Ordinanza Interlocutoria — n. 6751/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAo la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 29833/2019 r.g. proposto da: FILIPPONE EZIO, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’Avvocato Simone Ciccotti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla Via Lucrezio Caro n. 62. - ricorrente - contro DE FORTUNA PASQUALE, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avvocato Giuseppe Raimondi, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla Via Premuda n. 19, presso lo studio dell’Avvocato Emilio Ricci. - controricorrente - e FALLIMENTO RO.MA.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis cod. proc. civ, art. 182 c.p, art. 182 cod. proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 6751/2022 — snciv · Corte di Cassazione: S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 29833/2019 Numero sezionale 619/2022 Numero di raccolta generale 6751/2022 2.1. Per quanto qui di residuo interesse, quella corte ritenne assorbito il Data pubblicazione 01/03/2022 secondo motivo di gravame del Filippone, attinente alla dedotta nullità della domanda per difetto di procura del difensore del fallimento, «…in forza della intervenuta sanatoria ex art. 182 cod. proc. civ, promossa da questa Corte con ordinanza riservata 31.10.18.
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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 29833/2019 r.g. proposto da: FILIPPONE EZIO, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’Avvocato Simone Ciccotti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla Via Lucrezio Caro n. 62. - ricorrente - contro DE FORTUNA PASQUALE, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avvocato Giuseppe Raimondi, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla Via Premuda n. 19, presso lo studio dell’Avvocato Emilio Ricci. - controricorrente - e FALLIMENTO RO.MA.
L&B S.N.C. di LUGARINI MASSIMO, nonché di quest’ultimo in proprio, in persona del curatore dott. Pasquale De Fortuna. - intimato - F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 29833/2019 Numero sezionale 619/2022 Numero di raccolta generale 6751/2022 avverso la sentenza, n. 1629/2019, della CORTE DI APPELLO DI Data pubblicazione 01/03/2022ROMA del giorno 06/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/2022 dal Consigliere dott.
Eduardo Campese; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Giovanni Battista Nardecchia, che ha chiesto rinviarsi la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questione loro rimessa dall’ordinanza interlocutoria n. 4932 del 2022; in subordine, rigettarsi il ricorso; udito, per il ricorrente, l’Avv. S. Ciccotti, che ha chiesto rinviarsi la causa nuovo ruolo o, in subordine, accogliersi il proprio ricorso; udito, per il controricorrente, l’Avv. G. Raimondi, che ha concluso chiedendo il rigetto dell’avverso ricorso.
RILEVATO CHE 1. Con sentenza del 5 marzo 2018, n. 530, il Tribunale di Velletri accolse le domande proposte dalla curatela del fallimento Ro.Ma. L.&B. di Lugarini Massimo s.n.c. nei confronti di Ezio Filippone, già curatore della medesima procedura, e, per l’effetto, non ne approvò il conto di gestione del 7 ottobre 2014 e lo condannò al pagamento, in favore dell’attrice, di € 392.781,23 a titolo di risarcimento del danno.
2. La Corte di appello di Roma, definendo il gravame contro l’appena descritta decisione proposto dal Filippone nei confronti della curatela del fallimento predetto, nonché dell’attuale curatore Pasquale De Fortuna in proprio, con sentenza del 6 marzo 2019, n. 1629, lo accolse parzialmente e, in riforma della pronuncia appellata:
i) dichiarò inammissibile la domanda risarcitoria della menzionata curatela in danno del Filippone; ii) compensò le spese del doppio grado tra l'appellante e la curatela medesima; iii) dichiarò il difetto di legittimazione passiva del De Fortuna e condannò l'appellante a rifondergli le spese di quel grado, liquidate in € 10.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a :
S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 29833/2019 Numero sezionale 619/2022 Numero di raccolta generale 6751/2022 2.1. Per quanto qui di residuo interesse, quella corte ritenne assorbito il Data pubblicazione 01/03/2022 secondo motivo di gravame del Filippone, attinente alla dedotta nullità della domanda per difetto di procura del difensore del fallimento, «…in forza della intervenuta sanatoria ex art. 182 cod. proc. civ, promossa da questa Corte con ordinanza riservata 31.10.18.
L'art. 182, primo comma, cod. proc. civ., va interpretato nel senso che il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, di assistenza o autorizzazione della parte è tenuto ad invitare quest'ultima a produrre l'atto mancante. Tale invito può essere fatto in qualsiasi fase e grado del giudizio ed indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti "ex tunc", senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali (Cass. 26948/2017 ; Cass. n. 19169 del 11/09/2014;
Cass. SU 9217/2010)…».
3. Contro la descritta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Filippone, affidandosi a due motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.. Ha resistito, con controricorso, Pasquale De Fortuna, mentre la curatela del fallimento Ro.Ma. L.& B. di Lugarini Massimo s.n.c. è rimasta solo intimata. 3.1. La Sezione Sesta, sottosezione I, originariamente investita della decisione della controversia, con ordinanza interlocutoria del 27 agosto 2021, n. 23518, considerato che «la questione posta dal primo motivo merita un ulteriore approfondimento, non rinvenendosi nella giurisprudenza di questa Corte precedenti specifici», ha ritenuto insussistenti i presupposti per la decisione camerale ex art. 380-bis cod. proc. civ. ed ha rimesso la causa «alla pubblica udienza della Sezione Prima Civile».
CONSIDERATO CHE 1. I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente: I) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 182 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», la violazione e falsa applicazione dell’art. 182 cod. proc. civ.. Si assume che la corte capitolina, preso atto della acquisita circostanza che il giudizio di primo grado era stato avviato e coltivato dal curatore del fallimento senza conferimento di procura ad un F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 29833/2019 Numero sezionale 619/2022 Numero di raccolta generale 6751/2022 difensore, erroneamente aveva accolto l'istanza della parte appellata Data pubblicazione 01/03/2022- la quale aveva chiesto di essere autorizzata a sanare tale vizio in grado di appello per il primo grado di giudizio - ed aveva fatto, quindi, applicazione retroattiva del disposto dell'art. 182 cod. proc. civ. ammettendo la parte che aveva dato corso alla nullità in primo grado a sanarla in appello.
Senza minimamente voler disconoscere la portata innovativa della norma predetta, né la effettiva massima estensione della sua efficacia, nondimeno la corte di appello ne aveva fatto una applicazione oltre i limiti in essa fissati, non potendosi configurare sanatoria rispetto alla procura alle liti in relazione a vizi verificatisi in un precedente grado di giudizio; II) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 82, 91 e 97 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Si contesta l’avvenuta condanna alla refusione delle spese in favore del De Fortuna sul presupposto, ritenuto erroneo, del suo difetto di legittimazione passiva.
RITENUTO CHE 1. La questione giuridica posta dal descritto primo motivo è ricompresa in quella recentemente rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte dall'ordinanza interlocutoria resa da Cass. 16 febbraio 2022, n. 4932, sicché la causa va rinviata a nuovo ruolo in attesa della sua decisione. PER QUESTI MOTIVI La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questione ad esse rimessa dall'ordinanza interlocutoria resa da Cass. n. 4932 del 16 febbraio 2022. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 23 febbraio 2022.
Il Presidente Dott. Andrea Scaldaferri F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D