 2022. La Presidente F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a :